IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza  l'esecuzione
di  un  programma   pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di  realizzazione  di   residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti  non  autosufficienti,
per l'importo complessivo di 32 miliardi di euro; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  il  quale  dispone  che  il
Ministero della salute di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,  iscritte  nel
bilancio  dello  Stato  e  nei  bilanci  regionali,  puo'  stipulare,
nell'ambito  dei  programmi  regionali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'art.  20  della  citata  legge  n.  67/1988,
Accordi di programma con le Regioni e  con  altri  soggetti  pubblici
interessati; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
502/1992, che rimette agli Accordi di programma di cui al comma 1, la
disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al
Ministero della  salute,  dei  rapporti  finanziari  tra  i  soggetti
partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle  modalita'
di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,   delle   modalita'   di
partecipazione finanziaria  delle  Regioni  e  degli  altri  soggetti
pubblici interessati, nonche'  degli  eventuali  apporti  degli  enti
pubblici preposti all'attuazione del programma; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124  del  30  maggio  1997,  che  stabilisce  i
criteri per l'avvio della seconda fase  del  programma  nazionale  di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio  1998,  «Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; 
  Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata  dalla
delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005  -  «Prosecuzione  del  programma
nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre  2008,  n.  98,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009, di  modifica  della
delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008,  che  stabilisce  il  riparto
delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006,  n.
296, per la prosecuzione del  programma  nazionale  straordinario  di
investimenti in sanita' - art. 20 legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre  2008,  n.  97,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009, che  stabilisce  il
riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge  24  dicembre
2007, n. 244, per (prosecuzione del programma  pluriennale  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' - art. 20,  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del  20  gennaio  2020,  che  stabilisce  il
riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art.  2,
comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  per  la  prosecuzione
del programma straordinario di investimenti in sanita' art. 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle  F  ed  E  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000,  n.  388,  28
dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24  dicembre  2003,
n. 350, 30 dicembre  2004,  n.  311,23  dicembre  2005,  n.  266,  27
dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22  dicembre  2008  n.
203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n.  220,  12  novembre
2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre  2013  n.  147,  23
dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11  dicembre  2016  n.
232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n.  145,  27  dicembre
2019 n. 160 e 30 dicembre 2020 n. 178; 
  Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di
Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art.  1,  comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  la  nota  circolare  del
Ministero  della  salute  del  18  maggio  2005  avente  per  oggetto
«Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988  -  Applicazione
Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano»; 
  Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre  2005,
n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)»,  che  prevede  ulteriori
adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione
del programma di edilizia sanitaria di cui al citato  art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Vista  la  circolare  del   Ministero   della   salute   prot.   n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h  dell'8  febbraio  2006  avente  per   oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -  Applicazione
art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(Finanziaria 2006)»; 
  Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che  modifica
l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  vigore
dal 1° gennaio 2018; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a  integrazione
dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  12   maggio   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006, con  il
quale si e' proceduto alla prima ricognizione  delle  risorse  resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
citata legge n. 266/2005; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007, con il  quale  si
e'  proceduto  alla  seconda  ricognizione   delle   risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'alt 1, commi 310, 311 e  312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale  si
e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311  e  312  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008, con il  quale  si
e'  proceduto  alla  quarta   ricognizione   delle   risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 12 novembre 2009, con il quale si e'  proceduto  alla  quinta
ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili   in   applicazione
dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2010, con  il  quale
si  e'  proceduto  alla  sesta  ricognizione  delle  risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  settembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011,  con
il quale si e  proceduto  alla  settima  ricognizione  delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto l'art. 1, comma 310, della citata  legge  n.  266/2005,  come
modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, il  quale
dispone che «gli accordi di programma sottoscritti  dalle  Regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi  dell'art.
