IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  29  gennaio  2001   di   abilitazione
all'istituto «Scuola di  psicoterapia  dell'adolescenza  e  dell'eta'
giovanile a indirizzo psicodinamico»,  ad  istituire  e  ad  attivare
nella sede di Roma corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia,  ai
sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998,  n.  509
(Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001); 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  21  ottobre  2004  di  autorizzazione
all'istituto «Scuola di  psicoterapia  dell'adolescenza  e  dell'eta'
giovanile  a  indirizzo  psicodinamico»  a  trasferire  il  corso  di
specializzazione in psicoterapia della sede di Roma e ad aumentare il
numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato  con  decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509  (Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del  13
novembre 2004); 
  Visto  il  decreto  in  data  15  ottobre  2008  di  autorizzazione
all'istituto «Scuola di  psicoterapia  dell'adolescenza  e  dell'eta'
giovanile a  indirizzo  psicodinamico»,  a  trasferire  il  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  della  sede  principale  di  Roma
(Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2008); 
  Visto il decreto in data 26 novembre 2013  di  autorizzazione  alla
«Scuola di psicoterapia  dell'adolescenza  e  dell'eta'  giovanile  a
indirizzo psicodinamico», a trasferire il corso  di  specializzazione
in psicoterapia della sede principale di  Roma  (13A10715)  (Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2014); 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione alla modifica  della  denominazione  in  «Scuola  di
Psicoterapia dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'eta' giovanile»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    suindicata    Commissione
tecnico-consultiva a seguito  della  seduta  del  18  febbraio  2021,
favorevole alla variazione della denominazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'eta' giovanile a
indirizzo psicodinamico», abilitata con decreto in  data  29  gennaio
2001 ad istituire e  ad  attivare,  nella  sede  di  Roma,  corsi  di
formazione in psicoterapia ai  sensi  del  regolamento  adottato  con
decreto ministeriale 11 dicembre  1998,  n.  509,  e'  autorizzata  a
cambiare la denominazione in «Scuola di  psicoterapia  dell'infanzia,
dell'adolescenza e dell'eta' giovanile». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina