IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di
aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e
forestali e nelle aree rurali e che abroga il regolamento della
Commissione CE n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1°
luglio 2014, n. 2014/C204/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204;
Tenuto conto che gli orientamenti sopra citati definiscono i
criteri di compatibilita' per gli aiuti di Stato al settore
forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese
attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo
di applicazione dell'art. 42 del Trattato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato
dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede
la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti
CUP che costituiscono elemento essenziale all'atto stesso;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, lettera c) della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
Fondo progetti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo
per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle
aree interne i cui criteri e modalita' di ripartizione sono stabiliti
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata;
Tenuto conto che il predetto fondo e' destinato all'incentivazione
di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e
rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione delle
risorse disponibili del fondo di cui all'art. 4-bis del decreto-legge
n. 111/2019, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, adottando
un criterio basato su dati oggettivi riferiti alla copertura
forestale del territorio nazionale;
Tenuto conto della legge 22 aprile 2021 n. 55 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 9335 del 5 maggio 2021;
Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nelle riunioni
del 3 marzo 2020 e del 7 maggio 2021 del tavolo di concertazione
permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale
26 giugno 2019, n. 6792;
Preso atto del parere della Ragioneria generale dello Stato
trasmesso con nota prot. 13195 dell'8 luglio 2021 dal Ministero
dell'economia e delle finanze, le cui osservazioni sono state
integralmente accolte;
Sentita la Conferenza unificata, riunitasi in data 8 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141,
recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, il presente decreto
disciplina le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione
del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e volto a incentivare
interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e
rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree
interne e marginali del Paese.