Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento,
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi ((nonche' per promuovere gli
investimenti di messa in sicurezza del territorio))
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla
ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione
dei sistemi previsionali, nonche' di sorveglianza, monitoraggio e
rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per
il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino
di suscettivita' all'innesco degli incendi boschivi emanato dal
Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con
apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 15 del ((codice della protezione civile, di cui al))
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il
Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento
dei mezzi aerei della flotta statale, con facolta' per le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco e per il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il
dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre
terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala ((fissa
e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei)) a pilotaggio
remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacita' di
concorso statale alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile
strategia comune dell'Unione europea;
((b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di
semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato
funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle
attivita' di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente
correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste
di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di
raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli
incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della 1° agosto 2011, n. 151;))
c) delle esigenze di potenziamento ((delle flotte aeree delle
regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri,
attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione
individuale,)) ai fini del consolidamento e rafforzamento della
capacita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni ((e delle
province autonome di Trento e di Bolzano)) e del volontariato
organizzato di protezione civile qualificato per le predette
attivita' di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto ((alle
attivita' contro gli incendi boschivi, comprese le attivita' di messa
in salvo degli animali coinvolti)).
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di
cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con
decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte
qualificati rappresentanti dei ((Ministeri dell'interno, della
difesa, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle
politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del
Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri, della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri)) che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma
1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi((, in qualita' di
esperti, ai quali non spettano compensi, indennita' o emolumenti
comunque denominati,)) anche dei rappresentanti dei centri di
competenza di cui all'articolo 21 del ((codice di cui al)) decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili
alle predette attivita' ((, delle associazioni con finalita' di
protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del Consiglio
dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali,
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit
impegnati nell'attivita' di protezione civile e antincendio boschivo
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle
organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole)). La
partecipazione al Comitato tecnico e' assicurata dai diversi
componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ((per il Sud)) e la coesione territoriale,
della transizione ecologica, ((dell'universita' e della ricerca,))
delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale di coordinamento per
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto
sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai
commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano ((nazionale)) si provvede
nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validita' triennale e
puo' essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali
modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento
dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, nonche' dei connessi adempimenti dei Comuni.
((Nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale puo'
prevedere altresi' la destinazione di somme al fine di finanziare un
sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti
da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio
individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una
diminuzione significativa delle aree percorse da incendi)).
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione ((di un
primo Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il 10 ottobre 2021)) il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla
ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al comma 1 e, per
l'attivita' prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio
boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10
aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti
segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato
tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale
avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli
esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
((4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con
direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della
proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero
dell'interno allo scopo di potenziare la capacita' di risposta
operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva contro gli incendi
boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite
procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di
vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel
dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle
aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva
tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai
sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle
procedure autorizzative.))
((4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali
per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo
scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli
apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge
25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci e destinate alle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli
altri operatori.))
((4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e
delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto
delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia
ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche
derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle
strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti,
hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti,
esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonche' impianti
idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.))
((4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita'
dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle
aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonche' di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il
termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai
contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di
cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' prorogato al 28 febbraio 2022.))