Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di registrazione; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2; Vista la nota n. c_a462 - 0017061 - del 27 febbraio 2021 del sindaco di Ascoli Piceno e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Ascoli Piceno e dalla struttura del sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, e si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' attraverso la disponibilita' di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; b) la ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le responsabilita' delle attivita' che vi si svolgono; c) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisionale con conseguente rischio di rovina degli edifici e pericolo per la pubblica incolumita'; d) alcuni interventi di ricostruzione sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata, con valore sinergico legato alla logistica globale della ricostruzione; e) la ricostruzione degli edifici scolastici di Ascoli Piceno riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre 70 anni; Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attivita' didattica coordinata e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi; Considerato che per gli edifici scolastici riportanti danni lievi si e' proceduto alla immediata riparazione ma occorre un adeguamento sismico a seguito del quale l'indice di vulnerabilita' sismica possa essere innalzato a livelli tali da poter utilizzare definitivamente l'edificio, tenuto conto che gli ultimi dati sulla vulnerabilita' sismica sono stati resi disponibili solo dal mese di marzo 2021 e che pertanto non e' stato finora possibile provvedere alla ricostruzione pianificata del complesso delle scuole; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita'; Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: ISC Don Giussani (Monticelli) euro 5.150.000,00; scuola elementare e materna Malaspina euro 792.000; scuola primaria Poggio di Bretta euro 444.000,00; scuola Don Bosco-San Filippo euro 499.500,00; nuovo polo Massimo D'Azeglio euro 5.470.000,00; scuola primaria Don Giussani euro 755.000; nuova costruzione Polo scolastico Cantalamessa euro 5.700.000,00; scuola costruzione Polo scolastico Ceci euro 4.050.000,00; nuovo Polo scolastico San Marcello euro 4.700.000,00; Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR Marche e' emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in connessione, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 secondo i seguenti importi stimati da scheda CIR, fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito dal progetto, come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento: ISC Don Giussani (Monticelli), euro 5.150.000,00 (invariato); scuola elementare Malaspina euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 3.708.000,00); scuola primaria di Poggio di Bretta euro 1.000.000,00 (modifica in aumento per euro 556.000,00); palestra della scuola materna San Filippo euro 200.000,00 (modifica in diminuzione per euro 238.300,00); Polo Massimo D'Azeglio euro 6.000.000,00 (modifica in aumento per euro 530.000,00); scuola primaria Don Giussani euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 3.745.000,00); Polo scolastico Cantalamessa euro 3.200.000,00 (modifica in diminuzione per euro 2.500.000,00); Polo scolastico Ceci euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 450.000,00); scuola Don Bosco - San Filippo euro 4.100.000,00 (modifica in aumento per euro 3.600.500,00); Considerato che dall'istruttoria di cui sopra e' altresi' emersa la necessita' di realizzare altri due interventi non compresi nell'Allegato 1 all'ordinanza 109 e, in particolare, gli interventi di adeguamento sismico della scuola primaria Cagnucci per euro 1.600.000,00 e della scuola infanzia e primaria Tofare per euro 1.400.000,00 per un totale stimato di euro 3.000.000,00 interventi inseriti nella 109 come polo unico San Marcello per euro 4.700.000,00; Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi e' stimato un importo complessivo pari a euro 36.150.000,00 di cui euro 27.998.800,00 trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 e euro 8.151.200,00 nella presente ordinanza sulla base dei CIR validata; Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale; Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, prevedendo che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale; Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione delle scuole necessita di una pianificazione logistica per trasferire gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e che, a tale scopo, il comune ha intenzione di pubblicare un avviso finalizzato alla ricerca di edifici, pubblici o privati, destinati ad ospitare le scuole temporanee idonee ad accogliere fino a 2000 studenti; Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, in modalita' compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilita' degli edifici stessi secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche e allo scopo considerare le risorse disponibili, nel limite del 10% dell'importo dei lavori; Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture scolastiche del Comune di Ascoli Piceno come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, nel limite massimo di euro 36.150.000,00; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che il Comune di Ascoli Piceno attesta che ultimi tre anni ha gestito, sia come CUC che come servizio LL.PP., contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a euro 15.593.780,25 euro e che tale importo e' pari al 43% di quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno e che, con riferimento agli importi da porre a base di gara, e' superiore al 50%; Considerato che il Comune di Ascoli Piceno e' organizzato con una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura e' composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unita' di supporto tecnico e amministrativo e un ufficio direzione lavori; Considerato altresi' che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Ascoli Piceno, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento; Ritenuto pertanto che il Comune di Ascoli Piceno presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici richiamati; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici di Ascoli Piceno; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilita' di derogare le procedure ordinarie; Considerato che il Comune di Ascoli Piceno ha gia' espletato le procedure di gara, ad eccezione di quelle relative all'adeguamento sismico degli edifici, e che e' necessario provvedere con urgenza a tali affidamenti e a quelli inclusi negli interventi di cui alla presente ordinanza separabili tecnicamente e propedeutici per ragioni di coerenza con il cronoprogramma; Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo; Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto; Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente; Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o piu' operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Vista la relazione del direttore generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici comunali danneggiati dagli eventi sismici ed inseriti all'interno del Piano straordinario delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma nel Comune di Ascoli Piceno. Gli interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 1) ISC Don Giussani (Monticelli), stima previsionale importo da scheda CIR euro 5.150.000,00; 2) scuola elementare Malaspina, stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.500.000,00; 3) scuola primaria di Poggio di Bretta, stima previsionale importo da scheda CIR euro 1.000.000,00; 4) Polo scolastico Massimo D'Azeglio, stima previsionale importo da scheda CIR euro 6.000.000,00; 5) scuola primaria Don Giussani, stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.500.000,00; 6) Polo scolastico Cantalamessa, stima previsionale importo da scheda CIR euro 3.200.000,00; 7) Polo scolastico Ceci, stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.500.000,00; 8) scuola Don Bosco - San Filippo stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.100.000,00; 9) palestra della scuola materna San Filippo, stima previsionale importo da scheda CIR euro 200.000,00; 10) scuola primaria Cagnucci, stima previsionale euro 1.600.000,00; 11) scuola infanzia e primaria Tofare, stima previsionale euro 1.400.000,00. 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Ascoli Piceno: a) riguardano edifici qualificati come beni culturali ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per i quali e' necessario un adeguamento sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed e' in atto un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' e la conservazione delle singole strutture, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose; b) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attivita' didattiche, di talche' si rende necessario garantire quanto prima il pieno recupero della disponibilita' di spazi per le attivita' scolastiche, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. 3. La ricostruzione degli edifici scolastici della citta' di Ascoli Piceno riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati. 4. In relazione all'urgenza e alla criticita' degli interventi di cui commi 2 e 3, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati, nonche' tra questi e le altre strutture temporanee. 5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.