IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167;
Visto l'articolo 33 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, con il quale e' stato inserito, dopo il Capo II, del Titolo III
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Capo II-bis,
concernente figure professionali per le unita' da diporto;
Visto l'articolo 49-ter del Capo II-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, che istituisce la figura professionale del
mediatore del diporto;
Visto l'articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo
19, concernente disciplina della segnalazione certificata d'inizio
attivita' (SCIA);
Visto l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59;
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del
13 febbraio 2019 e confermata nella successiva seduta del 28 marzo
2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 0020119 del 19 settembre 2019, come integrata
con nota n. 0023362 del 4 novembre 2020, come da ultimo integrata con
PEC del 17 novembre 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Codice», il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59;
c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli
2188 e seguenti del codice civile;
f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
g) «Camera di commercio», la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
h) «Comunicazione unica», la comunicazione unica per la nascita
dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40;
i) «attivita'», l'attivita' regolamentata dal decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171;
l) «modelli», il modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», di cui
all'allegato «A» del presente decreto, e il modello intercalare
«REQUISITI», di cui all'allegato «B» del presente decreto, da
utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto,
presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da
approvarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro
imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B» del presente
decreto.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ordinario n.
148.
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della
legge 7 ottobre 2015, n. 167», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018:
«Art. 33 (Figure professionali per le unita' da
diporto). - 1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il
seguente:
"Capo II-bis (Figure professionali per le unita' da
diporto).
Art. 49-ter (Mediatore del diporto). - 1. E' istituita
la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in
relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o
piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione,
compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da
diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere
esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche',
fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto
1991, n. 264, le attivita' connesse o strumentali e svolge
la propria attivita' professionale senza essere legato ad
alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di
dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le
funzioni relative all'esercizio della professione, se non
ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha
prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo'
ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da
una delle parti di rappresentarla negli atti relativi
all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente
articolo e all'art. 49-quater del presente codice, ai
mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli
articoli 1754 e seguenti del codice civile.
Art. 49-quater (Attivita' del mediatore del diporto). -
1. L'attivita' di cui all'art. 49-ter e' soggetta a
segnalazione certificata di inizio di attivita' da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi
dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa
qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei
requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del
diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori
marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui
all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico
e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori
marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi,
del cui operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione,
non essere stati condannati a una pena detentiva non
inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti
provvedimenti di riabilitazione e non essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), e'
organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al
corso e' subordinata al pagamento da parte di coloro che
intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e'
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto delegato
28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'art. 49-ter, che
si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale ovvero delle norme di comportamento previste
dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata
commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare
l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal
compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto
contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si
applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di
responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che
egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione
temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in
responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce
in via definitiva lo svolgimento dell'attivita'
professionale. L'inibizione perpetua e' inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la
prosecuzione dell'attivita' professionale da parte
dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e'
disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi
previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della
polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'art. 384
del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui all'art. 285 del codice di procedura
penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario,
fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
cui all'art. 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non
detentive previste dall'art. 215, comma terzo, numeri 1),
2), 3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un
mediatore del diporto la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha facolta' di ordinare la
sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio
professionale dell'attivita' fino alle sentenze che
definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o
cautelare di cui al comma 9 non e' soggetta al limite di
durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere
pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la
propria condotta, ha gravemente compromesso la propria
reputazione e la dignita' della categoria ed e'
obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di
durata superiore a tre anni, o interdizione dalla
professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice
penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa
di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per
ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed
iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti
accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel
rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalita' di
iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i
programmi del corso e i criteri per le prove di esame di
cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto del
principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione
delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le
violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
Art. 49-quinquies (Istruttore di vela). - 1. E'
istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le
tecniche della navigazione a vela in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unita',
in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e'
riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco
nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e'
subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono
iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e'
stabilito annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti
di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura
delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti
istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega
navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono
presenti centri velici.
Art. 49-sexies (Elenco dell'istruttore di vela e
condizioni dell'iscrizione). - 1. L'iscrizione va fatta
nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui
all'art. 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita
all'esercizio della professione in tutto il territorio
della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco
nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui
all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione,
non essere stati condannati a una pena detentiva non
inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti
provvedimenti di riabilitazione e non essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un
comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita
all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a
vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione
italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto
del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi
del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro
europeo delle qualifiche - European Qualification Framework
dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneita'
psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle
disposizioni di attuazione di cui all'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi,
del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni
ed e' rinnovata, previo accertamento ogni tre anni
dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 2, lettera g),
e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento
professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla
Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana.
L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte
di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato
corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al
primo periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui all'art. 49-quinquies,
che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale, ovvero delle norme di
comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle
seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del
Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa
la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare
l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal
compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto
contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si
applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di
responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che
egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione
temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in
responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo
svolgimento dell'attivita' professionale. La radiazione e'
inflitta per violazioni molto gravi che rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale
da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e'
disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi
previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della
polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'art. 384
del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui all'art. 285 del codice di procedura
penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario,
fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
cui all'art. 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non
detentive previste dall'art. 215, comma terzo, numeri 1),
2) e 3), del codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un
istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha
facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo
dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alla
sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o
cautelare di cui al comma 7 non e' soggetta al limite di
durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione puo' essere pronunciata a carico
dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha
gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita'
della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di
durata superiore a tre anni, o interdizione dalla
professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice
penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa
di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e
per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della
difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la
disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto
delle regole e delle garanzie previste in materia di
protezione dei dati personali con particolare riferimento
ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei
dati trattati, relativi all'elenco nazionale
dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonche',
nel rispetto del principio del contradditorio e dei
principi generali dell'attivita' amministrativa, le
procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di
cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del
Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa
la violazione.".».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 23 aprile 2010, S.O.:
«Art. 25 (Sportello unico). - (Omissis).
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica,
disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di
cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le
trasmette immediatamente allo sportello unico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
2010, S.O.:
«Art. 5 (Presentazione ed effetti delle segnalazioni e
delle istanze). - (Omissis).
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla
comunicazione unica, e' presentata presso il registro
imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale
rilascia la ricevuta con modalita' ed effetti equivalenti a
quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 5, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante: «Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli,
convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n.
40», pubblicato in SO n. 91, relativo nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O.:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - (Omissis).
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7
dell'11 gennaio 1994, S. O.:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'art. 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell'art.
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 3 febbraio 1996, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- L'art. 20 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno», reca:
«Art. 20 (Esercizio di attivita' di servizi in regime
di libera prestazione). - 1. La prestazione temporanea e
occasionale di servizi e' consentita ai cittadini
comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attivita'
principale all'interno dell'Unione europea, quando sono
stabiliti in uno Stato membro.
2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi
stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al
comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale
solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
proporzionalita'.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
recepimento della direttiva 2005/36/CE.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - (Omissis).
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le
imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.».
- L'art. 2188 del codice civile reca:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative) - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580, presso l'ufficio e'
istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione dal regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.».
- Per i riferimenti alla legge 29 dicembre 1993, n.
580, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 14,
comma 1, e 18, comma 1, del citato decreto del Presidente
della repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:
«Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1.
Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle
imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera
di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione,
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro.
(Omissis).».
«Art. 14 (Procedimento di deposito). - 1. Per il
deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente
presenta all'ufficio della camera di commercio della
provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
(Omissis).».
«Art. 18 (Procedimento di iscrizione nelle sezioni
speciali). - 1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali
del registro delle imprese, il richiedente deve presentare,
entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o
dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della
camera di commercio della provincia nella quale
l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la
sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti
dallo stesso.
(Omissis).».