IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106,  il  quale  prevede  l'esenzione  dal  versamento   dell'imposta
municipale  propria  (IMU)  per  l'anno  2021  relativa  all'immobile
posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione  a
uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di
una convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020,  la
cui esecuzione e' stata sospesa sino al 30  giugno  2021.  La  stessa
esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari
di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo,  che  abbiano
ottenuto in proprio favore l'emissione di una  convalida  di  sfratto
per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui  esecuzione
e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo  art.  4-ter  in  base  al
quale i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto  al  rimborso  della
prima rata dell'IMU relativa  all'anno  2021,  versata  entro  il  16
giugno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale, a decorrere dall'anno 2020, disciplina l'IMU ai commi  da  739
fino a 783 del medesimo art. 1; 
  Visto il successivo comma 762 dell'art. 1 della stessa legge n. 160
del  2019  a  norma  del  quale  i  soggetti  passivi  effettuano  il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso  in  due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la  seconda  il  16  dicembre.
Resta in ogni caso nella  facolta'  del  contribuente  provvedere  al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
  Visto il comma 769 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale
prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione  o,
in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello in cui il possesso  degli  immobili  ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imposta; 
  Visto il comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 73  del  2021
il quale stabilisce che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021
sono stabilite le modalita' di attuazione del  rimborso  della  prima
rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Ambito di applicazione dell'esenzione IMU 2021 e rimborso 
 
  1. Alle persone fisiche che possiedono  un  immobile,  concesso  in
locazione a uso abitativo, che abbiano  ottenuto  in  proprio  favore
l'emissione di una convalida di sfratto per  morosita'  entro  il  28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30  giugno  2021,
e'  riconosciuta  l'esenzione  per   l'anno   2021   dal   versamento
dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.
L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio
delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in  locazione
ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore  l'emissione
di una convalida di  sfratto  per  morosita'  successivamente  al  28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021
o fino al 31 dicembre 2021. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno  diritto  al  rimborso  della
prima rata dell'IMU relativa  all'anno  2021,  versata  entro  il  16
giugno 2021. Coloro che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della  legge
27  dicembre  2019,  n.  160  hanno  versato  l'imposta  in  un'unica
soluzione  entro  il  16  giugno  2021,  hanno  diritto  al  rimborso
dell'intero importo corrisposto.