Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale   per   il   triennio    2019-2021»,    pubblicata    sul
Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31
dicembre 2018, con la quale il termine della  gestione  straordinaria
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114  del  9  aprile  2021,  in  corso  di
registrazione; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in  particolare  l'art.
2; 
  Vista la nota n. c_a462 -  0017061  -  del  27  febbraio  2021  del
sindaco di Ascoli Piceno  e  relativo  allegato,  con  cui  e'  stata
richiesta l'immediata attivazione dei poteri  speciali  con  riguardo
agli  interventi  di  ricostruzione  degli  immobili  oggetto   della
presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici  del  Comune  di  Ascoli  Piceno   e   dalla   struttura   del
sub-Commissario come risultante dalla relazione del  sub  Commissario
Allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta  determinando
un grave  disagio  alla  popolazione  scolastica  e  alle  rispettive
famiglie, e si rende necessario garantire  quanto  prima  la  ripresa
piena ed effettiva delle attivita' attraverso  la  disponibilita'  di
adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    b)  la  ricostruzione  delle  scuole  di  Ascoli  Piceno  riveste
carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione della citta',
per la funzione educativa e  per  il  ruolo  di  coesione  sociale  e
culturale che  la  scuola  ricopre  e  per  contrastare  gli  effetti
negativi,  anche  sul  piano  sociale,  derivanti  dalla   situazione
pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti,  docenti  e
al  personale  della  scuola  condizioni  funzionali   operative   di
vivibilita' in linea con le responsabilita' delle attivita' che vi si
svolgono; 
    c) gli edifici pubblici  oggetto  di  processo  di  ricostruzione
sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato  di  sicurezza
attraverso  interventi  di  messa  in  sicurezza  provvisionale   con
conseguente rischio  di  rovina  degli  edifici  e  pericolo  per  la
pubblica incolumita'; 
    d)  alcuni  interventi  di  ricostruzione  sono  prodromici  alla
realizzazione  di  altri  interventi  di  ricostruzione  pubblica   e
privata, con valore sinergico legato  alla  logistica  globale  della
ricostruzione; 
    e) la ricostruzione degli edifici  scolastici  di  Ascoli  Piceno
riveste  carattere  di  criticita'  ai  sensi  e  per   gli   effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di  soggetti
coinvolti e per le interconnessioni e  interazioni  funzionali  nella
ricostruzione degli edifici di cui  alla  presente  ordinanza  e  tra
detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi  compresi  quelli  ad
uso temporaneo anche in considerazione  del  vincolo  gravante  sugli
edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42
del 2004 in quanto costruiti da oltre 70 anni; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati,
al fine di consentire la ripresa dell'attivita' didattica  coordinata
e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici,
aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in  strutture
temporanee o altri spazi; 
  Considerato che per gli edifici scolastici riportanti  danni  lievi
si e' proceduto alla immediata riparazione ma occorre un  adeguamento
sismico a seguito del quale l'indice di vulnerabilita' sismica  possa
essere innalzato a livelli tali da poter  utilizzare  definitivamente
l'edificio, tenuto conto che gli  ultimi  dati  sulla  vulnerabilita'
sismica sono stati resi disponibili solo dal mese di marzo 2021 e che
pertanto non e' stato finora possibile provvedere alla  ricostruzione
pianificata del complesso delle scuole; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno si qualificano come opere
e lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che sono inseriti nell'Allegato  1  dell'ordinanza  109
del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici  per
gli importi  presuntivi  di  spesa  a  fianco  di  ciascuno  di  essi
indicato: ISC Don Giussani  (Monticelli)  euro  5.150.000,00;  scuola
elementare e materna Malaspina euro 792.000; scuola  primaria  Poggio
di  Bretta  euro  444.000,00;  scuola  Don  Bosco-San  Filippo   euro
499.500,00; nuovo polo Massimo D'Azeglio  euro  5.470.000,00;  scuola
primaria Don Giussani euro 755.000; nuova costruzione Polo scolastico
Cantalamessa euro 5.700.000,00; scuola  costruzione  Polo  scolastico
Ceci euro 4.050.000,00;  nuovo  Polo  scolastico  San  Marcello  euro
4.700.000,00; 
  Considerato  che  dall'istruttoria  compiuta  dall'USR  Marche   e'
emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in  connessione,
l'esigenza di modificare e  integrare  gli  importi  previsionali  di
spesa di cui all'ordinanza n. 109 secondo i seguenti importi  stimati
da  scheda  CIR,  fermo  restando  che  l'importo  definitivo   sara'
stabilito dal progetto, come approvato nel livello  di  progettazione
previsto per ciascun intervento: ISC Don Giussani (Monticelli),  euro
5.150.000,00   (invariato);   scuola   elementare   Malaspina    euro
4.500.000,00 (modifica in  aumento  per  euro  3.708.000,00);  scuola
primaria di Poggio di Bretta euro 1.000.000,00 (modifica  in  aumento
per euro 556.000,00); palestra della scuola materna San Filippo  euro
200.000,00  (modifica  in  diminuzione  per  euro  238.300,00);  Polo
Massimo D'Azeglio euro 6.000.000,00 (modifica  in  aumento  per  euro
530.000,00); scuola primaria Don Giussani euro 4.500.000,00 (modifica
in aumento per euro 3.745.000,00); Polo scolastico Cantalamessa  euro
3.200.000,00 (modifica in diminuzione per  euro  2.500.000,00);  Polo
scolastico Ceci euro  4.500.000,00  (modifica  in  aumento  per  euro
450.000,00);  scuola  Don  Bosco  -  San  Filippo  euro  4.100.000,00
(modifica in aumento per euro 3.600.500,00); 
  Considerato che dall'istruttoria di cui sopra e' altresi' emersa la
necessita'  di  realizzare  altri   due   interventi   non   compresi
nell'Allegato 1 all'ordinanza 109 e, in particolare,  gli  interventi
di adeguamento  sismico  della  scuola  primaria  Cagnucci  per  euro
1.600.000,00 e della scuola  infanzia  e  primaria  Tofare  per  euro
1.400.000,00 per un totale stimato di  euro  3.000.000,00  interventi
inseriti  nella  109  come  polo  unico   San   Marcello   per   euro
4.700.000,00; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
36.150.000,00 di cui euro 27.998.800,00 trova copertura  nelle  somme
stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020  e  euro
8.151.200,00 nella presente ordinanza sulla base dei CIR validata; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
adottare misure straordinarie e di  semplificazione  delle  procedure
per garantire scuole sicure a  studenti,  insegnanti  e  a  tutto  il
personale; 
  Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art.  13
dell'ordinanza n. 95 del 2020, prevedendo che  nel  quadro  economico
possa essere inserita una percentuale  pari  al  10%  per  gli  oneri
strettamente necessari all'individuazione di soluzioni  temporanee  e
ai  relativi  costi  occorrenti  per  il   prosieguo   dell'attivita'
didattica nelle more della riparazione  o  ricostruzione  di  edifici
pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non
siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche;
le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del
Sal finale; 
  Considerato che dalla citata relazione del  sub-Commissario  emerge
che la ricostruzione delle scuole  necessita  di  una  pianificazione
logistica per trasferire gli studenti in parallelo alla ricostruzione
nel minor  tempo  possibile  e  che,  a  tale  scopo,  il  comune  ha
intenzione di  pubblicare  un  avviso  finalizzato  alla  ricerca  di
edifici,  pubblici  o  privati,  destinati  ad  ospitare  le   scuole
temporanee idonee ad accogliere fino a 2000 studenti; 
  Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica,  poter
disporre di risorse finanziarie da destinare alla  individuazione  di
sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in  un
periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in  relazione  alla
previsione  di  effettuare  gli   interventi   di   ricostruzione   o
adeguamento nel minor tempo possibile, in modalita'  compatibili  con
la gestione dell'attuale  livello  di  vulnerabilita'  degli  edifici
stessi secondo la piu' efficace programmazione della  gestione  delle
attivita'  scolastiche  e   allo   scopo   considerare   le   risorse
disponibili, nel limite del 10% dell'importo dei lavori; 
  Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di  recupero  delle
strutture scolastiche del Comune di Ascoli Piceno come da Allegato n.
1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere  previsionale
di cui all'ordinanza n. 109 del 2020,  nel  limite  massimo  di  euro
36.150.000,00; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle scuole di Ascoli  Piceno,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario  l'ing.
Gianluca Loffredo in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato che il Comune di Ascoli Piceno attesta che  ultimi  tre
anni ha gestito, sia come CUC che  come  servizio  LL.PP.,  contratti
pubblici  di  appalti  di  lavori  per  un  importo   pari   a   euro
15.593.780,25 euro e che tale  importo  e'  pari  al  43%  di  quello
stimato  nei  quadri   tecnico   economici   per   la   realizzazione
dell'intervento unitario di  ricostruzione  delle  scuole  di  Ascoli
Piceno e che, con riferimento agli importi da porre a base  di  gara,
e' superiore al 50%; 
  Considerato che il Comune di Ascoli Piceno e' organizzato  con  una
apposita  struttura  organizzativa  per  la  gestione  degli  appalti
relativi all'emergenza e ricostruzione a  seguito  del  sisma  centro
Italia e che tale struttura  e'  composta  da  un  ufficio  gare,  un
ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unita' di supporto
tecnico e amministrativo e un ufficio direzione lavori; 
  Considerato altresi' che il personale in organico a tali  strutture
consente la gestione diretta dell'intervento da parte del  Comune  di
Ascoli  Piceno,  rendendosi  necessario  un  limitato   supporto   di
specifiche professionalita' esterne di complemento; 
  Ritenuto pertanto  che  il  Comune  di  Ascoli  Piceno  presenti  i
necessari requisiti di capacita' organizzativa  e  professionale  per
svolgere le funzioni di soggetto attuatore  dell'intervento  unitario
relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici richiamati; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del  2020  consente  ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di
seguito GSE -, di proporre al  Vice  Commissario  di  ricalcolare  la
somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il
concorso  alla  copertura  finanziaria  conseguente  agli   incentivi
provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo  delle
spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle
more del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici scolastici di Ascoli Piceno; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del  2020
nel riconoscere particolare rilevanza,  tra  gli  altri,  al  settore
dell'edilizia scolastica prevede che  «le  stazioni  appaltanti,  per
l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni  disposizione   di   legge»
rafforzando pertanto in tali casi  la  possibilita'  di  derogare  le
procedure ordinarie; 
  Considerato che il Comune di Ascoli Piceno  ha  gia'  espletato  le
procedure di gara, ad eccezione di  quelle  relative  all'adeguamento
sismico degli edifici, e che e' necessario provvedere con  urgenza  a
tali affidamenti e a quelli inclusi  negli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza separabili tecnicamente e propedeutici per ragioni
di coerenza con il cronoprogramma; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e  148,  comma  6
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a  quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato  che  l'art.  63,  paragrafo  2,  della  direttiva   n.
2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite
al subappalto soltanto in  ragione  della  particolare  natura  delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Vista la delibera  ANAC  n.  483  del  23  maggio  2018  in  merito
all'applicazione  dell'accordo-quadro,  ai  sensi  dell'art.  54  del
decreto legislativo n. 50/2016, agli appalti di lavori anche di nuove
opere e  di  manutenzione  straordinaria  e  non  solo  a  quelli  di
manutenzione come previsto dalla legislazione previgente; 
  Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini  di
flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali,  consentire,  ove
ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo  quadro  con  uno  o  piu'
operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli  svantaggi  da
esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto ai  fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  e  gli   eventuali   pareri   siano   acquisiti
nell'ambito  della  Conferenza  speciale  di  cui  all'art.  6  della
presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di
Ascoli Piceno; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  la  relazione  del  direttore   generale   della   struttura
commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita',  il  complesso  degli   interventi   di   adeguamento   e
ricostruzione degli edifici  scolastici  comunali  danneggiati  dagli
eventi sismici ed inseriti all'interno del Piano straordinario  delle
opere pubbliche per la ricostruzione post sisma nel Comune di  Ascoli
Piceno. Gli interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1  alla
presente  ordinanza,  con  il   relativo   cronoprogramma,   che   ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sono  di  seguito
riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    1) ISC Don Giussani (Monticelli), stima previsionale  importo  da
scheda CIR euro 5.150.000,00; 
    2) scuola elementare Malaspina,  stima  previsionale  importo  da
scheda CIR euro 4.500.000,00; 
    3) scuola  primaria  di  Poggio  di  Bretta,  stima  previsionale
importo da scheda CIR euro 1.000.000,00; 
    4) Polo scolastico Massimo D'Azeglio, stima previsionale  importo
da scheda CIR euro 6.000.000,00; 
    5) scuola primaria Don Giussani, stima  previsionale  importo  da
scheda CIR euro 4.500.000,00; 
    6) Polo scolastico Cantalamessa, stima  previsionale  importo  da
scheda CIR euro 3.200.000,00; 
    7) Polo scolastico Ceci, stima previsionale importo da scheda CIR
euro 4.500.000,00; 
    8) scuola Don Bosco - San Filippo stima previsionale  importo  da
scheda CIR euro 4.100.000,00; 
    9) palestra della scuola materna San Filippo, stima  previsionale
importo da scheda CIR euro 200.000,00; 
    10)   scuola   primaria   Cagnucci,   stima   previsionale   euro
1.600.000,00; 
    11) scuola infanzia e primaria Tofare,  stima  previsionale  euro
1.400.000,00. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare
urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
il Comune di Ascoli Piceno: 
    a) riguardano edifici qualificati come beni  culturali  ai  sensi
degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004  per  i
quali e' necessario un adeguamento  sismico  a  seguito  delle  prime
riparazioni  urgenti  ed  e'  in  atto   un   crescente   progressivo
ammaloramento degli edifici, nonche' delle opere provvisionali  e  di
consolidamento, che rischia  di  compromettere  la  stabilita'  e  la
conservazione delle singole strutture, con il conseguente  potenziale
verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose; 
    b) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta  determinando
gravi pregiudizi alle  attivita'  didattiche,  di  talche'  si  rende
necessario  garantire  quanto   prima   il   pieno   recupero   della
disponibilita' di spazi per le attivita' scolastiche, in  particolare
nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  3. La ricostruzione degli edifici scolastici della citta' di Ascoli
Piceno riveste carattere di criticita' ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di  soggetti
coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni  funzionali  nella
ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza,  in  gran
parte   particolarmente   complessi   in    relazione    alle    loro
caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati. 
  4. In relazione all'urgenza e alla criticita' degli  interventi  di
cui commi 2 e  3,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra gli edifici interessati, nonche' tra questi
e le altre strutture temporanee. 
  5. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.