IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  contenente  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  180  del  18
luglio 2020; 
  Visto, in particolare, l'art. 223 del decreto-legge n. 34/2020  che
prevede lo stanziamento dell'importo  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta
del Registro telematico che si impegnano  alla  riduzione  volontaria
della produzione di uve destinate a vini di qualita' a  denominazione
di origine ed a indicazione geografica da realizzare  nella  corrente
campagna 2019/2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 9018686 del 22 luglio 2020  recante  «Disposizioni  relative  alle
modalita' di applicazione dell'art. 223 del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34,  per  il  contenimento  volontario  della  produzione  e
miglioramento della qualita' dei vini a denominazione di origine ed a
indicazione geografica»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  8,  del  citato  decreto
interministeriale n. 9018686 del  22  luglio  2020  il  quale,  nello
stabilire che nessun  aiuto  viene  erogato  ai  produttori  che  non
rispettano  l'impegno   assunto   di   ridurre   la   resa   riporta,
erroneamente, il termine «proposta»; 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica del  citato  comma  8  al
fine di evitare dubbi  interpretativi  ed  uniformare  il  testo  del
citato comma 8 al dettato dei restanti articoli del decreto; 
  Considerato  che,  con  nota  n.  223729  del  2  agosto  2021,  la
Ragioneria generale dello Stato  non  ha  formulato  osservazioni  in
merito alla proposta di modifica del comma 8; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 9 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 8 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze  n.  9018686  del  22  luglio  2020  e'
modificato come segue: 
  «8. Non e' erogato alcun aiuto ai  produttori  che  non  rispettano
l'impegno assunto in merito alla riduzione della produzione di cui al
precedente art. 4». 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2021 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali        
                                              Patuanelli              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco