IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71; 
  Visto  l'art.  548  del  «Regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello  Stato»  (di  seguito
«Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del  23  maggio
1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale è  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze è autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che,  in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o
impedimento di entrambi, siano disposte da altro  dirigente  generale
delegato a firmare gli atti in sostituzione  del  direttore  generale
del Tesoro; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in  titoli
di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»); 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la  «Selezione  e  la
valutazione degli specialisti in titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  1°  aprile  1996,  n.  239,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  del  21  novembre  1997,  n.  461,  e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visti  gli  articoli  4  e  11  del  testo  unico,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del testo  unico,  in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto l'art. 17 del testo unico,  relativo  all'ammissibilita'  del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui è stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge del  23  luglio  2021,  n.
106; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro con richieste degli operatori ammessi a  partecipare  espresse
in termini di rendimento,  anziche'  di  prezzo,  secondo  la  prassi
prevalente sui mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a euro 103.007 milioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonche'  del
decreto cornice,  e  in  deroga  all'art.  548  del  regolamento,  e'
disposta per il 29 ottobre 2021 l'emissione dei  buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza
29 aprile 2022, fino al limite massimo in valore  nominale  di  6.000
milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto.