IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione  2020/C  112  1/01  del  4
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del  2
luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C  2021/C  34/06
del 28 gennaio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione, fino al 31 dicembre 2022; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con  la  quale
e' istituito il Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura  (il  «Fondo»),  con  una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove e' previsto che, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma
128; 
  Visto il decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 con  il
quale e' istituto il  Fondo  pesca  e  acquacoltura  per  l'emergenza
COVID-19, registrato con il n. 269 dall'UCB in data 22 luglio 2020  e
dalla  Corte  dei  conti  in  data  10  agosto  2020   e   pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  209  del  22
agosto 2020, n. 760; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro; 
  Visto decreto ministeriale n. 363644 dell'11  agosto  2021  recante
«decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2021-2023, recante i criteri e  le  modalita'  di  utilizzazione  del
Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura» con  il  quale  sono  state  destinati  20
milioni di euro delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma
128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a favore del  settore  della
pesca  marittima,  dell'acquacoltura  e  della  pesca  nelle   acque,
registrato al n. 307 dall'UCB in data 20 agosto 2021  e  dalla  Corte
dei conti al n. 820  in  data  8  settembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 16  settembre
2021; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12,  a  mente  del  quale  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 4977 in  data
15 luglio 2020 di compatibilita' con  il  mercato  comune  dell'aiuto
SA.57947(2020/N) - Italy notificato  il  6  luglio  2020  e  recante:
«Support measures for undertakings carrying  out  activities  in  the
agricultural, forestry,  fishery  and  aquaculture  sectors  and  the
activities related thereto, in relation with  the  COVID-19  outbreak
crisis» e la decisione C(2020) 8830 final  del  7  dicembre  2020  di
autorizzazione del regime SA  59509  (2020/N)  nonche'  la  decisione
C(2021) 3364 final del 6 maggio 2021 di autorizzazione del regime  SA
62793 (2021/N) di modifica del regime di aiuto SA 59509; 
  Visti gli articoli 5, comma  3  e  art.  6,  comma  4  del  decreto
ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 che prevedono l'emanazione
di un provvedimento del direttore generale della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura per la determinazione dei termini e delle modalita'
di accesso  ai  contributi  dei  soggetti  beneficiari  del  sostegno
finanziario previsto alle lettere a) e b) dell'art.  1  dello  stesso
decreto ministeriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n.
780, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Riccardo  Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Considerato di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma
2 e dall'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n.  363644  dell'11
agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di presentazione dell'istanza per il  sostegno  finanziario
  di cui al sub a) dell'art. 1, comma 1 del decreto  ministeriale  n.
  363644 dell'11 agosto 2021. 
 
  1. L'impresa di  pesca  marittima  armatrice  dell'imbarcazione  da
pesca alla data del 3 giugno 2021,  in  forma  singola  o  associata,
presenta  al  Ministero  delle  politiche  alimentari  e  forestali -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e
non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione  del
presente decreto sul sito del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, a pena di irricevibilita' e inammissibilita',
apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al
link  www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S   sul
sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali; 
  2. All'istanza compilata on-line  dovra'  obbligatoriamente  essere
allegata la seguente documentazione: 
    dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 (esente da bollo), redatta sulla base dell'allegato 1 al presente
decreto attestante: 
      I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta'
in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto  conto
di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi'  come
modificata dalle successive comunicazioni  della  Commissione  2020/C
112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C
218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e  C
2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; 
      II. di non aver ricevuto e non ancora restituito  un  aiuto  di
Stato  dichiarato  illegale  e  incompatibile  con  decisione   della
Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato  in
un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); 
      III. di disporre dell'imbarcazione per la quale si richiede  il
contributo, risultante dall'armamento alla data del 3 giugno 2021; 
      IV. che gli aiuti complessivamente  richiesti  non  superino  i
270.000,00 euro per impresa,  nel  periodo  di  vigenza  delle  norme
comunitarie, ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  punto  23.a  della
comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del  19  marzo
2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID_19»,
come modificata  dalle  successive  comunicazioni  della  Commissione
2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020,
C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio
2021; 
      V.  che  l'attivita'  prevalente  risulta   essere   la   pesca
marittima; 
      VI.  di  consentire,  ai  sensi  del  decreto  legislativo   n.
196/2003, al trattamento dei propri dati personali,  ivi  compresi  i
dati sensibili, per il conseguimento delle finalita'  della  presente
istanza; 
      VII. che il codice IBAN sul quale si richiede  l'accredito  del
contributo e' intestato al beneficiario; 
    documento di identita' in corso di validita'  del  sottoscrittore
dell'istanza.