IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  26  giugno  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  266
dell'11  giugno  1974  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Grignolino   del
Monferrato  Casalese»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del  Consorzio  Colline  del  Monferrato
Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), intesa  ad  ottenere  la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della   DOP   dei   vini
«Grignolino del Monferrato Casalese» nel rispetto della procedura  di
cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 221 del 15 settembre 2021,  al  fine  di  dar  modo  agli
interessati di presentare  le  eventuali  osservazioni  entro  trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio Colline del  Monferrato
Casalese in data 20 agosto 2021, prot. n. 382558 del 30 agosto  2021,
con la quale si chiede che le modifiche ordinarie al disciplinare  di
produzione della  DOC  «Grignolino  del  Monferrato  Casalese»  siano
applicabili a partire dalle  produzioni  provenienti  dalla  campagna
vendemmiale 2021/2022, nonche' nei riguardi delle giacenze  derivanti
dalle vendemmie  2020  e  precedenti,  qualora  dette  partite  siano
rispondenti ai requisiti stabiliti  dal  disciplinare  di  produzione
consolidato con le modifiche in questione; 
  Vista la nota della Regione Piemonte 7.60.120 - 6/2015A/A1700 prot.
n. 516482 dell'8 ottobre 2021 con la quale la regione esprime  parere
favorevole alla suddetta richiesta; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE  n.
34/2019, sussistono  i  requisiti  per  approvare,  con  il  presente
decreto, le modifiche ordinarie contenute  nella  citata  domanda  di
modifica del disciplinare di produzione della  produzione  della  DOP
dei  vini  «Grignolino  del  Monferrato  Casalese»  ed  il   relativo
documento unico consolidato con  le  stesse  modifiche,  nonche'  per
rendere applicabili le modifiche  in  questione  anche  nei  riguardi
delle partite di vini derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti nei
termini sopra specificati; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del
Monferrato  Casalese»,  cosi'  come  consolidato   con   il   decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono  approvate  le
modifiche ordinarie di cui alla proposta  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 15 settembre 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del
Monferrato Casalese», consolidato con le modifiche ordinarie  di  cui
al comma 1, ed il  relativo  documento  unico  consolidato,  figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.