Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio  del  21  novembre  2012,
l'istanza intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  come  Indicazione
geografica                       protetta                       delle
«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna». 
    Considerato  che  la  richiesta  di   riconoscimento   e'   stata
presentata dal  Comitato  promotore  Sebadas  di  Sardegna  Igp  Z.I.
Baccasara, 08048 Tortoli', c/o CNA Ogliastra e che il predetto Gruppo
possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale  14
ottobre 2013, n. 12511; 
    Considerato che a seguito dell'istruttoria  ministeriale,  si  e'
pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione  della
indicazione                    geografica                    protetta
«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» 
    Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020  con  il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9,  comma
1, 13,  comma  3,  23,  24,  comma  1  e  27,  comma  2  del  decreto
ministeriale 14  ottobre  2013,  n.  12511,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure  di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus; 
    Considerata in particolare la sospensione disposta ai  sensi  del
dm  sopra  citato,  dell'applicazione   dell'art.   8   del   decreto
ministeriale  14  ottobre  2013,  circa  la  riunione   di   pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di  produzione,  e  dell'art.  9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare; 
    Considerato che il decreto ministeriale  n.  6291  dell'8  giugno
2020 prevede, altresi', che in caso  di  valutazione  positiva  della
domanda di registrazione, il  Ministero  trasmetta  alla/e  regione/i
interessata/e  ed  al  soggetto  richiedente,  il   disciplinare   di
produzione nella stesura finale e provveda alla  pubblicazione  dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  affinche'
ogni persona fisica o  giuridica  avente  un  interesse  legittimo  e
residente  sul  territorio  nazionale  possa  fare  opposizione  alla
domanda di registrazione; 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente  motivate,  relative  al
presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita'  agroalimentare  della  pesca  e
dell'ippica - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma -  pec  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del   presente   disciplinare,   dai   soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte
del predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
richiesta di riconoscimento alla Commissione europea; 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta  richiesta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.