IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in
particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni
provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese;
Visti, in particolare, gli articoli 68 e 69 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 finalizzati a favorire il riuso dei
programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (d'ora innanzi anche Codice della strada) che prevede: «Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , il
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli
a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non
pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata
(ATP), puo' per singole province individuate con proprio decreto
affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese
di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni»;
Visto il comma 12, del citato art. 80 che demanda al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, con decreto,
le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
imprese di cui al medesimo art. 80, comma 8, nonche' quelle inerenti
ai controlli periodici su tali imprese ed ai controlli a campione sui
veicoli sottoposti a revisione presso le stesse;
Visto l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale
prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, modifica, aumentandola di euro 9,95, la tariffa prevista
dall'art. 2, comma 1, del regolamento adottato con decreto
ministeriale 2 agosto 2007, n. 161 e relativa alle operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle
imprese di cui al suindicato art. 80, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
Visto il comma 706, del citato art. 1, che prevede il
riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell'aumento previsto
dal comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del decreto previsto da quest'ultimo comma, di un buono
denominato «buono veicoli sicuri», per l'importo di nove euro e
novantacinque centesimi e nei limiti delle risorse stanziate al comma
707, a beneficio dei proprietari di veicoli a motore che, nel
medesimo periodo temporale, sottopongono il proprio veicolo e
l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui al
richiamato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
con definizione delle modalita' attuative della disposizione di detto
riconoscimento, consentito per un solo veicolo a motore e per una
sola volta, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 707 del citato art. 1, che ha istituito, per le
finalita' di cui al comma 706, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una
dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023;
Visto il decreto 2 agosto 2007, n. 161 adottato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante la fissazione
delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a
motore»;
Visto il decreto n. 317 dell'8 agosto 2021 del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' stata
modificata la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento
di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161,
aumentandola di nove euro e novantacinque centesimi;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dagli
articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita',
efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che
dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
che prevede che «Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili puo' avvalersi della
SOGEI S.p.a., per servizi informatici strumentali al raggiungimento
dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi,
fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni»;
Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a SOGEI - Societa'
generale d'informatica S.p.a. (d'ora innanzi anche SOGEI S.p.a.) e a
societa' a capitale interamente pubblico delle attivita' di
attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui al
predetto art. 1, comma 706;
Vista l'applicazione web denominata «Bonus dispositivi
antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 17 febbraio
2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di
attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente
decreto;
Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nella
riunione del 22 luglio 2021, si e' espressa, ai sensi dell'art. 58,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, formulando
parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, comma
706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il contributo e' erogato in favore dei proprietari di veicoli a
motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni,
sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui
all'art. 80, comma 8, del Codice della strada.