IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che l'art. 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi  di
valorizzazione e dei conseguenti  programmi  e  piani  strategici  di
sviluppo culturale, definiti ai  sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli
altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3,  del  citato
codice, dei beni e  delle  cose  indicati  nei  suddetti  accordi  di
valorizzazione; 
  Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in  data  14  aprile
2016 dal Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Gallipoli (LE),  ai
sensi dell'art. 112, comma 4,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
  Visto l'atto rep.  n.  3069  del  14  aprile  2016,  con  il  quale
l'immobile denominato «Castello Angioino»,  appartenente  al  demanio
pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, e' stato trasferito,  a
titolo gratuito, a favore del Comune  di  Gallipoli  (LE),  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4865/DSI-PRI del 10
marzo 2020, con la  quale  e'  stato,  tra  l'altro,  comunicato  che
l'immobile denominato «Castello Angioino», era gia' in uso al  Comune
di Gallipoli (LE), in forza dell'atto di concessione rep. n. 413  del
30 maggio 2012, prot. n. 2012/12356, con decorrenza 1° giugno 2012  e
scadenza  31  maggio  2014,  a  fronte  della  corresponsione  di  un
indennizzo annuo di 199,40 euro; 
  Visto  l'art.  7,   comma   2,   dell'accordo   di   valorizzazione
sottoscritto in  data  14  aprile  2016,  secondo  cui  il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato provvedera', a decorrere  dalla  data  del  trasferimento
dell'immobile,  alla  riduzione  delle  somme  a   qualsiasi   titolo
spettanti al Comune di Gallipoli (LE) in misura pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 14348/DSI-PRI del 5
agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 14 aprile 2016, le risorse, a  qualsiasi  titolo
spettanti al Comune di Gallipoli (LE), sono  ridotte  annualmente  in
misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  al
trasferimento  in  proprieta'  al   medesimo   comune   dell'immobile
denominato «Castello Angioino». 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  199,40  euro
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.