Il commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n.  189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma  2
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «Tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: 
      a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e
di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; 
    b) individua il  soggetto  attuatore  idoneo  alla  realizzazione
dell'intervento; 
    c)   determina   le   modalita'   accelerate   di   realizzazione
dell'intervento da parte del soggetto  attuatore,  nel  rispetto  dei
principi di cui al successivo art. 2; 
    d)  individua  il  sub-Commissario  competente,  ai   sensi   del
successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020»  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto   all'art.   11,   comma   2   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n.  111  del  23  dicembre  2020  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in  particolare  l'art.
2; 
  Vista la nota n. 20047 del 21  settembre  2020,  con  la  quale  il
sindaco del Comune di Camerino ha chiesto  l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  atteso  il  particolare  interesse  storico,   culturale,
economico e amministrativo degli stessi; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del  sub-commissario,
come risultante dalla relazione  del  sub-commissario  allegata  alla
presente ordinanza allegato n. 1; 
  Considerato che gli interventi  oggetto  della  presente  ordinanza
assumono   un   ruolo   strategico   al   fine   di   consentire   la
rivitalizzazione del contesto territoriale del  Comune  di  Camerino,
nel  quale  e'  in  atto  un'intensa  attivita'  di   ripresa   della
ricostruzione,   che   ha   recentemente   ricevuto    impulso    sia
dall'emanazione dell'ordinanza speciale n. 1 del 9  aprile  2021,  ex
art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 -  «Interventi  di
ricostruzione della Universita' di Camerino», sia dagli interventi di
ricostruzione intrapresi dall'Arcidiocesi di  Camerino-San  Severino,
aventi ad oggetto la ristrutturazione del  Collegio  Bongiovanni,  in
corso di realizzazione, che dara' ospitalita', una volta  completato,
a 140 unita', e il restauro, entro la  fine  del  2021,  del  palazzo
arcivescovile, al fianco della cattedrale, uno dei motori del  centro
storico; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge: 
    a) l'urgenza della situazione determinata  dal  fatto  che,  come
attestato dal documento di accessibilita' del Comune di Camerino, gli
edifici oggetto  della  presente  ordinanza  risultano  trovarsi  nel
centro storico della citta' di  Camerino  in  zona  perimetrata  resa
accessibile solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi
di ripristino della viabilita',  nonche'  l'urgenza  derivante  dalla
necessita' di procedere immediatamente alla demolizione dell'edificio
ex  tribunale  e  dell'ex  Scuola  Betti   per   ricavare   aree   di
cantierizzazione   funzionali   alla   realizzazione   degli    altri
interventi; 
    b) che la realizzazione del parcheggio meccanizzato viale  Emilio
Betti  risponde  a  una  necessita'  strategica  per  l'accesso   dei
residenti alle relative abitazioni e riveste  pertanto  carattere  di
urgenza; 
    c) che la ricostruzione del Palazzo comunale, del Teatro  Filippo
Marchetti e della Rocca  Borgesca  del  Comune  di  Camerino  riveste
carattere di  urgenza  per  consentire  l'immediata  rivitalizzazione
socio-economica della  citta'  e  per  mettere  l'amministrazione  in
condizione  di  effettuare  il  pieno  assolvimento  delle   funzioni
pubbliche; 
    d) in data 26 marzo 2021 il Comune di Camerino ha deliberato, con
atto consiliare  n.  22,  di  acquistare  l'edificio  di  via  Varino
Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti  n.  56  (ex  sede  banca  delle
Marche), gia' dichiarato inagibile  e  inutilizzabile  con  ordinanza
sindacale R.G. n. 132 del 19  febbraio  2018,  e  che  a  seguito  di
sopralluogo con la Sovrintendenza archivistica e bibliografica  delle
Marche del 4 marzo 2021 tale immobile  e'  stato  ritenuto  idoneo  a
collocarvi  i   testi   della   biblioteca   comunale   Valentiniana,
attualmente ospitati in alcuni container  e  per  i  quali  si  rende
urgente  realizzare  una  sede  idonea  a  causa   del   rischio   di
deterioramento dovuto al protrarsi dell'attuale collocazione; 
    e) vi e' urgenza di effettuare gli interventi di cui sopra  anche
per impedire l'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi
della situazione di inagibilita' delle singole strutture che  rischia
di compromettere  il  pregio  storico  architettonico  degli  edifici
coinvolti; la ricostruzione dei  menzionati  edifici  del  Comune  di
Camerino riveste carattere di criticita' per la  mole  di  interventi
pubblici da avviare e gestire contestualmente al fine di  assicurarne
il coordinamento, nonche' per le interrelazioni che  tali  interventi
hanno con quelli di ricostruzione privata; 
  Ritenuto inoltre  necessario,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra
considerato, un programma di recupero unitario  degli  interventi  di
cui sopra; 
  Visto il «programma integrato di recupero delle strutture  site  in
Comune di Camerino» e il relativo cronoprogramma, redatti dal  Comune
