IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto l'art. 10 del citato  decreto-legge  n.  104  del  2013,  che
prevede  che,  al  fine  di  favorire  interventi   straordinari   di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la  Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi  e
prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7,  recanti
norme, rispettivamente, in materia di  programmazione,  attuazione  e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2004)»,  e  in  particolare  l'art.  4,  comma  177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,   e   in
particolare l'art. 11, commi  4-bis  e  seguenti,  il  quale  prevede
l'adozione   di   un   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con   la   Conferenza
unificata per la definizione di priorita'  strategiche,  modalita'  e
termini per la predisposizione e  l'approvazione  di  appositi  piani
triennali,  articolati  in  annualita',  di  interventi  di  edilizia
scolastica nonche' i relativi finanziamenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
«Istituzione del sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita' della  gestione  accademica»  ed  in  particolare  l'art.
7-ter; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  attualmente
in corso di conversione e, in particolare, l'art. 77, commi 4  e  10,
lettera d); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», attualmente in corso di conversione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari
ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 febbraio 2019, n.  119,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti i termini  per  l'invio  e  per  l'approvazione  dei  piani
annuali 2019 da parte delle singole regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento  della  programmazione  triennale   2018-2020   con
riferimento all'annualita' 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n.  8
con il quale si e' proceduto all'aggiornamento  della  programmazione
triennale 2018-2020 con riferimento all'annualita' 2020; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Dato atto che con il decreto-legge  n.  1  del  2020  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato  suddiviso
nel Ministero dell'istruzione  e  nel  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2  del  citato
decreto-legge, le attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell'istruzione; 
  Dato atto che e' stata comunicata alle  singole  regioni  l'attuale
disponibilita', nel bilancio del  Ministero  dell'istruzione,  di  un
importo complessivo  pari  a  euro  500.000.000,00  da  destinare  al
finanziamento  di   un   piano   di   interventi   rientranti   nella
programmazione 2018-2020,  i  cui  piani  regionali  dovevano  essere
inviati dalle medesime regioni entro il 19 marzo 2021; 
  Considerato  che  nelle  note  alle  regioni  e'  stato,  altresi',
comunicato  l'importo   massimo   spettante   a   ciascuna   regione,
determinato  sulla  base  dei  medesimi   criteri   stabiliti   nella
Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e  relativi  alla  medesima
programmazione nazionale triennale 2018-2020, cosi' come  di  seguito
indicato: 
 
 ===================================================================
 |              Regione              |           Riparto           |
 +===================================+=============================+
 |Abruzzo                            |           euro 16.057.087,51|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Basilicata                         |            euro 9.203.031,30|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Calabria                           |           euro 27.234.984,12|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Campania                           |           euro 50.787.967,72|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Emilia-Romagna                     |           euro 31.999.240,53|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Friuli-Venezia G.                  |           euro 12.110.244,35|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Lazio                              |           euro 41.525.811,71|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Liguria                            |           euro 10.831.638,96|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Lombardia                          |           euro 66.394.934,70|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Marche                             |           euro 15.425.169,03|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Molise                             |            euro 5.038.282,22|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Piemonte                           |           euro 33.920.444,21|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Puglia                             |           euro 33.380.530,67|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Sardegna                           |           euro 17.009.844,95|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Sicilia                            |           euro 46.584.545,81|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Toscana                            |           euro 30.576.952,01|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Umbria                             |           euro 10.799.056,45|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Valle d'Aosta                      |            euro 2.208.247,10|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Veneto                             |           euro 38.911.986,65|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Totale                             |          euro 500.000.000,00|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 
  Dato atto che entro il termine previsto  del  19  marzo  2021  sono
pervenuti i piani regionali di  interventi  da  parte  delle  singole
regioni; 
  Considerato  che,  alla  luce  dei  piani  ricevuti,  si  e'   reso
necessario richiedere chiarimenti in merito alle verifiche effettuate
dalle regioni  sui  piani,  anche  alla  luce  della  congruita'  dei
relativi costi proposte; 
  Dato atto che a seguito  di  istruttoria  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione sono  stati  considerati  immediatamente  ammissibili
tutti i piani proposti dalle regioni; 
  Dato  atto  che   lo   stanziamento   complessivo   pari   a   euro
500.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105, piano gestionale 1,
per euro 250.000.000,00 per l'anno 2021,  100.000.000,00  per  l'anno
2022, euro 100.000.000,00 per l'anno 2023 e  euro  50.000.000,00  per
l'anno 2024, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n.
178 e dall'art. 77, commi 4 e 10, lettera d),  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, attualmente in corso di conversione; 
  Ritenuto  quindi,  possibile  finanziare  gli  interventi  di   cui
all'allegato A che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto, cosi' come individuati  dalle  regioni  nell'ambito
della programmazione  triennale  nazionale  in  materia  di  edilizia
scolastica 2018-2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. L'importo complessivo di euro  500.000.000,00,  disponibile  nel
bilancio del Ministero dell'istruzione  per  interventi  di  edilizia
scolastica, e' suddiviso tra  le  regioni  per  il  finanziamento  di
interventi di edilizia  scolastica  ricompresi  nella  programmazione
triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, cosi'  come  definiti
nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza  unificata,  e
come di seguito riportato: 
 
 ===================================================================
 |              Regione              |           Riparto           |
 +===================================+=============================+
 |Abruzzo                            |           euro 16.057.087,51|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Basilicata                         |            euro 9.203.031,30|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Calabria                           |           euro 27.234.984,12|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Campania                           |           euro 50.787.967,72|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Emilia-Romagna                     |           euro 31.999.240,53|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Friuli-Venezia G.                  |           euro 12.110.244,35|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Lazio                              |           euro 41.525.811,71|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Liguria                            |           euro 10.831.638,96|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Lombardia                          |           euro 66.394.934,70|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Marche                             |           euro 15.425.169,03|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Molise                             |            euro 5.038.282,22|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Piemonte                           |           euro 33.920.444,21|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Puglia                             |           euro 33.380.530,67|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Sardegna                           |           euro 17.009.844,95|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Sicilia                            |           euro 46.584.545,81|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Toscana                            |           euro 30.576.952,01|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Umbria                             |           euro 10.799.056,45|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Valle d'Aosta                      |            euro 2.208.247,10|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Veneto                             |           euro 38.911.986,65|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 |Totale                             |          euro 500.000.000,00|
 +-----------------------------------+-----------------------------+
 
  2. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito
sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente  decreto,  e'
pari a euro 497.030.248,73. 
  3.  La  somma  residua  pari  a  euro  2.969.751,27  rispetto  allo
stanziamento complessivo  di  euro  500.000.000,00,  unitamente  alle
economie accertate a seguito di monitoraggio, derivanti da revoche  o
risultanti  dal  quadro  economico  post  gara  o  a  seguito   della
conclusione dei lavori, restano nella disponibilita' delle regioni di
riferimento per essere assegnate con successivo decreto del  Ministro
dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella  programmazione
triennale nazionale in materia di edilizia scolastica. 
  4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul  capitolo  8105,  piano
gestionale 1, per le annualita' dal  2021  al  2024,  secondo  quanto
previsto dall'art. 77, commi 4 e 10, lettera d), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, attualmente in corso di conversione. 
  5. Gli interventi di cui all'allegato  A  sono  inclusi  nel  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  tra  i  progetti  in  essere,
nell'ambito della quota di cofinanziamento  nazionale  del  Programma
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.