IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019,  inerente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020,  n.  53,  recante  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,
registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n.  14,  con
il quale sono stati individuati gli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito delle Direzioni generali del Ministero; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031  e  del
regolamento (UE) n. 2017/625»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,  con
il quale sono istituiti i registri delle varieta' di  specie  agrarie
ed  ortive  per  l'identificazione  delle  varieta'  stesse   ed   in
particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta'  devono
riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei
responsabili della conservazione in purezza della varieta'; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che
dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed  ortiva
al relativo registro  nazionale  sia  effettuata  dal  Ministero  con
proprio decreto, sentito il parere del gruppo  di  lavoro  permanente
per la protezione delle piante di  cui  al  decreto  ministeriale  30
giugno 2016; 
  Visto  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  11   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente  al  costitutore  di
una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento  per  la
conservazione in purezza; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione  di  una  varieta'
dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in
purezza ne faccia richiesta; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte  dei  conti  in
data 29 marzo 2021 al n. 166; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n.  134655,
successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040  del
30 marzo  2021,  con  la  quale,  per  l'attuazione  degli  obiettivi
strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti
nella  competenza  del  Dipartimento  delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo  rurale,  sono  stati  attribuiti  ai
titolari  delle  Direzioni  generali  gli   obiettivi   operativi   e
quantificate le relative risorse finanziarie, registrata  all'UCB  al
n. 214 in data 1° aprile 2021; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
24 marzo 2021, n.  139583,  recante  l'attribuzione  degli  obiettivi
operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per
la loro realizzazione, registrata all'UCB in data 2 aprile  2021,  al
n. 223; 
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta',
indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 20; 
  Visti i pareri espressi dal gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016; 
  Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli
interessati per  le  varieta'  in  iscrizione  oggetto  del  presente
provvedimento; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state  iscritte,  nel
relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per
le quali e' stato  indicato  il  nominativo  del  responsabile  della
conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione; 
  Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione
della responsabilita' della conservazione in purezza  delle  varieta'
indicate nel presente dispositivo; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte   a   ottenere   la
cancellazione delle varieta' indicate nel  presente  dispositivo  dal
registro nazionale; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  a   ottenere   una
variazione di denominazione  delle  varieta'  indicate  nel  presente
dispositivo; 
  Considerato che le varieta'  per  le  quali  e'  stata  chiesta  la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di  specie
agrarie, di cui all'art. 7 del  medesimo  decreto  legislativo,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le varieta' sotto elencate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di  specie
ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla
fine del decimo anno civile  successivo  a  quello  della  iscrizione
medesima, le varieta' sotto elencate, le cui sementi  possono  essere
certificate in quanto «sementi  di  base»,  «sementi  certificate»  o
controllate in quanto «sementi standard». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varieta'
agrarie ed ortive di cui ai commi 1 e 2 sono depositati presso questo
Ministero. 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  5  del
          decreto legislativo n. 123/2011.