IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del
Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
luglio 2015, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021,
con il quale e' stato tra l'altro nominato il prof. Roberto
Cingolani, Ministro della transizione ecologica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita',
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione; l'art. 15, il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese; gli articoli 68 e 69 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il
riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto l' art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infra-strutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici
strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, n.
19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorita'
politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse
idriche, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero
della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il
risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e
fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in
Italia, un bonus idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun
beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi
di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni
doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione
di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unita' immobiliari;
Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse
al rimborso tramite il bonus idrico;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus idrico», quindi
tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente
in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per
le finalita' di cui al presente decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del
14 agosto 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 221 del 5 settembre 2020, relativo al Programma sperimentale
buono mobilita' - anno 2020;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse
pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma
utilizzata per il bonus mobilita' 2020;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse
pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma
utilizzata per il bonus mobilita' 2020, di cui al decreto del
Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le cui misure tecniche ed
organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate
anche nell'ambito del presente decreto;
Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a
capitale interamente pubblico, per le attivita' operative di cui al
presente decreto;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle
procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui ai
commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre
2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso nella seduta del 16 settembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del bonus idrico,
di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30
dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri
per l'ammissione a detto beneficio.
2. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle
risorse idriche, e' riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00
per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di
efficientamento idrico di cui all'art. 3, comma 2, del presente
decreto.
3. Il bonus idrico e' finanziato a valere sulle risorse iscritte
sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una
dotazione pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021 dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo
degli oneri per le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto.