IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
(«Criteri  e  modalita'  con  cui  l'Agenzia  italiana  del   farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  98/2021  del  6  luglio   2021   di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Abevmy»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  172  del  20
luglio 2021; 
  Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2021 con la  quale  la
societa' Mylan Italia S.r.l., in qualita' di rappresentante locale in
Italia per la societa' Mylan Ire Healthcare Limited,  titolare  della
A.I.C., ha chiesto la classificazione, ai fini della  rimborsabilita'
del medicinale «Abevmy» (bevacizumab); 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura  semplificata  di
prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  «Abevmy»  (bevacizumab)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche rimborsate dal SSN: 
  «Abevmy»   in   associazione   con   chemioterapia   a   base    di
fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma metastatico del colon e del retto; 
  «Abevmy»  in  associazione  con  paclitaxel  e'  indicato  per   il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico. Per  ulteriori  informazioni  relative  allo  stato  del
recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano  (HER2)  fare
riferimento al paragrafo 5.1.; 
  «Abevmy», in  aggiunta  a  chemioterapia  a  base  di  platino,  e'
indicato per il trattamento in prima linea  di  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile,  avanzato,
metastatico  o  ricorrente,  con   istologia   a   predominanza   non
squamocellulare; 
  «Abevmy» in associazione con interferone alfa-2a e' indicato per il
trattamento in prima linea di pazienti adulti  con  carcinoma  renale
avanzato e/o metastatico; 
  «Abevmy», in associazione con carboplatino e paclitaxel e' indicato
per il trattamento in prima linea del carcinoma  ovarico  epiteliale,
del carcinoma alle tube di  Falloppio  o  del  carcinoma  peritoneale
primario in stadio avanzato (stadio III B, III C  e  IV,  secondo  la
Federazione internazionale di ginecologia  e  ostetricia  [FIGO])  in
pazienti adulte; 
  «Abevmy», in associazione  con  carboplatino  e  gemcitabina  o  in
combinazione con  carboplatino  e  paclitaxel,  e'  indicato  per  il
trattamento di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva  di  carcinoma
ovarico epiteliale, carcinoma alle  tube  di  Falloppio  o  carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF; 
  «Abevmy»,  in  associazione  con  paclitaxel  e  cisplatino  o,  in
alternativa, a paclitaxel e  topotecan,  in  donne  che  non  possono
essere sottoposte a terapia a base di platino,  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice
persistente, ricorrente o metastatico. 
  Indicazioni terapeutiche non rimborsate dal SSN: 
  «Abevmy» in  associazione  con  capecitabina  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico, per cui una terapia  con  altri  regimi  chemioterapici,
inclusi quelli a base di taxani o antracicline,  non  e'  considerata
appropriata. Pazienti che hanno ricevuto un trattamento  adiuvante  a
base di taxani o antracicline nei dodici mesi precedenti  non  devono
ricevere  il   trattamento   con   «Abevmy»   in   associazione   con
capecitabina. Per ulteriori informazioni relative allo stato di HER2,
fare riferimento al paragrafo 5.1.; 
  «Abevmy»,  in  associazione  con  erlotinib,  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti  affetti  da  carcinoma
polmonare non a piccole cellule, non  squamocellulare,  avanzato  non
resecabile, metastatico o ricorrente,  con  mutazioni  attivanti  del
recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR); 
  «Abevmy» in associazione con paclitaxel, topotecan  o  doxorubicina
liposomiale pegilata, e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti
adulte con recidiva di carcinoma ovarico epiteliale,  carcinoma  alle
tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario platino-resistenti
che hanno ricevuto non piu' di due precedenti regimi chemioterapici e
che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri
inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare  (vascular
endothelial growth factor, VEGF) o altri agenti mirati  al  recettore
VEGF. 
  Confezioni: 
  «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino da
4 ml - A.I.C. n. 049452016/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 257,48; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 424,94; 
  «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino da
16 ml - A.I.C. n. 049452030/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.031,19; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.701,87. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del SSN. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Abevmy (bevacizumab)» e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
Sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn).