IL DIRETTORE GENERALE 
          per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  e,
in particolare, l'art. 49, comma  5-ter,  lettera  g),  che  modifica
l'art. 78, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
prevedendo che il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
individui, con proprio decreto, le  modifiche  delle  caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti
per le persone con disabilita', per le quali la visita e prova presso
i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale non sono piu' richieste,  nonche'
stabilisca le modalita' e le procedure per i relativi accertamenti  e
l'aggiornamento della carta di circolazione; 
  Visto il decreto ministeriale  8  gennaio  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2021 che,
all'art. 5, comma 2, prevede che gli allegati al decreto stesso  sono
aggiornati con provvedimento del direttore della  Direzione  generale
per la motorizzazione; 
  Considerato che, ai  sensi  del  predetto  decreto,  i  veicoli  di
categoria internazionale M1, N1 possono essere  muniti  di  gancio  a
sfera, senza che sia effettuata attivita' di «visita e prova»  presso
gli uffici della motorizzazione civile; 
  Considerato che i rimorchi destinati ad essere trainati dai veicoli
M1 e N1 sono agganciati mediante un attacco sferico (giunto a  sfera)
montato sul timone del rimorchio; 
  Considerato  che  le   «modifiche   ai   veicoli   per   le   quali
l'aggiornamento della carta di  circolazione  non  e'  subordinato  a
visita e prova» sono disciplinate nell'allegato  A  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021; 
  Considerato che la rimozione delle modifiche previste nel  predetto
decreto ripristina le caratteristiche originarie dei veicoli; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  L'allegato  «A»,  parte  1  del  decreto  8  gennaio  2021,  e'
sostituito con il seguente: 
 
                             Allegato A 
                      Parte 1 (art. 1, comma 2) 
 
Modifiche ai veicoli per le  quali  l'aggiornamento  della  carta  di
                            circolazione 
                 non e' subordinato a visita e prova 
 
  1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o
monofuel; 
  2. Installazione o rimozione gancio di  traino  sui  veicoli  delle
categorie internazionali M1 ed N1; 
  3. Installazione per sostituzione di attacco  sferico  montato  sul
timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad  essere
trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1; 
  4. Installazione o rimozione  dei  doppi  comandi  per  veicoli  da
adibire ad esercitazioni di guida; 
  5. Installazione o  rimozione  di  adattamenti  per  la  guida  dei
veicoli da parte di conducenti disabili: 
    5.1. Pomello al volante; 
    5.2. Centralina comandi servizi; 
    5.3.   Inversione    dei    pedali    acceleratore-freno    nella
configurazione speculare a quella originaria; 
    5.4. Spostamento  leve  comandi  servizi  (luci,  tergicristalli,
etc.); 
    5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno; 
    5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno. 
      Roma, 5 novembre 2021 
 
                                        Il direttore generale: D'Anzi