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
decorsi trenta  mesi  dalla  sottoscrizione,  si  intendono  risolti,
limitatamente alla parte relativa agli  interventi  per  i  quali  la
relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non   risulti
presentata al Ministero della salute entro  tale  periodo  temporale,
con la conseguente revoca dei corrispondenti  impegni  di  spesa.  La
presente disposizione si applica anche alla parte  degli  accordi  di
programma  relativa  agli  interventi  per  i  quali  la  domanda  di
ammissione al  finanziamento  risulti  presentata,  ma  valutata  non
ammissibile   al   finanziamento   entro   trentasei    mesi    dalla
sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte  degli
accordi relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento  per  i
quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla  regione
o provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non  abbiano  proceduto
all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo   proroga   autorizzata   dal
Ministero della salute.»; 
  Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge  n.  266/2005,  che
prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del  Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  delle  risorse  che  si  rendono  disponibili   a   seguito
dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi  310,  311  e
312; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  23   ottobre   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, con il
quale si e' proceduto all'ottava ricognizione  delle  risorse  resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della
citata legge n. 266/2005 come  modificato  dall'art.  1,  comma  436,
della legge n. 205/2017, e dall'art.  1,  comma  311  della  indicata
legge n. 266/2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta  con  le
Regioni e le Province Autonome interessate e sono  stati  individuati
gli interventi le cui  richieste  di  finanziamento  non  sono  state
presentate al Ministero della salute entro i termini  previsti  dalla
norma, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di  spesa
come di seguito riportato: 
    Regione Toscana, accordo sottoscritto in data  2  novembre  2016,
per  un  importo  complessivo  a   carico   dello   Stato   di   euro
74.301.361,58, di cui  risulta  non  richiesto  un  intervento,  come
specificato nell'allegato B, che fa  parte  integrante  del  presente
decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 3.969.481,00; 
    Regione Umbria, accordo sottoscritto in data  12  dicembre  2016,
per  un  importo  complessivo  a   carico   dello   Stato   di   euro
30.567.975,13, di cui  risulta  non  richiesto  un  intervento,  come
specificato nell'allegato B, che fa  parte  integrante  del  presente
decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 1.900.000,00; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della
citata legge n. 266/2005 come  modificato  dall'art.  1,  comma  436,
della legge n. 205/2017, e dall'art.  1,  comma  311  della  indicata
legge n. 266/2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta  con  le
Regioni e le Province Autonome interessate e sono  stati  individuati
gli  interventi  le  cui  richieste  di  ammissione  a  finanziamento
risultano presentate ma valutate  non  ammissibili  al  finanziamento
entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con
la conseguente revoca dei corrispondenti impegni  di  spesa  come  di
seguito riportato: 
    Regione Liguria, accordo sottoscritto in data 11 maggio 2017, per
un importo complessivo a carico dello Stato di euro 69.100.446,64, di
cui  risulta  non  ammesso  al  finanziamento  un  intervento,   come
specificato nell'allegato B, che fa  parte  integrante  del  presente
decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 23.750.000,00; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della
citata legge n. 266/2005 come  modificato  dall'art.  1,  comma  436,
della legge n. 205/2017, e dall'art.  1,  comma  311  della  indicata
legge n. 266/2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta  con  le
Regioni e le Province Autonome interessate e sono  stati  individuati
gli interventi ammessi a finanziamento  e  non  aggiudicati,  con  la
conseguente revoca  dei  corrispondenti  impegni  di  spesa  come  di
seguito riportato: 
    Regione Siciliana, Accordo di programma integrativo  sottoscritto
in data 30 aprile 2002, per un importo  complessivo  a  carico  dello
Stato di euro 1.104.676.801,27, di cui risultano non aggiudicati  due
interventi, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante
del presente decreto, per un importo a carico  dello  Stato  di  euro
2.468.920,75; 
    Vista la nota prot. n. 35794 del 16 novembre 2018, con  la  quale
la Regione Lombardia chiede di dare avvio alle procedure ex  art.  1,
commi 310-311 legge n. 266/2005, per la  quota  residua  pari  ad  un
importo a carico dello Stato  di  euro  15.627.500,00,  derivante  da
rimodulazioni  di  interventi  inseriti  nell'accordo  di   programma
integrativo del 7 dicembre 2016, che risulta non utilizzata; 
    Dato atto che, secondo quanto  previsto  dalle  norme  succitate,
dalla verifica congiunta con  la  Regione  Lombardia  sull'attuazione
dell'Accordo di programma sottoscritto il  7  dicembre  2016  per  le
risorse che risultano non utilizzate, pari ad  un  importo  a  carico
dello Stato di euro  15.627.500,00, si  procedera'  alla  revoca  del
corrispondente impegno di spesa, come  specificato  nell'allegato  B,
che fa parte integrante del presente decreto; 
    Preso atto che a seguito della risoluzione dei  suddetti  accordi
di programma le risorse resesi disponibili complessivamente,  per  le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n.  266
del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti  a  carico
dello Stato di euro 47.715.901,75, come specificato nella tabella  di
cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In applicazione di quanto disposto dall'art.  1,  comma  310  della
legge n. 266/2005, come modificato  dall'art.  1,  comma  436,  della
legge n. 205/2017, a  seguito  della  risoluzione  degli  accordi  di
programma  individuati  in  premessa,  per  le   finalita'   indicate
dall'art. 1, comma 311,  della  medesima  legge,  sono  revocati  gli
impegni di spesa per un importo totale  dei  finanziamenti  a  carico
dello Stato pari a euro 47.715.901,75, come specificato nella tabella
di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente  decreto,
ed in particolare: 
    euro 3.969.481,00,  a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Toscana; 
    euro 1.900.000,00,  a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Umbria; 
    euro 23.750.000,00, a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Liguria; 
    euro 2.468.920,75, a  seguito  della  revoca  di  due  interventi
dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Siciliana; 
    euro  15.627.500,00,  importo  non  utilizzato  dell'accordo   di
programma gia' sottoscritto con la Regione Lombardia.