Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, con la  quale  il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114  del  9  aprile  2021,  in  corso  di
registrazione; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo
alla disciplina degli aggregati nei centri storici; 
    l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo  piano
di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi
quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
    l'ordinanza 101 del 2020 e, in  particolare,  l'art.  1  relativo
all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; 
    l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla  semplificazione  della
ricostruzione degli edifici di culto; 
    l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme  di  completamento  ed
integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di
convenzione  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in  particolare  l'art.
2; 
  Considerato che il Comune di Amatrice e' ricompreso nell'elenco  di
cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR)
ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020,  dell'Ambito  0  -
Amatrice capoluogo - Centro abitato storico - Stralcio n. 1 approvata
con apposita delibera consiliare del 29 marzo 2021; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Considerato che nelle aree in  prossimita'  al  centro  storico  di
Amatrice sono stati gia' realizzati,  ovvero  risultano  in  fase  di
realizzazione, importanti interventi, sia di edilizia privata, sia di
edilizia pubblica. In particolare: 
    e' in  fase  di  completamento  la  costruzione  di  due  edifici
condominiali, costituiti da  oltre  ottanta  unita'  immobiliari  che
accoglieranno il rientro nelle proprie abitazioni, entro l'anno 2021,
di altrettanti nuclei familiari; 
    sono  stati  avviati   i   lavori   relativi   alla   costruzione
dell'Ospedale di Amatrice e che entro l'anno  2021  saranno  altresi'
avviati i lavori relativi alla costruzione del complesso Don  Minozzi
il quale,  anche  per  il  rilevante  valore  sociale  connesso  alle
attivita' che saranno svolte nei realizzandi edifici  del  complesso,
costituisce un'importante centralita' sotto il profilo urbanistico; 
    nelle medesime aree sono gia' state definite le  delocalizzazioni
dei centri commerciali ed entro l'anno 2021 saranno conclusi i lavori
di un rilevante complesso alberghiero; 
    e' stato realizzato il nuovo polo scolastico «Romolo  Capranica»,
ora intitolato a  «Sergio  Marchionne»,  che  si  compone  di  cinque
edifici e comprende il liceo scientifico sportivo internazionale,  la
scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria,  il  convitto,
la palestra, e la materna con annessa  ludoteca  per  una  superficie
totale  coperta  di  4.400,00  mq.,  destinato  ad  accogliere  oltre
trecento alunni; 
    sono in corso di affidamento gli interventi per la  realizzazione
del  nuovo  «Centro  di  formazione   professionale   alberghiero   e
Convitto», i cui lavori inizieranno entro l'estate 2021,  comprensivi
della scuola alberghiera e di un convitto che potra' accogliere circa
cento studenti; 
    sono in fase di affidamento i lavori relativi agli interventi  di
ripristino dell'area cimiteriale di Amatrice capoluogo; 
    e' in fase di progettazione la realizzazione della nuova  caserma
dei Carabinieri; 
  Considerato che, pertanto, in un contesto che vede gia' avviato  lo
sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende  necessario  dare
immediato avvio anche  alla  ricostruzione  dell'abitato  del  centro
storico di Amatrice, borgo antico con forte connotazione di carattere
storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana,  al  fine
di consentire,  con  la  partecipazione  attiva  dell'amministrazione
comunale e della cittadinanza, la rinascita del  tessuto  sociale  ed
economico per la definitiva ripresa della vita della citta'; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato  da
parte del consiglio comunale di Amatrice: 
    si  rende  necessario  identificare   gli   interventi   pubblici
prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed
i servizi  primari  per  la  riedificazione  complessiva  del  centro
storico  di  Amatrice  e  per  dotarlo  della  necessaria   autonomia
funzionale,  nonche'  coniugare  la  realizzazione  sinergica   degli
edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini  dei  servizi
pubblici essenziali; 
    a complemento della realizzazione dei  servizi  primari,  risulta
altresi' indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che
costituivano per il centro storico un rilevante  riferimento  per  la
vita sociale, economica e culturale della  cittadinanza,  consentendo
una piena rigenerazione del centro storico di Amatrice; 
  Considerato che, atteso il  danneggiamento  occorso  all'edificato,
che ha portato alla distruzione pressoche' totale dell'intero  centro
storico, si rende necessaria l'integrale  ricostruzione  della  forma
urbis mantenendo  le  caratteristiche  identitarie  e  peculiari  che
contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso  tempo,  tenendo  conto
delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali e  tendendo  verso
un modello di citta' sostenibile ed efficiente in grado di  garantire
un'elevata qualita' della vita grazie  all'utilizzo  di  soluzioni  e
sistemi tecnologici connessi e integrati; 
  Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro  storico  di
Amatrice risulta di particolare complessita' e  necessita  quindi  di
strumenti tecnici e giuridici innovativi; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del  2020  consente  ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di
seguito GSE, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma
assegnata, il  quale  provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il
concorso  alla  copertura  finanziaria  conseguente  agli   incentivi
provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo  delle
spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle
more del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
Uffici  del  Comune  di  Amatrice,  dall'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub  Commissario,  come
risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  la  ricostruzione  del  centro  storico  di  Amatrice  e'  di
particolare  complessita'  in  quanto  e'  necessario   un   continuo
coordinamento logistico e temporale tra  gli  interventi  unitari  di
ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come  perimetrati  dal
Comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n.  189  del
2016, gli interventi di ricostruzione degli  edifici  pubblici  e  di
culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture  a  rete
relative a viabilita' e sottoservizi; 
    b) la proposta di PSR,  approvata  con  delibera  consiliare,  ha
identificato il nucleo urbano  da  ricostruire  nella  configurazione
volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di
cui all'ordinanza n. 107 del 2020; 
    c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati,
riveste   carattere   di   urgenza   per    consentire    l'immediata
rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che
la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne  comprometta
la funzionalita' e che l'aggravarsi della  situazione  statica  delle
singole strutture possa pregiudicare  la  salvaguardia  e  la  tutela
degli edifici di pregio storico architettonico; 
    d) la ricostruzione dei sottoservizi  e  la  realizzazione  della
viabilita' provvisoria  rivestono  carattere  di  urgenza  in  quanto
propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati del centro storico; 
    e)  la  ricostruzione  della  Chiesa  di  San  Francesco  riveste
carattere di urgenza essendo elemento simbolico e  identitario  della
citta'  e  per  la  sua  ubicazione   all'interno   degli   aggregati
interferisce con l'avvio della ricostruzione privata; 
    f) che la ricostruzione degli edifici di proprieta'  comunale  di
Amatrice richiede uno stretto coordinamento dei  relativi  interventi
con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi  e
presenta pertanto caratteri di urgenza e criticita', interferendo con
le relative fasi di cantierizzazione; 
    g) la ricostruzione degli  edifici  individuati  come  prioritari
nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per  il  numero
di  soggetti  coinvolti  e  per  le  interconnessioni  e  interazioni
funzionali  nella  ricostruzione  del  centro  storico  tra  soggetti
pubblici e privati; 
    h) appare necessario includere nell'elenco  unico  dei  programmi
delle opere pubbliche gli interventi di cui all'Allegato  n.  1  alla
presente ordinanza, che ne fa parte integrante; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,   alla   luce   di   quanto   sopra
considerato, un programma di  recupero  unitario  nel  contesto  piu'
ampio della sua globalita' in relazione  agli  aggregati  perimetrati
dal Comune di  Amatrice  e  alle  opere  pubbliche  incluse  in  tale
perimetrazione; 
  Considerata la necessita' di recuperare al piu' presto il  contesto
urbano della citta' di Amatrice integrando  gli  interventi  pubblici
gia' finanziati con quelli sugli  edifici  storici  privati  ritenuti
prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta  di  PSR,  attuando  un
unico programma di recupero in grado  di  restituire  gradualmente  e
tempestivamente la citta' alla popolazione; 
  Considerato che al  fine  di  realizzare  in  maniera  efficace  ed
efficiente la ricostruzione della citta' di  Amatrice  e'  necessario
procedere in modo coordinato alla  ricostruzione  delle  strutture  e
infrastrutture pubbliche e private ricadenti  nel  medesimo  isolato,
come  individuato  nell'Allegato  n.  2  alla   presente   ordinanza,
armonizzando  e  raccordando  l'attuazione   degli   interventi   sia
relativamente  alla  cantierizzazione  che   al   cronoprogramma   di
realizzazione degli stessi; 
  Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra  lo
spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire  anche
sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione  dei
consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016,  allo
scopo di favorire il recupero  della  zona  storica  della  citta'  e
determinare  altresi'  le  modalita'   di   individuazione   per   la
ricostruzione degli immobili di proprieta' in  parte  pubblica  e  in
parte privata a prevalenza di quest'ultima,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato che la ricostruzione del centro storico di Amatrice, in
quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche  e  di
figura che costituivano la sostanza della architettura della  citta',
comporta  implicazioni  sul  piano  del  diritto  di  proprieta'   ed
urbanistico con riferimento alla ricostituzione del tracciato viario,
al  ripristino  delle  volumetrie,  delle  sagome  degli  edifici,  e
pertanto si rende  necessario  disciplinare  il  coordinamento  degli
interventi e l'adozione  di  provvedimenti  appropriati  al  fine  di
rispettare  le  tempistiche  e  l'effettivita'  ed  efficienza  della
ricostruzione anche privata, facendo prevalere le  esigenze  connesse
al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla
sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica  e  privata,  nel
rispetto   dei   principi   di   proporzionalita',   adeguatezza    e
ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto,  per  i  motivi  sopracitati,  necessario  coordinare  le
attivita' dei  privati  al  fine  di  corrispondere  all'esigenza  di
unitarieta' della ricostruzione e all'elenco  delle  priorita',  come
individuati dalla proposta  di  PSR,  e  di  rispettare  pertanto  le
tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze
commissariali  relativi  alla  disciplina  sulla   costituzione   dei
consorzi e delle modalita' di  esecuzione  dei  lavori  privati,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di
trattamento,  proporzionalita'  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto di approvare il Piano degli  interventi  di  recupero  del
centro storico di Amatrice -  stralcio  1  e  relativo  elenco  delle
priorita',  che  rivestono  importanza  essenziale  ai   fini   della
ricostruzione, e di integrare il programma delle opere  pubbliche  di
cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutti
gli  edifici  e  sottoservizi  ricadenti  all'interno  del   medesimo
perimetro; 
  Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, e' altresi'  emersa
la  necessita'  di  includere  nel  programma  di  recupero  unitario
interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017  e
nell'Allegato n. 1 all'ordinanza 109 del 2020, come meglio  descritti
nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza,  per  un  importo  totale
previsionale stimato di euro euro 46.309.516,95; 
  Ritenuto per quanto sopra specificato che ricorrano  i  presupposti
per l'attivazione dei  poteri  commissariali  speciali  di  cui  agli
articoli 2  e  3  dell'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto  gli
interventi  di  ricostruzione  del  centro  storico  di  Amatrice  si
qualificano come opere e lavori urgenti e di  particolare  criticita'
e, trattandosi di centro storico  ai  sensi  dell'ordinanza  101  del
2020, e' necessario adottare  le  misure  per  l'accelerazione  della
ricostruzione; 
  Ritenuto,  tenuto  conto   delle   competenze   professionali,   di
individuare per l'intervento di ricostruzione del centro  storico  di
Amatrice, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del  2020,
quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per  la
ricostruzione della Regione Lazio,  il  quale  presenta  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale  soggetto
idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando
la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed
edilizia del territorio; 
  Considerato che il Comune di Amatrice ha gestito o ha in  corso  di
gestione negli ultimi anni contratti pubblici di  appalto  di  lavori
per un importo pari a euro 5.029.021 e che tale importo  e'  adeguato
in ragione dell'intervento da effettuare; 
  Considerato che gli uffici tecnici  del  comune  sono  composti  da
diciassette funzionari e  pertanto  il  comune  e'  in  possesso  dei
requisiti di idoneita' per svolgere le funzioni di soggetto attuatore
per la  ricostruzione  della  Chiesa  di  San  Francesco,  rendendosi
necessario  un  limitato  supporto  di  specifiche   professionalita'
esterne di complemento; 
  Ritenuto inoltre opportuno, in  ragione  della  specificita'  degli
interventi, individuare  quali  idonei  soggetti  attuatori  per  gli
interventi  di  recupero  della  Torre  civica,   della   Chiesa   di
Sant'Agostino e Porta Carbonara e della Chiesa di San Francesco ed ex
convento di San Francesco, rispettivamente la  Soprintendenza  per  i
beni culturali, la Diocesi ed il Comune di Amatrice; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto  idoneo  a  svolgere
funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata,  ferma
restando  la  competenza  dell'amministrazione  comunale  in  materia
urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo
del sub Commissario; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Ritenuto necessario che l'USR Lazio,  quale  soggetto  coordinatore
della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e  la
gestione delle  attivita'  di  ricostruzione  privata  da  specifiche
figure  professionali  nonche'  da  idonei  strumenti   operativi   e
gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali
dell'edificato; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata
esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare  procedure  per
la costituzione e attivazione dei consorzi di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; 
  Considerato che la mancata costituzione  dei  consorzi,  anche  nei
casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del  comune  ai
proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more  della
perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine  di
assicurare  una  gestione  integrata  e   coordinata   delle   misure
necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai
sensi dei commi 10 e 11, dell'art. 11, del decreto-legge n.  189  del
2016; 
  Considerato che per la realizzazione degli  interventi  individuati
nell'Allegato n. 1 e di  quelli  privati  e'  necessario  individuare
tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; 
  Ritenuto di applicare il procedimento  amministrativo  semplificato
di cui all'ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell'art. 3
della citata ordinanza n. 100 del 2020 relativi alle soglie del costo
convenzionale, al fine di accelerare le  procedure  finalizzate  alla
concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri; 
  Considerato che,  ai  fini  della  realizzazione  tempestiva  degli
interventi, il soggetto attuatore degli  interventi  pubblici  potra'
procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o
parte delle attivita' tecniche necessarie  alla  realizzazione  degli
stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50,  e  la
direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50  del  2016,  atteso  che  tali  attivita',  essendo
funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono
essere effettuate con la massima tempestivita'; 
  Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110  del
2020 consente, anche attraverso un concorso di progettazione  di  cui
all'art. 152 e seguenti del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
