IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione,  del
28 novembre 2019, relativo alla  classificazione  dei  veicoli,  agli
obblighi degli utenti del  servizio  europeo  di  telepedaggio,  alle
prescrizioni per i  componenti  di  interoperabilita'  e  ai  criteri
minimi di ammissibilita' per gli organismi notificati; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione,
del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei  fornitori
del servizio europeo  di  telepedaggio,  al  contenuto  minimo  della
dichiarazione  relativa  ai   settori   del   servizio   europeo   di
telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per  i
componenti  di  interoperabilita'   e   che   abroga   la   decisione
2009/750/CE; 
  Vista  la  direttiva  2004/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  concernente  l'interoperabilita'  dei
sistemi  di  telepedaggio  stradale  nella   Comunita',   nel   testo
sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 200/50 del 7 giugno 2004; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/520  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 marzo  2019,  concernente  l'interoperabilita'  dei
sistemi di telepedaggio stradale e intesa  ad  agevolare  lo  scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi
stradali nell'Unione; 
  Vista la decisione 2009/750/CE della  Commissione,  del  6  ottobre
2009, sulla definizione del servizio europeo di  telepedaggio  e  dei
relativi elementi tecnici; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31, 32 e 36; 
  Vista la legge 6 agosto  2013,  n.  97,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea  -  legge  europea  2013,  e,   in   particolare,
l'articolo 31; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa  alla  compatibilita'
elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio  2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative alla  compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  che  ne
dispone l'abrogazione; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
attuazione della direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
18 novembre 2005, recante recepimento della direttiva 2004/52/CE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  29  aprile  2004  relativa
all'interoperabilita' dei  sistemi  di  telepedaggio  stradale  nella
Comunita',  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 60 del 13 marzo 2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 luglio 2010, n. 458, recante  istituzione  dei  registri  nazionali
elettronici dei settori e  dei  fornitori  del  Servizio  europeo  di
telepedaggio, pubblicato, per comunicato,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2017,  n.  109,  concernente  regolamento  recante  attuazione
dell'articolo 31 della  legge  6  agosto  2013,  n.  97,  concernente
l'organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10  e  11  della
decisione della Commissione 2009/750/CE del  6  ottobre  2009,  sulla
definizione del servizio europeo di telepedaggio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 luglio 2021; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 113/CU); 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'interno e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  condizioni  necessarie  per
garantire l'interoperabilita' dei sistemi  di  telepedaggio  presenti
sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero
degli enti territoriali e su altre strutture  come  tunnel,  ponti  e
traghetti e per agevolare lo  scambio  transfrontaliero  di  dati  di
immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e  proprietari
o intestatari di veicoli per i quali  si  e'  verificato  un  mancato
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  a  tutti  i
sistemi di pedaggio stradale, ad eccezione degli articoli da 3  a  20
che non trovano applicazione limitatamente ai sistemi di pedaggio non
rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
l), e ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali.  In  tali
casi l'applicazione delle  medesime  disposizioni  riveste  carattere
facoltativo e si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  19,
comma 7. 
  3. Il presente decreto non si applica alle tariffe di parcheggio. 
  4. L'obiettivo dell'interoperabilita' dei sistemi  di  telepedaggio
stradale  nell'Unione  europea  e'  assicurato  tramite  un  Servizio
europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai  sistemi  di
telepedaggio nazionali. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/203   della
          Commissione,  del   28   novembre   2019,   relativo   alla
          classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del
          servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni  per  i
          componenti di interoperabilita'  e  ai  criteri  minimi  di
          ammissibilita' per gli organismi notificati  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 17 febbraio 2020, n. L 43. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/204  della
          Commissione, del 28 novembre 2019, relativo  agli  obblighi
          specifici   dei   fornitori   del   servizio   europeo   di
          telepedaggio,  al  contenuto  minimo  della   dichiarazione
          relativa ai settori del servizio europeo  di  telepedaggio,
          alle interfacce elettroniche  e  alle  prescrizioni  per  i
          componenti di interoperabilita' e che abroga  la  decisione
          2009/750/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio  2020,
          n. L 43. 
