IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente  decreto,  dal  1°  agosto  al  31
dicembre  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'art. 1, concernente i  «Dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie e misure di distanziamento»; 
  Visto, altresi', l'art. 7 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  concernente  le  misure  di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  2020,  n.  294,  con  la  quale   e'   stata   avviata   la
sperimentazione del progetto  relativo  ai  voli  «Covid-tested»  con
destinazione  l'aeroporto  internazionale  «Leonardo  da  Vinci»   di
Fiumicino; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  15
febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e'  stata  rinnovata
fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre
2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo  2021,  recante
«Ulteriori  misure   urgenti   per   la   sperimentazione   di   voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale  la  sperimentazione  dei
voli  «Covid-tested»  e'  stata  estesa  ai  voli  con   destinazione
l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori  misure   urgenti   per   la   sperimentazione   di   voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 maggio 2021, n.  115,  con  la  quale,  tra  l'altro,  la
sperimentazione dei voli  «Covid-tested»  e'  stata  estesa  ai  voli
provenienti  dagli  aeroporti  di  Canada,  Giappone,   Stati   Uniti
d'America (aeroporti internazionali di Boston, Chicago,  Dallas,  Los
Angeles, Miami, Philadelphia e Washington DC), Emirati  Arabi  Uniti,
con destinazione gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci»  di
Fiumicino, Milano Malpensa,  Napoli-Capodichino  e  «Marco  Polo»  di
Venezia; 
  Visto, in particolare, l'art.  4  della  richiamata  ordinanza  del
Ministro  della  salute  14  maggio  2021,  ai  sensi  del  quale  la
disciplina  dei  voli  «Covid-tested»  con  destinazione  l'aeroporto
internazionale  «Leonardo  da  Vinci»   di   Fiumicino,   l'aeroporto
internazionale di  Milano  Malpensa,  l'aeroporto  internazionale  di
Napoli - Capodichino e l'aeroporto  internazionale  «Marco  Polo»  di
Venezia, oggetto di  sperimentazione,  produce  effetti  fino  al  30
ottobre 2021, salvo eventuali proroghe; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 agosto 2021, recante
«Ulteriori  misure   urgenti   per   la   sperimentazione   di   voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 12 agosto 2021, n. 192, con la quale la sperimentazione  dei
voli «Covid-tested», per i voli in  partenza  dagli  aeroporti  degli
Emirati Arabi Uniti, e' stata resa  operativa,  fino  al  30  ottobre
2021, anche con destinazione  l'aeroporto  internazionale  «Guglielmo
Marconi» di Bologna; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   "zona   bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
giugno 2021, n. 148; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   "zona   bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
luglio 2021, n. 181, con la quale sono state reiterate,  fino  al  30
agosto 2021, le misure di cui  alla  citata  ordinanza  del  Ministro
della salute 22 giugno 2021; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   "zona   bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
agosto 2021, n. 207, con la quale sono state reiterate,  fino  al  30
ottobre 2021, le misure di cui alla  citata  ordinanza  del  Ministro
della salute 22 giugno 2021; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Considerato   l'andamento   nazionale   e   internazionale    della
trasmissione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  caratterizzato   dalla
prevalente circolazione della variante B.1.617.2,  classificata  come
VOC dal World Health Organization; 
  Ritenuto necessario, nelle  more  dell'adozione  di  un  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'art.
2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  in
considerazione dell'attuale  contesto  epidemiologico,  reiterare  le
misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021,
citata in premessa; 
  Ritenuto, altresi', necessario, sentiti il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, prorogare la disciplina relativa alla
sperimentazione dei voli «Covid-tested», di cui alle citate ordinanze
ministeriali 23 novembre 2020, 9 marzo 2021,  14  maggio  2021  e  11
agosto 2021; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22  giugno  2021,  citata  in
premessa,  concernente  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie
respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31  dicembre
2021.