IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e in particolare: 
    l'articolo 24, che prevede che i  prodotti  energetici  destinati
agli usi elencati nella tabella A, allegata al medesimo testo  unico,
sono ammessi ad esenzione o all'aliquota  ridotta  nella  misura  ivi
prevista; 
    il punto 2 della tabella A allegata al predetto testo unico,  che
prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti  energetici  impiegati
come carburanti per  la  navigazione  aerea,  diversa  dall'aviazione
privata da diporto, e per i voli didattici; 
    l'articolo 62 che prevede, al comma 1, che gli  oli  lubrificanti
siano sottoposti ad imposta di consumo qualora  destinati,  messi  in
vendita o  impiegati  per  usi  diversi  dalla  combustione  o  dalla
carburazione  e,  al  successivo  comma  2,  che  ai   medesimi   oli
lubrificanti, qualora imbarcati per provvista di  bordo  di  aerei  o
navi, sia applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti; 
    l'articolo 67, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministro
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le norme  regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni contenute  nel  medesimo  testo
unico delle accise, comprese  quelle  relative  alla  concessione  di
agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 16  dicembre  1996,  n.
692,  recante  il  regolamento  concernente  le  modalita'   per   la
concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo  sui
carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per  i  voli
didattici; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 12  dicembre  1996,  n.
689, recante il regolamento per l'effettuazione  del  rimborso  delle
imposte sulla produzione e sui consumi; 
  Ritenuto necessario dover aggiornare e  semplificare  la  procedura
prevista  dal  predetto  regolamento  n.  692  del  1996  per  fruire
dell'esenzione dall'accisa per i prodotti  energetici  impiegati  nei
voli didattici e dell'esenzione dall'imposta di consumo per  gli  oli
lubrificanti imbarcati come provviste  di  bordo  dei  medesimi  voli
attraverso la razionalizzazione dello  scambio  di  informazioni  tra
l'Ente nazionale aviazione civile e l'Amministrazione finanziaria; 
  Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile per gli aspetti  di
propria competenza; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3,  della  predetta
legge n. 400 del 1988, con nota n. 2322 del 30 luglio 2018. 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto  2  della  tabella  A
allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, d'ora in  avanti  denominato  «testo  unico»,  e  l'esenzione
dall'imposta di consumo  prevista  dall'articolo  62,  comma  2,  del
medesimo testo unico,  spettano  alle  scuole  civili  di  pilotaggio
aereo, d'ora in avanti denominate «scuole di pilotaggio», in possesso
della prevista  autorizzazione  rilasciata  dall'Ente  nazionale  per
l'aviazione  civile  (ENAC)  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia,  relativamente  ai  carburanti  e  agli   oli   lubrificanti
destinati al funzionamento degli aeromobili  autorizzati  all'impiego
aeroscolastico e a tale scopo effettivamente utilizzati. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici
quei   voli   effettuati   esclusivamente   per   l'insegnamento    e
l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze  e
abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli artt. 24, 62, 67 e il punto
          2, della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
          n.  504  -  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: 
                «Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  previste  dall'art.  17  e  le  altre   norme
          comunitarie  relative  al  regime  delle  agevolazioni,   i
          prodotti  energetici  destinati  agli  usi  elencati  nella
          tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi  ad
          esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 
                2. Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere effettuata con la procedura  di  accredito  prevista
          dall'art. 14.»; 
                «Art. 62 (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti,  sui
          bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 21, sono sottoposti ad imposta di
          consumo: 
                  a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81  a
          2710 19 99) quando  sono  destinati,  messi  in  vendita  o
          impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 
                  b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00); 
                  c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti
          di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice  NC
          2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le
          miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i
          polimeri poliolefinici sintetici (codice  NC  3902)  quando
          sono  destinati,  messi  in  vendita   o   usati   per   la
          lubrificazione meccanica. 
                2. L'imposta di cui al comma 1 si applica  anche  per
          gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti
          con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli  oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della gomma naturale e sintetica per la  fabbricazione  dei
          relativi  manufatti,   nella   produzione   delle   materie
          plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
          le colle adesive, nella  produzione  degli  antiparassitari
          per le piante da frutta e nei consumi di cui  all'art.  22,
          comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati  per  provvista
          di bordo di aerei o navi si applica lo  stesso  trattamento
          previsto per i carburanti. 
                3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche  agli
          oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle  preparazioni
          lubrificanti (codice NC 3403)  e  negli  altri  prodotti  o
          merci importati o di provenienza comunitaria. 
                4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla  rigenerazione
          di  oli  usati,  derivanti  da  oli,  a  base  minerale   o
          sintetica,  gia'  immessi  in  consumo,   sono   sottoposti
          all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura  prevista
          per  gli  oli  di  prima  distillazione.  Per  i   prodotti
          energetici   ottenuti   nel   processo   di   rigenerazione
          congiuntamente agli oli lubrificanti  trovano  applicazione
          le disposizioni di cui all'art. 21.  Gli  oli  lubrificanti
          usati  destinati  alla  combustione  non  sono  soggetti  a
          tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui  di
          lavorazione  della  rigenerazione  non  sono   soggetti   a
          tassazione. 