              - La direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,    del    29    aprile     2004,     concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi  di  telepedaggio  stradale
          nella Comunita' e' pubblicata e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 166. 
              - La direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2019,  n.
          L 91. 
              - La decisione 2009/750/CE  della  Commissione,  del  6
          ottobre 2009, sulla definizione  del  servizio  europeo  di
          telepedaggio e dei relativi elementi tecnici e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 13 ottobre 2009, n. L 268. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Il testo degli articoli 31, 32 e 36  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              «Art. 36 (Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              1-bis. In relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo
          117, quinto comma, della Costituzione, i  provvedimenti  di
          cui al presente  articolo  possono  essere  adottati  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre
          rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti  enti  nel  dare
          attuazione a norme dell'Unione europea.  In  tale  caso,  i
          provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
          e per le province autonome nelle quali non  sia  ancora  in
          vigore la rispettiva normativa di attuazione,  a  decorrere
          dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.». 
              - Il testo dell'articolo 31 della legge 6 agosto  2013,
          n.  97  (Disposizioni  per  l'adempimento  degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          - legge europea 2013), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
                «Art.  31  (Attuazione  della  decisione  2009/750/CE
          della Commissione, del 6 ottobre  2009,  sulla  definizione
          del  servizio  europeo  di  telepedaggio  e  dei   relativi
          elementi tecnici. Caso EU  Pilot  4176/12/MOVE).  -  1.  In
          attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11  della
          decisione 2009/750/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
          2009, e  al  fine  di  facilitare  la  mediazione  tra  gli
          esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato  nel
          proprio territorio e i fornitori del  Servizio  europeo  di
          telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o  sono
          impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un organismo di conciliazione con  l'incarico  di
          esaminare se  le  condizioni  contrattuali  imposte  da  un
          esattore di pedaggi a vari fornitori del  S.E.T.  sono  non
          discriminatorie e rispecchiano correttamente i  costi  e  i
          rischi delle parti contrattuali. 
                2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1  e'
          indipendente,   nella   sua   struttura   organizzativa   e
          giuridica, dagli interessi commerciali  degli  esattori  di
          pedaggi e dei fornitori del S.E.T. 
                3.  Con  successivo  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  per  gli  affari
          europei  e  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
          della giustizia  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          emanate  le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
          articolo, nonche' per l'individuazione della  procedura  di
          mediazione alla quale le parti possono ricorrere  ai  sensi
          della citata decisione 2009/750/CE. 
                4.  Alle  funzioni  e  ai  compiti  derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo si provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.». 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  194
          (Attuazione  della  direttiva  2004/108/CE  relativa   alla
          compatibilita'   elettromagnetica,   e   della    direttiva
          2014/30/UE    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)
          che ne dispone l'abrogazione) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128
          (Attuazione   della   direttiva   2014/53/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva  1999/5/CE)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2016,  n.
          163. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   51
          (Attuazione della direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento dei dati personali  da  parte  delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del   Consiglio)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
          (Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
          205. 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'Allegato  A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2019-2020) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
 
                                                          «Allegato A 
 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
          di recepimento: 1° aprile 2018); 
                2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
                3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
                4) direttiva (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
                5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
                6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
                7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
                8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
                9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
                10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
                11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
                18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
                19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28
          giugno 2022); 
                20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
                21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
                22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
                24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
                25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
                26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
                27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
                28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
                29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
                30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
                31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
                32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
                33) direttiva (UE) 2019/1995 del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
                34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
                35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE  e   la   direttiva   2014/59/UE   (termine   di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
                36) direttiva (UE) 2019/2235 del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
                37) direttiva (UE) 2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
                38) direttiva (UE) 2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
                39) direttiva (UE) 2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice  della  strada)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo A) e' pubblicato  Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 maggio 2017,  n.  109  (Regolamento  recante  attuazione
          dell'articolo  31  della  legge  6  agosto  2013,  n.   97,
          concernente l'Organismo di  conciliazione  ai  sensi  degli
          articoli  10  e  11  della  decisione   della   Commissione
          2009/750/CE  del  6  ottobre  2009  sulla  definizione  del
          servizio  europeo  di  telepedaggio)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2017, n. 165. 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».