IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 28  aprile  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n.  118  del  19
maggio 2021 con il quale al laboratorio  Centro  analisi  Biochimiche
Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), Via Pitagora
4/6, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei  certificati
di analisi nel settore oleicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con mail del 21  maggio  2021
ha richiesto la modifica del decreto del 28 aprile  2021  poiche'  il
predetto decreto non  riportava  tutte  le  prove  per  le  quali  il
laboratorio risultava accreditato; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data  29  luglio  2020
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  ACCREDIA -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 28  aprile  2021,  poiche'
incompleto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 aprile 2021
per le quali il laboratorio Centro analisi Biochimiche Sas del  dott.
Carmine Ventre, ubicato in  Rizziconi  (RC),  Via  Pitagora  4/6,  e'
autorizzato, sono sostituite dalle seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico