Estratto determina n. 1160/2021 del 7 ottobre 2021 
 
    Medicinale: SOLIDRA. 
    Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a. 
    Confezione: «2 mg/ml soluzione orale» 1 contenitore in  vetro  da
150 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 047043017 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 
      tre anni non aperto; 
      dopo la prima apertura, utilizzare entro due mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: donepezil cloridrato; 
      eccipienti: sorbitolo, liquido 70% (non  cristallizzabile),  (E
420),  idrossietilcellulosa,   sodio   benzoato   (E   211),   metile
paraidrossibenzoato  (E   218),   glicole   propilenico   (E   1520),
metabisolfito di sodio (E 223), soluzione di  acido  cloridrico  10%,
acqua depurata, aroma  di  fragola,  glicole  propilenico  (E  1520),
etanolo. 
 
                       Officine di produzione 
 
    Rilascio dei lotti: Rafarm SA - Thesi Pousi-Xatzi,  Agiou  Louka,
Paiania, Attiki, 19002, Box 37 (Grecia). 
    Indicazioni  terapeutiche:   «Solidra»   e'   indicato   per   il
trattamento  sintomatico  della  demenza  di   Alzheimer   di   grado
lieve-moderato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «2 mg/ml soluzione orale» 1 contenitore in  vetro  da
150 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n.  047043017  (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Solidra» (donepezil cloridrato) e' classificato, ai sensi
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Solidra» (donepezil cloridrato) e' la seguente: medicinale  soggetto
a  prescrizione  medica  limitativa,   vendibile   al   pubblico   su
prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -  neurologo,
geriatra, psichiatra (RRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.