di Camerino; 
  Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali di cui  all'ordinanza  n.  110  del  2020,  in
quanto gli interventi sopracitati si qualificano come opere e  lavori
urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che gli interventi relativi al Palazzo  comunale  e  al
Teatro  Filippo  Marchetti,  al  parcheggio   viale   Emilio   Betti,
all'intervento di demolizione dell'ex tribunale, alla Rocca Borgesca,
al Palazzo ex Banca delle Marche e alla demolizione della  ex  Scuola
Betti costituiscono interventi inseriti nella proposta di PSR; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti  edifici  di
proprieta' comunale per la stima previsionale di spesa  a  fianco  di
ciascuno di essi indicata:  demolizione  dell'edificio  ex  tribunale
euro 640.000,00, Palazzo comunale e  Teatro  Filippo  Marchetti  euro
9.055.586,72,  parcheggio  meccanizzato  viale  Emilio   Betti   euro
1.332.880,00; 
  Considerato che, dall'istruttoria  compiuta  dall'USR  in  sede  di
validazione delle CIR, e' emersa l'esigenza di integrare gli  importi
previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo  i
seguenti  incrementi  di  importi  stimati  da   scheda   CIR:   euro
1.144.413,28 per il Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti e  di
euro  2.120,00  per  il  parcheggio  in  viale  Emilio  Betti,  resta
invariato l'importo dell'intervento di demolizione dell'ex  tribunale
in piazza XX settembre, fermo restando che  in  ogni  caso  l'importo
definitivo sara' stabilito solo a seguito del progetto come approvato
nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento; 
  Considerato che dall'istruttoria citata  emerge  la  necessita'  di
aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 gli
interventi relativi alla demolizione  della  ex  Scuola  Betti  e  al
recupero del palazzo di via Varino Favorino n.  4-6,  angolo  via  U.
Betti n. 56 (ex sede banca delle Marche),  e  della  Rocca  Borgesca,
ricompresi  nella  proposta  di  PSR  e  necessari  ai   fini   delle
interrelazioni tra ricostruzione pubblica e privata, e finanziando  a
tale scopo, la somma di euro 5.631.200,00; 
  Ritenuto di approvare il piano degli interventi di  recupero  delle
strutture del Comune di Camerino come da allegato n. 1 alla  presente
ordinanza, per gli importi indicati al successivo art. 1; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione del Comune di Camerino, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commissario l'ing. Gianluca
Loffredo,   in   ragione   della   sua   competenza   ed   esperienza
professionale; 
  Considerato che il citato programma  integrato  di  recupero  delle
strutture del Comune di Camerino  attesta  che  il  comune  ha  negli
ultimi tre anni gestito contratti pubblici di appalti di  lavori  per
un importo superiore ai 30.000.000,00 euro  e  che  tale  importo  e'
superiore a  quello  stimato  per  la  realizzazione  dell'intervento
unitario  di  ricostruzione  degli  edifici  di  cui  alla   presente
ordinanza; 
  Considerato che dalla  relazione  del  sub-commissario  emerge  che
fanno parte delle strutture  tecnico  amministrative  del  comune  il
Settore lavori pubblici, manutenzione e ricostruzione pubblica  e  il
Settore edilizia e urbanistica e che il personale in organico a  tali
strutture consente la gestione diretta dell'intervento da  parte  del
Comune di Camerino, rendendosi necessario  un  limitato  supporto  di
specifiche professionalita' esterne di complemento; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
deve essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Ritenuto pertanto che  Comune  di  Camerino  presenti  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere  le
funzioni di soggetto attuatore; 
  Ritenuto pertanto  di  nominare  il  Comune  di  Camerino  soggetto
attuatore dell'intervento unitario  di  cui  al  centro  storico  del
comune medesimo; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del  2020  consente  ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.,  di
seguito GSE, di proporre al vice commissario di ricalcolare la  somma
assegnata, il  quale  provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il
concorso  alla  copertura  finanziaria  conseguente  agli   incentivi
provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo  delle
spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle
more del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Considerato  che  dalla  citata  relazione  emerge  che  sussistono
interventi, determinanti e propedeutici per  impostare  nel  migliore
dei modi sia le altre opere indicate  nella  presente  ordinanza  che
quelle della ricostruzione privata degli edifici del centro  storico,
relativi  alla  demolizione  dell'edificio  ex  Tribunale  per   euro
640.000,00 e alla riparazione dei danni e miglioramento  sismico  del
parcheggio meccanizzato viale Emilio  Betti  per  euro  1.335.000,00,
quali a titolo esemplificativo: la cantieristica, la  viabilita',  lo
stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato  e  ordinato  dei
rifiuti provenienti dalle attivita' cantieri quali  plastica,  legno,
acciaio,  inerti,  la  sistemazione  di  servizi  igienici  e  uffici
temporanei. Tali interventi possono richiedere l'affidamento  diretto
dei lavori al fine di pervenire ad  una  significativa  accelerazione
della tempistica  di  affidamento  e  amministrativa,  senza  che  si
verifichi  lesione  della  concorrenza,   anche   in   considerazione
dell'attuale momento che caratterizza  il  mercato,  ed  e'  pertanto
utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai  limiti  di  cui
all'art. 36, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di dover derogare all'art. 8,  comma  7,  lettera  c)  del
decreto-legge n. 76 del 2020 consentendo l'impiego del sistema cd. di
inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando
la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016; 
  Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo; 
  Ritenuto di derogare all'art. 31 del decreto legislativo n. 50  del
2016 allo scopo di consentire al Comune di Camerino di individuare il
RUP per singoli interventi  tra  i  soggetti  idonei  anche  estranei
all'organizzazione dell'ente, alla luce della tempestivita' richiesta
dalla criticita' ed urgenza  che  caratterizzano  gli  interventi  da
realizzare; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n.  76  del  2020,  al
fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto  necessario,  a  fini  acceleratori,  che  nei   contratti
relativi ai lavori, la  verifica  ai  fini  della  validazione  possa
essere effettuata in deroga al comma  6,  dell'art.  26  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art.  19,  comma  4
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  e  gli   eventuali   pareri   siano   acquisiti
nell'ambito  della  Conferenza  speciale  di  cui  all'art.  7  della
presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario di derogare, con riguardo alla ex Scuola Betti,
alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto ai vincoli relativi  alle
destinazioni d'uso dell'area; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte dell'intervento  unitario,  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
del Comune di Camerino; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificare la disciplina; 
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale  della   struttura
commissariale che attesta la necessaria disponibilita' delle  risorse
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma   3   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016  e
27, comma 1 della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella
proposta di PSR adottato con  delibera  consiliare  del  29  dicembre
2020, n. 60, che risultano in corso di realizzazione  o  in  fase  di
avvio nel centro storico di Camerino, ai sensi delle  norme  e  delle
disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato  come
urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi  di
ricostruzione degli  edifici  siti  in  Comune  di  Camerino,  meglio
descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza con il  relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il
tema dell'interoperabilita' dei cantieri pubblici  e  privati  incide
sull'azione prioritaria che il comune intende attivare con  i  poteri
speciali del commissario. La tutela di  beni  culturali,  immobili  e
mobili,  le  opere  architettoniche  e  i  testi   della   biblioteca
Valentiniana, l'incremento del livello di sicurezza degli edifici che
delimitano gli spazi di aggregazione e vie di fuga anche in  caso  di
calamita' naturali, secondo le indicazioni  della  condizione  limite
per  l'emergenza,  CLE,  l'abbattimento  di  strutture  incongrue  al
contesto e indispensabili per offrire spazi di cantiere prima e spazi
di coesione sociale poi, caratterizzano le specificita'  delle  opere
di  seguito  descritte  puntualmente.  La  riattivazione  del  centro
storico, culturale, identitario ed economico  e'  intimamente  legata
alla  sinergia  dell'amministrazione  comunale,  dell'Universita'  di
Camerino, le cui opere sono  gia'  state  individuate  nell'ordinanza
speciale n. 1, e dell'Arcidiocesi di Camerino-San  Severino  che  sta
attuando diversi interventi di recupero finalizzati anche  a  fornire
ospitalita' alle aziende impegnate nella complessa ricostruzione  del
centro. Le opere sono cosi' riassuntivamente indicate con la relativa
stima previsionale delle spese: 
    1) demolizione dell'edificio ex tribunale per  l'importo  stimato
euro 640.000,00; 
    2) restauro recupero Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti,
per l'importo stimato di euro 10.200.00,00; 
    3) riparazione dei danni e miglioramento sismico  del  parcheggio
meccanizzato viale Emilio Betti,  per  un  importo  stimato  di  euro
1.335.000,00; 
    4) restauro della Rocca Borgesca per un importo stimato  di  euro
2.320.000,00; 
    5) demolizione ex Scuola Betti per un  importo  stimato  di  euro
800.000,00; 
    6) restauro dell'edificio di via Varino Favorino n.  4-6,  angolo
via U. Betti n. 56, ex  sede  banca  delle  Marche,  per  un  importo
stimato di euro 2.511.200,00. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di particolare valore  per
la comunita' locale perche' interessano tutti il  centro  storico  di
Camerino e concernono, alternativamente, edifici storici vincolati  o
che  rivestono   un   ruolo   particolarmente   importante   per   la
collettivita'   sotto   il   profilo    simbolico,    funzionale    o
socio-economico. 
  3. Gli interventi risultano  connotati  da  particolare  urgenza  e
criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub-commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
il Comune di Camerino: 
    a) edificio ex tribunale: la demolizione risulta urgente  per  la
necessita' di creare un'area di cantierizzazione funzionale non  solo
alla  demolizione  dell'edificio  medesimo,  ma  anche   agli   altri
interventi di  cui  alla  presente  ordinanza  e  in  generale  della
ricostruzione pubblica e privata; l'intervento  risulta  critico  per
l'impossibilita' di gestire tale intervento  indipendentemente  dagli
altri di cui alla presente ordinanza; 
    b) Palazzo comunale  e  Teatro  Filippo  Marchetti:  l'intervento
risulta urgente per la necessita' di ricollocarvi la sede del comune,
attualmente ospitato in locali provvisori  e  di  rendere  sicura  la
cantierizzazione  del  centro  e  di  salvaguardare  il   significato
identitario che  siffatto  edificio  riveste  per  la  collettivita';
l'intervento risulta critico  per  le  sue  interconnessioni  con  la
ricostruzione degli  altri  edifici  e  per  il  numero  di  soggetti
coinvolti; 
    c) parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti:  la  realizzazione
di un parcheggio risulta urgente per  consentire  sia  l'accesso  dei
veicoli che operano nei cantieri della ricostruzione,  sia  l'accesso
dei  residenti  alle  rispettive  abitazioni;  l'intervento   risulta
critico in quanto deve essere coordinato con  la  presenza  di  altra
area di cantierizzazione, nonche' in considerazione delle  condizioni
precarie della struttura portante del parcheggio sotterraneo; 
    d)  Rocca  Borgesca:  l'intervento  risulta  urgente  in   quanto
l'edificio,  attualmente  messo  in  sicurezza,  e'  pericolante  per
l'ammaloramento delle opere provvisionali con rischio di crollo sulla
strada  sottostante  e  conseguente  pericolo  per  persone  e  cose;
l'intervento risulta critico per  il  numero  di  soggetti  coinvolti
trattandosi di edificio altamente simbolico per la comunita', storico
e quindi vincolato, e i relativi  lavori  sono  improcrastinabili  al
fine di evitare un ulteriore ammaloramento  della  struttura  storica
vincolata dell'edificio; 
    e) ex Scuola Betti: l'intervento di demolizione  risulta  urgente
per rendere l'area funzionale alla cantierizzazione  per  i  restanti
interventi di  cui  alla  presente  ordinanza  e  per  consentire  la
delocalizzazione di alcune abitazioni private che  sorgono  nell'area
limitrofa ostruendo l'ingresso al centro della  citta';  l'intervento
risulta critico in quanto strettamente  connesso  e  funzionale  agli
altri interventi  anche  ai  fini  della  delocalizzazione  di  altre
strutture; 
    f) edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n.
56, ex  sede  banca  delle  Marche:  l'adeguamento  funzionale  e  il
restauro risultano urgenti in quanto l'edificio e' stato  individuato
come  adeguato  dalla  soprintendenza  per  ospitare  i  testi  della
biblioteca Valentiniana, attualmente raccolti in alcuni container che
non ne garantiscono la conservazione;  l'intervento  risulta  critico
per le caratteristiche  storico-artistiche  dell'immobile  e  per  la
necessita' di riadattare la struttura  ad  una  diversa  destinazione
d'uso rispondente a criteri  specifici  per  garantire  la  tutela  e
valorizzazione del patrimonio storico artistico. 
  4. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti del comune e dal sub commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono indicate le singole  opere  e  i  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivante dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.