l'affidamento contestuale della progettazione  e,  analogamente,  dei
lavori di esecuzione per  singoli  lotti  degli  interventi  pubblici
individuati come prioritari con delibera del  consiglio  comunale,  e
che  pertanto  il  soggetto  attuatore  potra'  avvalersi   di   tale
procedura, sentito il sub Commissario; 
  Considerato che esula dalla disciplina del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del  codice
civile,  in  quanto   contratto   altruistico   sorretto   da   scopi
mutualistici o sociali e che, pertanto, il  soggetto  attuatore  puo'
avvalersi di donazioni da  parte  di  soggetti  non  partecipanti  ad
alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio  ne'  utilita'
economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di
cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016  i  soggetti  attuatori
possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; 
  Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 in materia  di  accordi
tra pubbliche amministrazioni; 
  Considerato che rientra tra le competenze istituzionali del Demanio
del Ministero della difesa la progettazione, la  realizzazione  e  la
manutenzione delle costruzioni edili di ogni  tipo,  e  che  pertanto
sussistono i presupposti per la realizzazione da parte  di  Geniodife
di opere pubbliche tramite  stipula  di  apposito  accordo  ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione degli  interventi  da  parte  del  soggetto  attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del  centro
storico della citta' di Amatrice; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma  2,  lettera  b),
del decreto-legge n. 76 del  2020,  quanto  al  numero  di  operatori
economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza  e
rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo n.  50  del  2016,  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, e alla possibilita'  di  esercitare  la  facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di  gara  il  progetto  definitivo
fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire  la
consegna dei lavori; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e al  coordinatore  della  ricostruzione  privata  e  degli
strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa  essere
reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare come individuati dalla  presente  ordinanza,
un  importo  pari   al   2   per   cento   dell'importo   complessivo
dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del  centro  storico
della citta' di Amatrice sulla base della proposta di  PSR  approvato
con delibera consiliare del 29 marzo 2021. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. La ricostruzione del centro  storico  di  Amatrice  e'  volta  a
ripristinare la forma urbis del centro  urbano  totalmente  distrutto
dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una citta' resiliente
promuovendo  un   modello   urbano   sostenibile,   intelligente   ed
efficiente. A tal fine  sara'  promosso  l'utilizzo  di  soluzioni  e
sistemi tecnologici connessi  e  integrati,  in  grado  di  garantire
sicurezza e una elevata qualita' della vita. 
  4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da  rendere  compatibili  gli  interventi  con  la
tutela   degli   aspetti   architettonici,   storici   e   ambientali
caratteristici  dei  luoghi  e   di   assicurare   una   architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 
  5. La ricostruzione del centro storico di  Amatrice  e'  realizzata
promuovendo il costante coordinamento  degli  interventi  pubblici  e
privati. A tal fine il sub Commissario,  l'USR  e  il  comune,  quali
soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive  competenze,
ogni   misura   utile   per   la   promozione   dell'efficienza,   la
semplificazione, la  celerita'  degli  interventi,  la  facilitazione
dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica  e  privata,
il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio  dei
poteri  di  controllo,  di  indirizzo,  di  intervento   sostitutivo,
attraverso   l'adozione   di   atti   di   natura   organizzativa   e
provvedimentale al fine di rispettare  i  tempi  di  realizzazione  e
l'effettivita'  della  ricostruzione  sulla  base  dei  principi   di
trasparenza,   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate. 
  6. A tali fini il sub Commissario, l'USR e il comune  esercitano  i
poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le
attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza  di  unitarieta'
della ricostruzione, tenendo conto  delle  priorita'  indicate  nella
proposta di PSR, e per rispettare  le  tempistiche  e  l'effettivita'
della ricostruzione anche in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi
alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita'  di
esecuzione dei lavori privati. 
  7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente  ordinanza,
agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune  di  Amatrice
si applicano le norme del codice dei  contratti  pubblici,  approvato
con  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  le  disposizioni   del
decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,   come   convertito   con
modificazione dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
ordinanze commissariali, anche  in  deroga  ai  sensi  dell'art.  11,
secondo comma,  del  medesimo  decreto-legge.  Gli  interventi  della
ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della  presentazione
delle domande  di  contributo  e  di  rilascio  dei  titoli  edilizi,
dell'istruttoria, del procedimento amministrativo  e  dei  controlli,
dall'art. 12  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  nonche'  dalle
disposizioni  contenute  nell'ordinanza  n.  100  del  2020  e  dagli
articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.