Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  sul  Supplemento
ordinario n. 62 nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 54 del 24 aprile
2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 189
del 2016 e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ripartizione
delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e
formazione in materia di salute e  sicurezza  del  lavoro  e  criteri
generali di utilizzo delle risorse»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9  maggio
2020, con la quale, al fine di favorire  la  ripresa  e  lo  sviluppo
delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza nelle  aree  di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
sono state disciplinate le nuove modalita' di accesso  ai  contributi
di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
  Ritenuto  necessario   prorogare   il   termine   ultimo   per   la
rendicontazione dei predetti contributi, attualmente  fissato  al  30
giugno 2021 per tutti gli interventi da  realizzare  ai  sensi  delle
ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98  2020,
cosi' come stabilito dagli articoli 4, comma 7, e 6, comma  2,  della
predetta ordinanza n. 98 del 2020; 
  Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessita'  di
continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto
amministrativo per l'accesso ai contributi di  cui  all'art.  23  del
decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare  al  31  dicembre  2021,  il
termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111
del 2020, autorizzando il Commissario straordinario a  sottoscrivere,
senza maggiori oneri, apposito addendum  alla  convenzione  stipulata
con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivo  addendum
sottoscritto in data 17 febbraio 2021,  ferme  restando  le  restanti
previsioni convenzionali; 
  Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno  2020,  con  la  quale  sono
state stabilite le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.  123,  ai
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge  giugno  17
ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata  ordinanza
n. 104 del 2020, il quale stabilisce che «I  comuni  beneficiari  del
contributo sono tenuti a iniziare  l'esecuzione  dei  lavori  per  la
realizzazione  degli  interventi  proposti  entro   un   anno   dalla
pubblicazione della presente ordinanza»; 
  Ritenuto   necessario,   in    considerazione    della    oggettiva
impossibilita' dei comuni di rispettare il predetto termine di  avvio
della esecuzione dei lavori  a  causa  della  attuale  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, di prorogare lo  stesso  al  31
dicembre 2021; 
  Ritenuto inoltre necessario aggiornare  l'elenco  degli  interventi
riportati nell'elaborato  di  sintesi  di  cui  all'Allegato  2  alla
ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a  seguito  di  motivate
richieste  pervenute  da  parte  di  alcuni  Comuni  destinatari  dei
contributi, alcuni interventi sono stati  oggetto  di  rimodulazione,
cosi' come risultante dalle schede tecniche  aggiornate  inviate  dai
medesimi  Comuni  e  riportati  nell'elaborato  di  sintesi  di   cui
all'Allegato 1 alla presente ordinanza; 
  Vista l'ordinanza n. 113 del 31 dicembre  2020,  con  la  quale  e'
stato approvato lo schema  di  Accordo  di  collaborazione  ai  sensi
dell'art.  15  della  legge  n.  241  del  1990  tra  il  Commissario
straordinario e l'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino
Centrale per la revisione  degli  areali  a  pericolosita'  da  frana
elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti  con  le
previsioni della ricostruzione nei comuni  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Ritenuto necessario specificare le modalita' di rimborso dei  costi
sostenuti  dall'Autorita'  di  bacino   distrettuale   dell'Appennino
Centrale per l'espletamento delle relative attivita'; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto  2016»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229; 
  Ritenuto, in  ragione  delle  difficolta'  lamentate  dai  soggetti
attuatori circa il mancato finanziamento dell'acquisto delle  aree  e
dei lavori di realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  relativi
alla ricostruzione di edifici pubblici  in  altro  sito  per  ragioni
oggettive, di dovere disporre per gli interventi di ricostruzione dei
predetti  edifici,  qualora  si  renda  necessaria  anche  la   nuova
costruzione in  un'altra  area,  la  possibilita'  di  fruire  di  un
contributo per l'acquisto e per la realizzazione delle predette opere
di  urbanizzazione  del  terreno  ove  verra'  collocata   la   nuova
costruzione; 
  Vista l'ordinanza n. 111  del  23  dicembre  2020,  in  particolare
l'art. 9, con il quale e' stata disposta la proroga  al  31  dicembre
2021 del termine per la presentazione delle domande di contributo per
gli interventi previsti dalle ordinanze n. 13 del 2017 e  n.  19  del
2017, nonche' la trasmissione entro la data del 31  luglio  2021,  da
parte dei soggetti legittimati o loro delegati, all'Ufficio  speciale
per la  ricostruzione  di  un'apposita  dichiarazione  contenente  la
manifestazione di volonta' a  presentare  la  domanda  di  contributo
entro la  suddetta  data,  qualora  la  stessa  non  sia  gia'  stata
inoltrata al competente Ufficio speciale; 
  Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine  stabilito  dal
citato art. 9 per la trasmissione della dichiarazione  contenente  la
manifestazione di volonta' a presentare  la  domanda  di  contributo,
anche in ragione della  concomitante  scadenza  del  termine  del  30
giugno  2021  stabilito  dall'ordinanza  n.  114  del  2021  per   il
completamento documentale delle domande di  contributo  per  i  danni
lievi; 
  Considerato che: 
  in  ragione  della  necessita'  di  assegnare   ai   professionisti
incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli
edifici  con  danni  lievi  alle  nuove  opportunita'  in   tema   di
agevolazioni  fiscali  introdotte  dal   novellato   art.   119   del
decreto-legge 34  del  2020  (cosiddetto  «superbonus»),  nonché  in
considerazione delle criticita' operative  connesse  alla  situazione
epidemiologica, con l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021  sono  stati
prorogati i termini relativi al completamento delle istanze  relative
ai  contributi  per   gli   edifici   con   danni   lievi,   previsti
dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020 e dall'ordinanza n. 111 del
23 dicembre 2020; 
  in  particolare  il  termine  di  cui  al  comma  2,  dell'art.  5,
dell'ordinanza n. 108 del 10  ottobre  2020,  e  i  termini  previsti
dall'art. 8, comma 8, lettera a) e b) dell'ordinanza n.  111  del  23
dicembre 2020, con i quali  sono  state  assegnate  le  scadenze  per
l'integrazione documentale delle  domande  di  contributo  per  danni
lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono stati ridefiniti  e
prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021;  il  termine  di
cui all'art. 8, comma 8, lettera c)  dell'ordinanza  n.  111  del  23
dicembre 2020 e' stato ridefinito e prorogato al  termine  perentorio
del 30 giugno 2021; 
  ai sensi di quanto previsto dal combinato  disposto  del  comma  3,
dell'art. 6, e del comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza n. 100 del 9
maggio 2020, gli Uffici speciali,  in  caso  di  incompletezza  della
domanda, possono sospendere i termini per un periodo non superiore  a
trenta giorni, per l'acquisizione di  informazioni  o  certificazioni
relative a fatti, stati o qualita', anche relativi ai titoli edilizi,
non attestati in  documenti  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
stessa  o  non  direttamente  acquisibili  presso   altre   pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
  ai sensi degli articoli citati nel precedente capoverso, gli stessi
Uffici speciali, ai sensi dell'art. 10-bis della  legge  n.  241  del
1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della  domanda,
ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel  termine
di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le  loro
osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.  In  caso  di
mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine  di
dieci giorni, gli Uffici speciali trasmettono al vice Commissario  la
proposta di rigetto della domanda di contributo; 
  Ritenuto pertanto che la procedura sopra delineata debba  ritenersi
applicabile  anche  in  caso  di  incompletezza  delle   domande   di
contributo per danni lievi, a seguito delle scadenze dei  termini  di
cui al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  consentire  l'attuazione  degli
interventi programmati dalle ordinanze  speciali  adottate  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
prevedere che su richiesta del soggetto attuatore e proposta del  sub
Commissario delegato, il Commissario straordinario possa disporre  il
trasferimento di risorse dalla contabilita' speciale a lui intestata,
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del  2016,
in favore delle contabilita' speciali intestate ai  Presidenti  delle
Regioni - vice Commissari: 
  Ritenuto infine necessario: 
  modificare la norma finanziaria di cui all'art.  12  dell'ordinanza
speciale  n.  2  del  6  maggio  2021  relativa  agli  interventi  di
ricostruzione del centro storico del Comune di  Amatrice  in  quanto,
per mero errore materiale, riporta  una  spesa  complessiva  di  euro
46.309.516,95 invece che di euro 48.672,759,57; 
  integrare la lettera b), del comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza n.
6 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di  ricostruzione  delle
scuole e del Municipio del Comune  di  Teramo,  in  quanto  per  mero
refuso  non  contiene  le  parole  «affidamento   diretto»,   nonché
integrare l'art. 9, comma 1, della medesima  ordinanza  inserendo  il
numero 7) nella elencazione degli interventi per i quali  si  dispone
la copertura finanziaria; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1 luglio  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga termini di cui all'ordinanza n. 98 del  2020  in  materia  di
  contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi 
 
  1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi  INAIL
per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove  modalita'  e
criteri per la  concessione  alle  imprese  di  contributi  in  conto
capitale in attuazione dell'art.  23  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17
dicembre 2016» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a)  all'art.  4,  comma  7,  le  parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite con «30 novembre 2021»; 
    b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2,  le  parole  «30  giugno
2021» sono sostituite con «30 novembre 2021.»; 
    c) all'art. 6, comma 2, il termine «30 giugno 2021» e' sostituito
con «30 novembre 2021.»;