IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
(«Criteri  e  modalita'  con  cui  l'Agenzia  italiana  del   farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
- n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  - n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  - n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  86/2020  del  29  luglio  2020   di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Atectura
Breezhaler», approvato con procedura centralizzata, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  - n.
199 del 10 agosto 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2020 con la quale  la
societa' Novartis Farma S.p.a., in qualita' di rappresentante  locale
in Italia per Novartis Europharm Limited, titolare della  A.I.C.,  ha
chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita'   del
medicinale «Atectura Breezhaler» (indacaterolo acetato  e  mometasone
furoato); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 5-7  e  13  maggio
2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 14, 16, 20, 21 e 22 luglio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  «ATECTURA  BREEZHALER»  (indacaterolo   acetato   e
mometasone furoato) nelle confezioni sotto indicate  e'  classificato
come segue. 
  Indicazioni terapeutiche: «Atectura Breezhaler»  e'  indicato  come
trattamento di mantenimento dell'asma in adulti e adolescenti di eta'
pari o superiore a dodici  anni  non  adeguatamente  controllati  con
corticosteroidi per  inalazione  e  un  ß2-agonista  a  breve  durata
d'azione (SABA). 
  Confezioni: 
    125 mcg/62,5 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida  -  uso
inalatorio - blister (PA/ALU/PVC -  ALU)  -  10  x  1  capsule  (dose
unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048802019/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,30; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
    125 mcg/62,5 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida  -  uso
inalatorio - blister (PA/ALU/PVC -  ALU)  -  30  x  1  capsule  (dose
unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048802021/E (in base 10 -  Classe
di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 21,90; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,14; 
    125 mcg/127,5 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida -  uso
inalatorio - blister (PA/ALU/PVC -  ALU)  -  10  x  1  capsule  (dose
unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048802058/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,90; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,04. 
    125 mcg/127,5 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida -  uso
inalatorio - blister (PA/ALU/PVC -  ALU)  -  30  x  1  capsule  (dose
unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048802060/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 23,70; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 39,12; 
    125 mcg/260 mcg - polvere per inalazione, capsula  rigida  -  uso
inalatorio - blister (PA/ALU/PVC -  ALU)  -  10  x  1  capsule  (dose
unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048802096/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 9,14; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,08. 
    125 mcg/260 mcg - polvere per inalazione, capsula  rigida  -  uso
inalatorio - blister (PA/ALU/PVC -  ALU)  -  30  x  1  capsule  (dose
unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048802108/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 27,41; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 45,23; 
    validita' del contratto: ventiquattro mesi.