IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva  alle
determinazioni del segretario generale  ovvero  del  Ministro  o  del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto in particolare l'art. 1, del citato  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021,  n.  113,  che  disciplina  le  modalita'  di   selezione   dei
professionisti  ed  esperti  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione   da    parte    delle    amministrazioni    impegnate
nell'attuazione  dei  progetti  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR); 
  Acquisita, l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del  13
ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «professionista»: la  persona  fisica  iscritta  ad  un  albo,
collegio o ordine professionale e i professionisti come  definiti  ai
sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'art. 7 della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,
rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    b)  «esperto»:   persona   fisica   che   esercita   un'attivita'
professionale non rientrante tra quelle di cui alla lettera a); 
    c)  «personale  di  alta  specializzazione»:  persona  fisica  in
possesso di laurea magistrale o specialistica e  di  almeno  uno  dei
seguenti  titoli,  in  settori  scientifici  o  ambiti  professionali
strettamente  correlati  all'attuazione  dei   progetti   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR):  dottorato  di  ricerca  o
master  universitario  di   secondo   livello,   oppure   documentata
esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno
triennale, maturata presso  enti  pubblici  nazionali  ovvero  presso
organismi internazionali o dell'Unione europea; 
    d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere a), b),  e  c),
che ha completato con  successo  l'iscrizione  nei  relativi  elenchi
generati dal Portale del reclutamento di cui  all'art.  3,  comma  7,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari  di  interventi
previsti nel PNRR che reclutano personale specificamente destinato  a
realizzare  i  progetti  di  cui  hanno  la  diretta  titolarita'  di
attuazione con le modalita' di selezione  previste  dall'art.  1  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    f) «elenco  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali»:
archivio digitale, generato attraverso il Portale  del  reclutamento,
contenente gli iscritti che hanno aderito  agli  avvisi  adottati  da
ogni singola amministrazione e pubblicati sul  medesimo  Portale,  in
possesso di  profilo  professionale  congruente  a  quello  richiesto
dall'amministrazione nei predetti  avvisi,  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  lettera
a),  del  decreto-legge  6  giugno  2021,  n.  80,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    g)  «elenco  per  assunzioni  a  tempo   determinato»:   archivio
digitale, disponibile sul Portale del  reclutamento,  contenente  gli
iscritti, in ordine di  graduatoria,  che  hanno  superato  la  prova
idoneativa di cui all'art. 1, comma 9,  del  decreto-legge  6  giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo  determinato
ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113; 
    h) «avviso di  selezione»:  l'avviso  con  cui  l'amministrazione
avvia la ricerca del personale di cui all'art. 1,  comma  5,  lettera
a),  del  decreto-legge  6  giugno  2021,  n.  80,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato  in  una
apposita sezione della  piattaforma  di  cui  alla  lettera  m)  come
documento in formato aperto  ed  organizzato  in  una  base  di  dati
ricercabile in ogni campo sulla  predetta  piattaforma.  L'avviso  e'
contestualmente  pubblicato  nel  sito  dell'amministrazione  che  lo
adotta; 
    i') «procedure di consultazione  degli  iscritti»:  le  procedure
svolte esclusivamente in modalita' digitale attraverso  gli  elenchi,
mediante   le   quali   le   amministrazioni   individuano,    previa
pubblicazione  dell'avviso  di   selezione   nella   piattaforma,   i
professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli
incarichi di collaborazione e il personale di  alta  specializzazione
da  assumere,  nel  rispetto  dell'ordine  di  graduatoria,  a  tempo
determinato ai sensi dell'art. 1, commi da 5 a 13, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113; 
    l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative
e pubbliche svolte dalle amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 1,
comma 11, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'individuazione
degli iscritti negli elenchi del Portale del reclutamento; 
    m) «piattaforma digitale»: l'infrastruttura digitale del  Portale
del reclutamento che assicura l'iscrizione,  l'inserimento  dei  dati
necessari alla generazione degli elenchi, l'accesso agli elenchi,  la
pubblicazione degli avvisi delle  amministrazioni  e  tutte  le  fasi
delle procedure di cui alla lettera l); 
    n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
http://www.inpa.gov.it/