IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  coerentemente  con  il
relativo cronoprogramma di tale Piano; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione  del  Piano,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure in tema  di  sistema  di  prevenzione
antimafia,    coesione    territoriale,    gestioni    commissariali,
organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli
organismi sportivi; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 27 e 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  del  turismo,  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili,   della   transizione   ecologica,   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale,  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale,  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per  la  pubblica  amministrazione,
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della
giustizia; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche 
 
  1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in
attuazione   della    linea    progettuale    «Miglioramento    delle
infrastrutture  di  ricettivita'  attraverso  lo  strumento  del  Tax
credit» Misura M1C3,  investimento  4.2.1,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui
al comma 4, un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino
all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di  cui  al
comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 4  e'  riconosciuto  altresi'  un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000
euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto  per  un  importo
massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'  essere   aumentato   anche
cumulativamente: 
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda
una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per
cento dell'importo totale dell'intervento; 
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa'
abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del  decreto  legislativo
11 aprile  2006,  n.  198,  per  l'imprenditoria  femminile,  per  le
societa' cooperative e le societa' di persone, costituite  in  misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali  le
cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai
due  terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di  amministrazione  sono
costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  giovani,  e  le   imprese
individuali gestite da giovani, che operano nel settore del  turismo.
Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono  le  persone
con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla  data  di
presentazione della domanda; 
    c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per  le  imprese  la  cui  sede
operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza
alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in
un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al
30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con
bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,
presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore
dell'amministrazione. 
  4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle
imprese  alberghiere,   alle   strutture   che   svolgono   attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali, alle strutture  ricettive  all'aria
aperta, nonche' alle  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. 
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono
riconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ivi  incluso  il
servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principi
della  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata  a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: 
    a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle
strutture e di riqualificazione antisismica; 
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in
conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere a) e b); 
    d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di
attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'
termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323; 
    e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,  comma
2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo
17 del regolamento UE n. 2020/852. 
  7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante
«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  6  marzo
2018, a condizione che almeno il 50  per  cento  di  tali  costi  sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche. 
  8.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento.
L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non
deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo,  pena  lo
scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
terzo  periodo,  il  Ministero  del  turismo,  preventivamente   alla
comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco  delle
imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e  l'importo  del  credito
concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
le eventuali variazioni  e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire  la
regolazione contabile delle compensazioni  effettuate  attraverso  il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del  credito
d'imposta concesso sono trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta  presso  la
Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in  tutto  o
in parte, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri  soggetti,
comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari.  Il  credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente.  Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del  turismo
provvede al recupero dei relativi importi  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73.  Il
Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti  previsti  dall'articolo  3,  comma  3,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  si  applica  il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8  agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo, pubblica un  avviso  contenente  le
modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti  dai
commi 1 e 2, ivi inclusa  l'individuazione  delle  spese  considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017  per  quanto  previsto  ai
sensi del comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. 
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo
l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto
degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero del turismo. 
  11. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  si  applicano  anche  in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a
condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. Agli interventi  conclusi  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto  continuano  ad  applicarsi,  ai  fini  del  credito
d'imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1
e' ulteriormente autorizzata la spesa di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma
3,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  le  parole:  «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta». 
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della  Commissione
europea, relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19  marzo
2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19».
Il Ministero del turismo provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi
inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare  entro
il 31 marzo 2025, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,
provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 
  16.  Sono  abrogati  i  commi  2-ter  e  5,  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce  il  rispetto  di
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108.