                5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
          applica  ai  bitumi  utilizzati  nella   fabbricazione   di
          pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
          quelli impiegati come combustibile nei cementifici.  Per  i
          bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione  di
          energia elettrica si applicano le  aliquote  stabilite  per
          l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 
                6. Ai fini dell'applicazione  della  disposizione  di
          cui al comma 1,  lettera  c),  si  considerano  miscele  di
          alchilbenzoli   sintetici   i   miscugli   di   idrocarburi
          archilarilici aventi almeno una catena alchilica  con  8  o
          piu' atomi  di  carbonio,  ottenuti  per  alchilazione  del
          benzolo  con  procedimento   di   sintesi,   liquide   alla
          temperatura  di  15  Celsius,  contenenti  anche  impurezze
          purche' non superiori al 5 per cento in volume. 
                7. Per la circolazione e per il  deposito  degli  oli
          lubrificanti  e  dei  bitumi  assoggettati  ad  imposta  si
          applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.» 
                «Art.  67  (Norme  di   esecuzione   e   disposizioni
          transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
          regolamentari per l'applicazione del presente testo  unico,
          con    particolare    riferimento    all'accertamento     e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          destinatario  registrato,   speditore   registrato   o   di
          obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla  concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento di non  assoggettabilita'  al  regime  delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,  alla  circolazione  e   deposito   dei   prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei contrassegni di  Stato,  all'istituzione  degli  uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere generale  stabiliti  dalle  norme  regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche per i singoli casi. Fino a  quando  non  saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle vigenti, in quanto applicabili. I  cali  ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati con il decreto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti. 
                2. 
                3. Le disposizioni dell'art. 63 si  applicano  per  i
          diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
          impianti che vengono assoggettati a licenza, gli  esercenti
          devono denunciare la loro attivita' entro 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del testo unico;  il  diritto  di
          licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 
                4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati  dall'accisa
          i prodotti venduti in negozi  sotto  controllo  doganale  e
          trasportati, nei limiti dei quantitativi  consentiti  dalle
          vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
          un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con  un
          volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 
                5.  Il  diritto  erariale  speciale  per  gli  alcoli
          denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
          1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          dicembre  1948,  n.  1388,  e   successive   modificazioni,
          soppresso dal 1°(gradi) luglio 1996 dall'art. 35, comma  2,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          applica  con  l'osservanza  delle  disposizioni   stabilite
          dall'art. 61. 
                6. Per la vigilanza sulla produzione e sul  commercio
          delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
          applicabili, le disposizioni del decreto-legge  30  ottobre
          1952, n. 1322, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          20 dicembre 1952, n. 2384, fino a  quando  la  materia  non
          sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi  del
          comma 1. Per le violazioni delle predette  disposizioni  si
          applica l'art. 50. 
                7. La classificazione dei prodotti energetici di  cui
          al presente testo unico e' effettuata  con  riferimento  ai
          codici della nomenclatura combinata di cui  al  regolamento
          (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001,  che
          modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87  del
          Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo  alla  nomenclatura
          tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 
                8. I nuovi adempimenti derivanti  dalle  disposizioni
          del presente testo unico, qualora non sia  stato  stabilito
          un termine diverso, sono eseguiti entro  180  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del testo unico medesimo.»; 
              «Tabella A  -  Impieghi  dei  prodotti  energetici  che
          comportano  l'esenzione  dall'accisa  o  l'applicazione  di
          un'aliquota  ridotta,  sotto   l'osservanza   delle   norme
          prescritte. 
                Impieghi - Agevolazione 
              2. Impieghi come carburanti per  la  navigazione  aerea
          diversa dall'aviazione privata da  diporto  e  per  i  voli
          didattici - Esenzione»; 
              - il decreto del Ministro  delle  finanze  16  dicembre
          1996, n. 692  (Regolamento  recante  norme  concernenti  le
          modalita' per la concessione dell'esenzione  dall'accisa  e
          dall'imposta  di  consumo  sui  carburanti  e   sugli   oli
          lubrificanti  consumati  dagli  aeromobili   per   i   voli
          didattici), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          gennaio 1997, n. 25. 
              - il decreto del Ministro  delle  finanze  12  dicembre
          1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione
          del rimborso delle imposte sulla produzione e sui  consumi)
          e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24  gennaio
          1997, n. 19; 
              - si riporta  l'art.  23  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, S.O.): 
                «Art. 23 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1.  E'  istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di   politica
          economica, finanziaria e di bilancio, programmazione  degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.»; 
              - si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) abrogata. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - per i riferimenti all'art. 62  e  al  punto  2  della
          tabella  A  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e   amministrative,
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          nonche'  all'art.  62  comma  2,   del   medesimo   decreto
          legislativo si veda nelle note alle premesse.