IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n.  923/2010  della  Commissione  del  14
ottobre 2010 con il  quale  è  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, l'indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere»; 
  Considerato che, è stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della
Commissione del 12 luglio 2021, è stata accolta la modifica  di  cui
al precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica
richiesta  della  I.G.P.  «Asparago   di   Badoere»,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», nella  stesura
risultante a seguito dell'emanazione del regolamento  (UE)  2021/1174
della Commissione del  12  luglio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea - serie L 256/52 del 19 luglio 2021. 
  I  produttori  che  intendono  porre  in  commercio   l'indicazione
geografica  «Asparago  di   Badoere»,   sono   tenuti   al   rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 26 ottobre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero