IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza
fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di
emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n.
752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del
14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12
luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n.
790 del 3 settembre 2021 e n. 791 del 3 settembre 2021, recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto l'art. 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, che ha destinato, anche per l'anno scolastico
2021-2022, la somma complessiva di euro 70 milioni in favore degli
enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai
sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Vista la nota n. 44400 del 13 ottobre 2021 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministero dell'istruzione;
Considerato che, al fine di garantire la didattica in presenza e,
contestualmente, in sicurezza nel rispetto delle norme vigenti in
materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19,
e' necessario prevedere anche per l'anno scolastico 2021-2022 la
possibilita' per gli enti locali di stipulare contratti di locazione
anche in deroga alla normativa vigente in materia di durata delle
locazioni immobiliari;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Misure per l'edilizia scolastica
1. Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'anno
scolastico 2021-2022, gli enti locali possono stipulare contratti di
locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle
attivita' didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1
si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle
competenze relative all'edilizia scolastica, gia' spettanti alle
soppresse province.
3. Limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2021/22, la
destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attivita'
didattica o educativa e' sempre consentita temporaneamente,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla
destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione
dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano
ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.
4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
5. Nella Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste le disposizioni del
comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle
competenze relative all'edilizia scolastica per le scuole secondarie
di secondo grado.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio