IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                e con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno  2019,  n.
58, il quale, novellando l'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ha previsto che gli enti che rinviano  la  contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019
redatta secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalita'  semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche  sulla  base  delle  proposte
formulate  dalla  Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124 convertito con modificazione dalla legge  19  dicembre  2019,  n.
157, il  quale,  novellando  ulteriormente  l'art.  232  del  decreto
legislativo 2000, n.  267,  ha  previsto  che  gli  enti  locali  con
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  possono  non  tenere  la
contabilita' economico-patrimoniale  provvedendo,  in  tal  caso,  ad
allegare al rendiconto una situazione  patrimoniale  al  31  dicembre
dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalita'
semplificate individuate con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno  e  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali, da emanare entro il 31  ottobre  2019,  anche  sulla  base
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali, istituita ai  sensi  dell'art.  3-bis  del  citato
decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n.  267,  come  modificato  dalle   sopra   richiamate   disposizioni
normative; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministero  dell'interno  e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,
dell'11  novembre  2019  concernente   «Modalita'   semplificate   di
redazione della situazione patrimoniale al  31  dicembre  2019  degli
enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con
riferimento all'esercizio 2019»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministero  dell'interno  e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie del 10 novembre 2020 concernente «Modalita' semplificate di
redazione della situazione patrimoniale degli enti  che  rinviano  la
contabilita' economico-patrimoniale»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministero  dell'interno  e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie del 1° settembre 2021 che ha  aggiornato  lo  schema  dello
Stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118; 
  Ritenuto necessario adeguare le modalita' semplificate di redazione
della  situazione  patrimoniale  per  gli  enti  che,  in  attuazione
dell'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n.  124  del  2019,  non
tengono la contabilita' economico-patrimoniale allo schema  di  stato
patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n.  119
del 2011 aggiornato dal decreto ministeriale 1° settembre 2021; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 22 settembre 2021; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione di un  decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, di cui all'art.  232,  comma
2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  che  abroga  e
sostituisce il  citato  decreto  del  10  novembre  2020  concernente
«Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale al
31  dicembre  2019  degli   enti   che   rinviano   la   contabilita'
economico-patrimoniale»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  che
non  tengono  la  contabilita'  economico-patrimoniale  allegano   al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre  dell'esercizio
di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato  n.  10
al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  con   modalita'
semplificate definite dall'allegato A al presente decreto. 
  Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  del  10   novembre   2020
concernente «Modalita' semplificate  di  redazione  della  situazione
patrimoniale   degli    enti    che    rinviano    la    contabilita'
economico-patrimoniale», ed entra in vigore il  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2021 
 
                 Il Ragioniere generale dello Stato 
                              Mazzotta 
 
                        Il Capo Dipartimento 
                per gli affari interni e territoriali 
                              Sgaraglia 
 
                        Il Capo Dipartimento 
               per gli affari regionali e le autonomie 
                             Siniscalchi