Estratto determina n. 1206/2021 del 7 ottobre 2021 
 
    Medicinale: ERLOTINIB TILLOMED; 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.; 
    Confezioni 
      «25 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
AL-PVC divisibile per dose unitaria 
    A.I.C. n. 048126015 (in base 10); 
      «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL-PVC divisibile per dose unitaria 
    A.I.C. n. 048126027(in base 10); 
      «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL-PVC divisibile per dose unitaria 
    A.I.C. n. 048126039 (in base 10); 
    Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film; 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        erlotinib; 
      Eccipienti: 
        Nucleo della compressa: 
          lattosio monoidrato; 
          cellulosa microcristallina (E460); 
          sodio amido glicolato tipo A; 
          sodio laurilsolfato; 
          magnesio stearato (E572); 
        Rivestimento della compressa: 
          Opadry White 20H580004 costituito da HPMC 2910/ ipromellosa
(E464),  idrossipropilcellulosa,  titanio  diossido  (E171),  glicole
propilenico (E1520); 
    Rilascio dei lotti: 
      MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House,  Strand  Road  -
Portmarnock, comma Dublin - Irlanda; 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell  Lung
Cancer, NSCLC) 
    «Erlotinib Tillomed» e' indicato nel trattamento di  prima  linea
dei pazienti con carcinoma polmonare non a  piccole  cellule  (NSCLC)
localmente  avanzato  o  metastatico  con  mutazioni  attivanti   del
recettore del fattore di crescita dell'epidermide  (Epidermal  Growth
Factor Receptor, EGFR). 
    «Erlotinib  Tillomed»  e'  indicato  anche  come  trattamento  di
mantenimento sequenziale (switch maintenance) in pazienti  con  NSCLC
localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR e
malattia stabile dopo una prima linea di chemioterapia. 
    «Erlotinib  Tillomed»  e'  indicato  anche  nel  trattamento   di
pazienti affetti da NSCLC localmente  avanzato  o  metastatico,  dopo
fallimento  di  almeno  un  precedente  regime  chemioterapico.   Nei
pazienti con tumori senza mutazioni attivanti  dell'EGFR,  «Erlotinib
Tillomed» e' indicato quando altre opzioni di  trattamento  non  sono
considerate idonee. 
    Nel prescrivere «Erlotinib Tillomed»,  devono  essere  tenuti  in
considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza. 
    Il  trattamento  non  ha  dimostrato  vantaggi  in   termini   di
sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti  con
tumori EGFR-negativi all'analisi immunoistochimica. 
      Carcinoma pancreatico: 
        «Erlotinib  Tillomed»  in  associazione  con  gemcitabina  e'
indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma pancreatico
metastatico. 
    Nel prescrivere «Erlotinib Tillomed»,  devono  essere  tenuti  in
considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza. 
    Non  e'  stato  dimostrato  alcun   vantaggio   in   termini   di
sopravvivenza per i pazienti con malattia localmente avanzata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «25 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
AL-PVC divisibile per dose unitaria 
    A.I.C. n. 048126015 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 331,10; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 546,45; 
      «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL-PVC divisibile per dose unitaria 
    A.I.C. n. 048126027 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1159,20; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1913,14; 
      «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
AL-PVC divisibile per dose unitaria 
    A.I.C. n. 048126039 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1446,20; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2386,81. 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Erlotinib Tillomed» (erlotinib) e' classificato, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Erlotinib Tillomed» (erlotinib) e' la seguente: 
      medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,   da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialista oncologo (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.