La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Lauree  magistrali  abilitanti  all'esercizio  delle  professioni  di
odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo 
 
  1. L'esame finale per il conseguimento delle  lauree  magistrali  a
ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria  -  classe  LM-46,  in
farmacia  e  farmacia  industriale  -  classe  LM-13  e  in  medicina
veterinaria  -  classe  LM-42  nonche'  della  laurea  magistrale  in
psicologia - classe LM-51 abilita  all'esercizio  delle  professioni,
rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario
e di psicologo. 
  2.  Nell'ambito  delle  attivita'   formative   professionalizzanti
previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno
30 crediti formativi universitari sono acquisiti con  lo  svolgimento
di un tirocinio pratico-valutativo interno ai  corsi  di  studio.  Le
specifiche modalita' di svolgimento,  certificazione  e  valutazione,
interna al corso di studi, del tirocinio  sono  previste  nell'ambito
della disciplina delle citate classi e dei regolamenti  didattici  di
ateneo dei relativi corsi di studio. 
  3. Con riferimento alla professione di psicologo, una  parte  delle
attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere
svolta all'interno del corso di studio  della  laurea  in  scienze  e
tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento  della  classe  di
laurea  di  cui  al  presente  comma,  limitatamente   al   tirocinio
pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di  cui  all'articolo
3. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.