Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come Indicazione
geografica protetta delle
«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna».
Considerato che la richiesta di riconoscimento e' stata
presentata dal Comitato promotore Sebadas di Sardegna Igp Z.I.
Baccasara, 08048 Tortoli', c/o CNA Ogliastra e che il predetto Gruppo
possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14
ottobre 2013, n. 12511;
Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale, si e'
pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta
«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna»
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma
1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus;
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del
dm sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare;
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno
2020 prevede, altresi', che in caso di valutazione positiva della
domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i
interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di
produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche'
ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e
residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla
domanda di registrazione;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al
presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte
del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta
richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.