IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2020 destinato al funzionamento
delle universita' e dei consorzi interuniversitari; 
  Visto il decreto  ministeriale  10  agosto  2020  (prot.  n.  442),
relativo ai criteri per la ripartizione del  fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2020,  registrato  alla  Corte
dei conti il 31 agosto 2020, Reg. 1802, e in particolare l'art. 6 con
il quale vengono destinati euro 7.000.000  per  la  prosecuzione  del
programma denominato «Programma per  giovani  ricercatori  Rita  Levi
Montalcini» a favore  di  giovani  studiosi  ed  esperti  italiani  e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o  equivalente
da non piu'  di  sei  anni  e  impegnati  stabilmente  all'estero  in
attivita' di ricerca o didattica da almeno un  triennio,  finalizzato
alla realizzazione di programmi  di  ricerca  autonomamente  proposti
presso universita' italiane, attraverso la stipula  di  contratti  ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 24  -
Ricercatori a tempo determinato: 
    comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b); 
    comma 4, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 28
giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e  b),
possono prevedere il regime di  tempo  pieno  o  di  tempo  definito.
L'impegno annuo complessivo per lo  svolgimento  delle  attivita'  di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime
di tempo definito»; 
    comma  5:  «nell'ambito  delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
    comma 5-bis: «l'universita', qualora abbia le necessarie  risorse
nella propria programmazione, nei limiti delle  risorse  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»; 
    comma 8, secondo periodo: «Per i titolari dei contratti di cui al
comma 3, lettera b), il trattamento annuo  lordo  onnicomprensivo  e'
pari al trattamento iniziale spettante al  ricercatore  confermato  a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»; 
  Ritenuto che per i vincitori del «Programma per giovani ricercatori
Rita Levi Montalcini» il cui trattamento economico onnicomprensivo e'
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n.  240  del
2010, in misura pari  al  120  per  cento  del  trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a  tempo  pieno,  sia  necessaria
l'opzione del regime a tempo pieno per tutta la durata del contratto; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010,  che,
modificando  l'art.  1,  comma  9,  della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di  alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e  di  ricercatore  a tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera a)  del  decreto  ministeriale  28
dicembre 2015 (prot. n. 963), come integrato dal decreto ministeriale
8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante «Identificazione dei  programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione  europea  o
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»,  il
quale prevede che i vincitori del Programma per  giovani  ricercatori
«Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono
inquadrati per chiamata diretta in qualita' di  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della  legge  n.
240/2010; 
  Ritenuta la necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte e alla erogazione delle  risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale 10 agosto  2020  (prot.
n. 442); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto 10 agosto  2020,  prot.  n.
442 (FFO 2020),  si  rivolge  a  studiosi  di  ogni  nazionalita'  in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo  equivalente,  che
stiano  svolgendo  all'estero  da  almeno  un   triennio,   attivita'
didattica o di ricerca post dottorale. 
  2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono  in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
    a)  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2014  ed  entro  il  31
ottobre 2017. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di  cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2014 puo' essere anticipato di un  periodo  pari  alla  durata  degli
eventuali periodi di sospensione del  corso  di  dottorato,  disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per
maternita' e paternita', per  grave  e  documentata  malattia  e  per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del 1999 o ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto  n.  45
del 2013 nonche' del regolamento interno di Ateneo dei  dottorati  di
ricerca ex art. 5 del medesimo decreto, fatto comunque salvo  che  in
tal caso  il  conseguimento  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o
equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2013; 
    b)  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine  «stabilmente»  si  fa  riferimento  a  un
impegno attivo e continuativo di  almeno trenta  mesi  nell'arco  del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono  computabili  ai  fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto  all'estero.  Nel   corso   del   triennio   precedente   alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano.