IL MINISTRO 
                            DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
         DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  Paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; 
  Visto  il  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  e  successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  giugno
2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9 e seguenti; 
  Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22  aprile
2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida  di
cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro  della  salute,
di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa  con  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto, altresi', l'allegato 14 al predetto decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  recante   «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del  trasporto  e  della  logistica»,  e  il
relativo allegato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell' 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
17 marzo 2021, n.  751,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali  trasmissibili»,  concernente  la  costituzione  del  Comitato
tecnico scientifico; 
  Vista la nota prot. n. 40216 del 3 novembre 2021, con la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ha
trasmesso   il   documento   recante   «Protocollo    condiviso    di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica»  ai  fini  dell'adozione
dello stesso ai sensi dell'art. 10bis del richiamato decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 14 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
  Visto il parere del Comitato  tecnico  scientifico  espresso  nella
seduta del 15 ottobre 2021 e preso  atto  che  il  citato  Protocollo
risulta coerente con le osservazioni fornite nel predetto parere; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale e l' andamento della campagna vaccinale; 
  Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento
recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della
logistica»,  che  aggiorna  e  sostituisce  il   documento   di   cui
all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato; 
 
                               Emanano 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le
attivita' relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel
rispetto   del   documento   recante   «Protocollo    condiviso    di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica», che  costituisce  parte
integrante della presente ordinanza. 
  2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai  sensi
dell'articolo 10-bis,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»,
di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato.