IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole  alimentari
e forestali del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  35  del  12  febbraio  1998,  recante
«Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni  clonali  di
varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo  all'istituzione  di  un
organo collegiale denominato «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 30  giugno  2016,  n.
17713,  che  attribuisce  al  Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi  per
i settori inerenti alle  sementi,  ai  materiali  di  moltiplicazione
della vite, ai materiali di  moltiplicazione  dei  fruttiferi,  delle
ortive  e  delle   ornamentali,   ai   fertilizzanti,   ai   prodotti
fitosanitari e alle barriere fitosanitarie; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento  recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132» e successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  con  il
quale sono stati individuati gli uffici di livello  dirigenziale  non
generale nell'ambito delle direzioni  generali  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme
per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge  4
ottobre 2019, n. 117, per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031  e  del  regolamento
(UE) 2017/625». 
  Visto in particolare  l'art.  9,  comma  1,  del  suddetto  decreto
legislativo n. 16/2021, con il quale e' istituito presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale
delle varieta' e dei cloni di vite (di seguito denominato «Registro»)
per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di
moltiplicazione  e'   ammesso   al   controllo   ufficiale   e   alla
certificazione, nonche' l'art.  9,  comma  2,  che  dispone  che  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del medesimo decreto legislativo, sono stabilite la  struttura  e  le
modalita' di aggiornamento del menzionato registro; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 16,  che  identifica  le  competenze  del  Servizio  fitosanitario
centrale,  tra  cui   il   coordinamento   tecnico-amministrativo   e
tecnico-scientifico   relativo   all'attuazione    delle    direttive
dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16,  che
dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica
di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione  della
vite, di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che  ha
compiti tecnici, consultivi e  propositi  e  che  esprime  parere  in
merito  alle  problematiche  nazionali  e  dell'Unione   europea   di
carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni  nel  registro
nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione  dei
materiali di moltiplicazione della vite; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in  particolare  l'art.
3, che identifica tra le attivita'  di  protezione  delle  piante  lo
sviluppo   di   sistemi   di   certificazione   dei   materiali    di
moltiplicazione e l'art. 5, che identifica le competenze del Servizio
fitosanitario centrale; 
  Considerata la necessita' di definire la struttura e  le  modalita'
di aggiornamento del menzionato registro; 
  Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione
delle piante -  sezione  materiali  di  moltiplicazione  della  vite,
espresso nella seduta del 13 settembre 2021; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel  corso
della riunione del 15 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce la struttura  e  le  modalita'  di
aggiornamento del registro nazionale delle varieta' e  dei  cloni  di
vite in applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo  2
febbraio 2021, n. 16.