Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di registrazione; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici; l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; l'ordinanza 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto; l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2; Considerato che il Comune di Amatrice e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, dell'Ambito 0 - Amatrice capoluogo - Centro abitato storico - Stralcio n. 1 approvata con apposita delibera consiliare del 29 marzo 2021; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Considerato che nelle aree in prossimita' al centro storico di Amatrice sono stati gia' realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, importanti interventi, sia di edilizia privata, sia di edilizia pubblica. In particolare: e' in fase di completamento la costruzione di due edifici condominiali, costituiti da oltre ottanta unita' immobiliari che accoglieranno il rientro nelle proprie abitazioni, entro l'anno 2021, di altrettanti nuclei familiari; sono stati avviati i lavori relativi alla costruzione dell'Ospedale di Amatrice e che entro l'anno 2021 saranno altresi' avviati i lavori relativi alla costruzione del complesso Don Minozzi il quale, anche per il rilevante valore sociale connesso alle attivita' che saranno svolte nei realizzandi edifici del complesso, costituisce un'importante centralita' sotto il profilo urbanistico; nelle medesime aree sono gia' state definite le delocalizzazioni dei centri commerciali ed entro l'anno 2021 saranno conclusi i lavori di un rilevante complesso alberghiero; e' stato realizzato il nuovo polo scolastico «Romolo Capranica», ora intitolato a «Sergio Marchionne», che si compone di cinque edifici e comprende il liceo scientifico sportivo internazionale, la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, il convitto, la palestra, e la materna con annessa ludoteca per una superficie totale coperta di 4.400,00 mq., destinato ad accogliere oltre trecento alunni; sono in corso di affidamento gli interventi per la realizzazione del nuovo «Centro di formazione professionale alberghiero e Convitto», i cui lavori inizieranno entro l'estate 2021, comprensivi della scuola alberghiera e di un convitto che potra' accogliere circa cento studenti; sono in fase di affidamento i lavori relativi agli interventi di ripristino dell'area cimiteriale di Amatrice capoluogo; e' in fase di progettazione la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri; Considerato che, pertanto, in un contesto che vede gia' avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Amatrice, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della citta'; Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato da parte del consiglio comunale di Amatrice: si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Amatrice e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; a complemento della realizzazione dei servizi primari, risulta altresi' indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del centro storico di Amatrice; Considerato che, atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato alla distruzione pressoche' totale dell'intero centro storico, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo verso un modello di citta' sostenibile ed efficiente in grado di garantire un'elevata qualita' della vita grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati; Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Amatrice risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) la ricostruzione del centro storico di Amatrice e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi; b) la proposta di PSR, approvata con delibera consiliare, ha identificato il nucleo urbano da ricostruire nella configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 107 del 2020; c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico; d) la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione della viabilita' provvisoria rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico; e) la ricostruzione della Chiesa di San Francesco riveste carattere di urgenza essendo elemento simbolico e identitario della citta' e per la sua ubicazione all'interno degli aggregati interferisce con l'avvio della ricostruzione privata; f) che la ricostruzione degli edifici di proprieta' comunale di Amatrice richiede uno stretto coordinamento dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri di urgenza e criticita', interferendo con le relative fasi di cantierizzazione; g) la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati; h) appare necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne fa parte integrante; Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita' in relazione agli aggregati perimetrati dal Comune di Amatrice e alle opere pubbliche incluse in tale perimetrazione; Considerata la necessita' di recuperare al piu' presto il contesto urbano della citta' di Amatrice integrando gli interventi pubblici gia' finanziati con quelli sugli edifici storici privati ritenuti prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta di PSR, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la citta' alla popolazione; Considerato che al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della citta' di Amatrice e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo isolato, come individuato nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi; Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che la ricostruzione del centro storico di Amatrice, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Ritenuto, per i motivi sopracitati, necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta di PSR, e di rispettare pertanto le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero del centro storico di Amatrice - stralcio 1 e relativo elenco delle priorita', che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, e di integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutti gli edifici e sottoservizi ricadenti all'interno del medesimo perimetro; Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, e' altresi' emersa la necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017 e nell'Allegato n. 1 all'ordinanza 109 del 2020, come meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro euro 46.309.516,95; Ritenuto per quanto sopra specificato che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita' e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, e' necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione; Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Amatrice, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato; Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio; Considerato che il Comune di Amatrice ha gestito o ha in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a euro 5.029.021 e che tale importo e' adeguato in ragione dell'intervento da effettuare; Considerato che gli uffici tecnici del comune sono composti da diciassette funzionari e pertanto il comune e' in possesso dei requisiti di idoneita' per svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione della Chiesa di San Francesco, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento; Ritenuto inoltre opportuno, in ragione della specificita' degli interventi, individuare quali idonei soggetti attuatori per gli interventi di recupero della Torre civica, della Chiesa di Sant'Agostino e Porta Carbonara e della Chiesa di San Francesco ed ex convento di San Francesco, rispettivamente la Soprintendenza per i beni culturali, la Diocesi ed il Comune di Amatrice; Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Ritenuto necessario che l'USR Lazio, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonche' da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato; Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dei commi 10 e 11, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'Allegato n. 1 e di quelli privati e' necessario individuare tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell'art. 3 della citata ordinanza n. 100 del 2020 relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri; Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita'; Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 consente, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale, e che pertanto il soggetto attuatore potra' avvalersi di tale procedura, sentito il sub Commissario; Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore puo' avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni; Considerato che rientra tra le competenze istituzionali del Demanio del Ministero della difesa la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, e che pertanto sussistono i presupposti per la realizzazione da parte di Geniodife di opere pubbliche tramite stipula di apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della citta' di Amatrice; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori; Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico della citta' di Amatrice sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 29 marzo 2021. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La ricostruzione del centro storico di Amatrice e' volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una citta' resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire sicurezza e una elevata qualita' della vita. 4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 5. La ricostruzione del centro storico di Amatrice e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 6. A tali fini il sub Commissario, l'USR e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, tenendo conto delle priorita' indicate nella proposta di PSR, e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati. 7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Amatrice si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.