IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  ed,  in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo  modificato  dal
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22  aprile
2021,  n.  55,  relativi  alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  17
luglio 2015, n. 126; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo  2021,
con  il  quale  e'  stato  tra  l'altro  nominato  il  prof.  Roberto
Cingolani, Ministro della transizione ecologica; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo
7  marzo  2005,  n.  82,  il   quale   prevede   che   le   pubbliche
amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita',
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  per
la  realizzazione   degli   obiettivi   di   efficienza,   efficacia,
economicita',   imparzialita',   trasparenza,    semplificazione    e
partecipazione nel rispetto dei principi  di  uguaglianza  e  di  non
discriminazione;  l'art.  15,  il  quale  prevede  che  le  pubbliche
amministrazioni  provvedono  a  razionalizzare   e   semplificare   i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese; gli  articoli  68  e  69  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati  a  favorire  il
riuso  dei  programmi  informatici  di  proprieta'  delle   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto l' art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infra-strutture, razionalizzazione dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
puo' avvalersi della societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici
strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni.»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica,  n.
19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di  indirizzo  sulle  priorita'
politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,
il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio  di  risorse
idriche, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero
della transizione  ecologica,  un  fondo  denominato  «Fondo  per  il
risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,
il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e
fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti  in
Italia,  un  bonus  idrico  pari  ad  euro   1.000,00   per   ciascun
beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi
di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi  apparecchi  a
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria  sanitaria,  soffioni
doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a  limitazione
di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unita' immobiliari; 
  Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,
che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario  ammesse
al rimborso tramite il bonus idrico; 
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus idrico»,  quindi
tali da poter essere adattate, nel rispetto della  normativa  vigente
in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi,  per
le finalita' di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del
14 agosto 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 221 del 5 settembre 2020,  relativo  al  Programma  sperimentale
buono mobilita' - anno 2020; 
  Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un  risparmio  di  risorse
pubbliche,  procedere  ad  un  utilizzo  parziale  della  Piattaforma
utilizzata per il bonus mobilita' 2020; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un  risparmio  di  risorse
pubbliche,  procedere  ad  un  utilizzo  parziale  della  Piattaforma
utilizzata per il  bonus  mobilita'  2020,  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le  cui  misure  tecniche  ed
organizzative e modalita' di attuazione sono  adottate  e  rispettate
anche nell'ambito del presente decreto; 
  Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  di  societa'  a
capitale interamente pubblico, per le attivita' operative di  cui  al
presente decreto; 
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle
procedure operative per dare attuazione alle  previsioni  di  cui  ai
commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge  n.  178  del  30  dicembre
2020; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso nella seduta del 16 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del  bonus  idrico,
di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge  n.  178  del  30
dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri
per l'ammissione a detto beneficio. 
  2. Il bonus idrico, finalizzato a  perseguire  il  risparmio  delle
risorse idriche, e' riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00
per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente  sostenute  dal
1°  gennaio  2021  al   31   dicembre   2021,   per   interventi   di
efficientamento idrico di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  presente
decreto. 
  3. Il bonus idrico e' finanziato a valere  sulle  risorse  iscritte
sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una
dotazione pari ad euro 20 milioni per  l'anno  2021  dello  stato  di
previsione del Ministero  della  transizione  ecologica,  comprensivo
degli oneri per le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto.