Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 54 del 24 aprile 2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio 2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono state disciplinate le nuove modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Ritenuto necessario prorogare il termine ultimo per la rendicontazione dei predetti contributi, attualmente fissato al 30 giugno 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020, cosi' come stabilito dagli articoli 4, comma 7, e 6, comma 2, della predetta ordinanza n. 98 del 2020; Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessita' di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare al 31 dicembre 2021, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, autorizzando il Commissario straordinario a sottoscrivere, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivo addendum sottoscritto in data 17 febbraio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali; Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge giugno 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza»; Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilita' dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, di prorogare lo stesso al 31 dicembre 2021; Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni Comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, cosi' come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi Comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza; Vista l'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020, con la quale e' stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario straordinario e l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosita' da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Ritenuto necessario specificare le modalita' di rimborso dei costi sostenuti dall'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per l'espletamento delle relative attivita'; Visto l'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Ritenuto, in ragione delle difficolta' lamentate dai soggetti attuatori circa il mancato finanziamento dell'acquisto delle aree e dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relativi alla ricostruzione di edifici pubblici in altro sito per ragioni oggettive, di dovere disporre per gli interventi di ricostruzione dei predetti edifici, qualora si renda necessaria anche la nuova costruzione in un'altra area, la possibilita' di fruire di un contributo per l'acquisto e per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione del terreno ove verra' collocata la nuova costruzione; Vista l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, in particolare l'art. 9, con il quale e' stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017, nonche' la trasmissione entro la data del 31 luglio 2021, da parte dei soggetti legittimati o loro delegati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione di un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' a presentare la domanda di contributo entro la suddetta data, qualora la stessa non sia gia' stata inoltrata al competente Ufficio speciale; Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine stabilito dal citato art. 9 per la trasmissione della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' a presentare la domanda di contributo, anche in ragione della concomitante scadenza del termine del 30 giugno 2021 stabilito dall'ordinanza n. 114 del 2021 per il completamento documentale delle domande di contributo per i danni lievi; Considerato che: in ragione della necessita' di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunita' in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato art. 119 del decreto-legge 34 del 2020 (cosiddetto «superbonus»), nonché in considerazione delle criticita' operative connesse alla situazione epidemiologica, con l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 sono stati prorogati i termini relativi al completamento delle istanze relative ai contributi per gli edifici con danni lievi, previsti dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020 e dall'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020; in particolare il termine di cui al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall'art. 8, comma 8, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono stati ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all'art. 8, comma 8, lettera c) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e' stato ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021; ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto del comma 3, dell'art. 6, e del comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, gli Uffici speciali, in caso di incompletezza della domanda, possono sospendere i termini per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita', anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; ai sensi degli articoli citati nel precedente capoverso, gli stessi Uffici speciali, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di dieci giorni, gli Uffici speciali trasmettono al vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo; Ritenuto pertanto che la procedura sopra delineata debba ritenersi applicabile anche in caso di incompletezza delle domande di contributo per danni lievi, a seguito delle scadenze dei termini di cui al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Ritenuto necessario, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedere che su richiesta del soggetto attuatore e proposta del sub Commissario delegato, il Commissario straordinario possa disporre il trasferimento di risorse dalla contabilita' speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - vice Commissari: Ritenuto infine necessario: modificare la norma finanziaria di cui all'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice in quanto, per mero errore materiale, riporta una spesa complessiva di euro 46.309.516,95 invece che di euro 48.672,759,57; integrare la lettera b), del comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza n. 6 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, in quanto per mero refuso non contiene le parole «affidamento diretto», nonché integrare l'art. 9, comma 1, della medesima ordinanza inserendo il numero 7) nella elencazione degli interventi per i quali si dispone la copertura finanziaria; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Proroga termini di cui all'ordinanza n. 98 del 2020 in materia di contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi 1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalita' e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 4, comma 7, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite con «30 novembre 2021»; b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite con «30 novembre 2021.»; c) all'art. 6, comma 2, il termine «30 giugno 2021» e' sostituito con «30 novembre 2021.»;