IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e in particolare:
l'articolo 24, che prevede che i prodotti energetici destinati
agli usi elencati nella tabella A, allegata al medesimo testo unico,
sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi
prevista;
il punto 2 della tabella A allegata al predetto testo unico, che
prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati
come carburanti per la navigazione aerea, diversa dall'aviazione
privata da diporto, e per i voli didattici;
l'articolo 62 che prevede, al comma 1, che gli oli lubrificanti
siano sottoposti ad imposta di consumo qualora destinati, messi in
vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla
carburazione e, al successivo comma 2, che ai medesimi oli
lubrificanti, qualora imbarcati per provvista di bordo di aerei o
navi, sia applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti;
l'articolo 67, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministro
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le norme regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo
unico delle accise, comprese quelle relative alla concessione di
agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n.
692, recante il regolamento concernente le modalita' per la
concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui
carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli
didattici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n.
689, recante il regolamento per l'effettuazione del rimborso delle
imposte sulla produzione e sui consumi;
Ritenuto necessario dover aggiornare e semplificare la procedura
prevista dal predetto regolamento n. 692 del 1996 per fruire
dell'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati nei
voli didattici e dell'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli
lubrificanti imbarcati come provviste di bordo dei medesimi voli
attraverso la razionalizzazione dello scambio di informazioni tra
l'Ente nazionale aviazione civile e l'Amministrazione finanziaria;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile per gli aspetti di
propria competenza;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta
legge n. 400 del 1988, con nota n. 2322 del 30 luglio 2018.
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A
allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», e l'esenzione
dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 2, del
medesimo testo unico, spettano alle scuole civili di pilotaggio
aereo, d'ora in avanti denominate «scuole di pilotaggio», in possesso
della prevista autorizzazione rilasciata dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) ai sensi della normativa vigente in
materia, relativamente ai carburanti e agli oli lubrificanti
destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati all'impiego
aeroscolastico e a tale scopo effettivamente utilizzati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici
quei voli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e
l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze e
abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli artt. 24, 62, 67 e il punto
2, della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 - (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.:
«Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme
comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i
prodotti energetici destinati agli usi elencati nella
tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad
esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo'
essere effettuata con la procedura di accredito prevista
dall'art. 14.»;
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui
bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 21, sono sottoposti ad imposta di
consumo:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a
2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o
impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);
c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti
di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC
2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le
miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i
polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando
sono destinati, messi in vendita o usati per la
lubrificazione meccanica.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per
gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti
con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli
lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie
plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
previsto per i carburanti.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli
oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o
merci importati o di provenienza comunitaria.
4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione
di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o
sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti
all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista
per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti
energetici ottenuti nel processo di rigenerazione
congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione
le disposizioni di cui all'art. 21. Gli oli lubrificanti
usati destinati alla combustione non sono soggetti a
tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di
lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a
tassazione.
5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i
bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per
l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di
cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di
alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi
archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del
benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla
temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze
purche' non superiori al 5 per cento in volume.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli
lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.»
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
destinatario registrato, speditore registrato o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.
2.
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i
diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti
devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di
licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa
i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un
volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli
denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni,
soppresso dal 1°(gradi) luglio 1996 dall'art. 35, comma 2,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite
dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui
al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai
codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento
(CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che
modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni
del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito
un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del testo unico medesimo.»;
«Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme
prescritte.
Impieghi - Agevolazione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea
diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli
didattici - Esenzione»;
- il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre
1996, n. 692 (Regolamento recante norme concernenti le
modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e
dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli
lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli
didattici), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1997, n. 25.
- il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre
1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione
del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
1997, n. 19;
- si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O.):
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politica
economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.»;
- si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
- per i riferimenti all'art. 62 e al punto 2 della
tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonche' all'art. 62 comma 2, del medesimo decreto
legislativo si veda nelle note alle premesse.