Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Differimento dell'entrata in vigore
del Codice della crisi d'impresa
1. All'articolo 389 del ((codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al)) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto
entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi
1-bis e 2.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II
della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 389 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai
commi 1-bis e 2.
1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore
il 31 dicembre 2023.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7 bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate
disposizioni.».