IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco,  in
attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.  48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA  n.  1144/2020  del  5  novembre  2020,  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Venital», pubblicata, per estratto, nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n.  290  del  21  novembre
2020; 
  Vista la richiesta della societa' Kedrion S.p.a.  del  25  febbraio
2021 di rinegoziazione del medicinale   «Venital»,  (immunoglobuline,
umane normali, per uso endovenoso) di propria titolarita'; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 14, 16, 20 e 22 luglio 2021; 
  Vista la delibera n. 53 del 15  settembre  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale VENITAL  (immunoglobuline,  umane  normali,  per  uso
endovenoso) e' rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (0-18  anni)
in: 
      sindromi da immunodeficienza primaria (PID) con  produzione  di
anticorpi compromessa; 
      immunodeficienza secondaria (SID) in pazienti che  soffrono  di
infezioni gravi o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace  e
insufficienza anticorpale  specifica  comprovata  (PSAF)*  o  livello
sierico di IgG <4 g/l; 
      *PSAF= mancato innalzamento di almeno due volte del  titolo  di
anticorpi IgG in risposta al vaccino antipneumococcico  con  antigene
polisaccaridico e polipeptidico. 
    Immunomodulazione in adulti, bambini e  adolescenti  (0-18  anni)
in: 
      trombocitopenia immune primaria  (ITP),  in  pazienti  ad  alto
rischio  di  sanguinamenti  o  prima  di  interventi  chirurgici  per
correggere la conta piastrinica; 
      sindrome di Guillain Barre'; 
      malattia   di   Kawasaki    (in    combinazione    con    acido
acetilsalicilico; vedere paragrafo 4.2); 
      poliradicoloneuropatia  cronica  infiammatoria  demielinizzante
(CIDP); 
      neuropatia motoria multifocale (MMN). 
  Confezioni: 
    «50 g/l soluzione per infusione» flaconcino da 20 ml - A.I.C.  n.
037254012 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 55,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 90,77; 
    «50 g/l  soluzione  per  infusione»  1  flaconcino  da  50  ml  +
appendino estendibile - A.I.C. n. 037254024 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 137,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 226,93; 
    «50 g/l soluzione  per  infusione»  1  flaconcino  da  100  ml  +
appendino estendibile - A.I.C. n. 037254036 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 275,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 453,86; 
    «50 g/l soluzione  per  infusione»  1  flaconcino  da  200  ml  +
appendino estendibile - A.I.C. n. 037254048 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 550,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 907,72. 
  Eliminazione  dello  sconto  in  favore  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  Validita' del contratto: veniquattro mesi.