IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  e,  in  particolare,
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d); 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
e' stato approvato  il  regolamento  sull'autonomia  didattica  degli
Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.
509, e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che: 
    «Con apposite deliberazioni  le  Universita'  attivano  i  propri
corsi di studio,  nel  rispetto  della  procedura  di  accreditamento
definita dal citato decreto legislativo emanato in  attuazione  della
delega prevista dall'art. 5, comma 1,  lettera  a),  della  legge  30
dicembre   2010,   n.   240.   Nel   caso   di    mancata    conferma
dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le Universita' assicurano la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli  studi,
conseguendo il  relativo  titolo  e  disciplinando  le  modalita'  di
esercizio della  facolta'  di  opzione  per  altri  corsi  di  studio
accreditati ed attivati» (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma  3,
lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19); 
    «l'attivazione  dei  corsi  di  studio  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   all'inserimento   degli   stessi   nella   banca   dati
dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con  apposito
decreto ministeriale» (comma 3); 
  Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale  «le
Universita'  adottano  programmi  triennali  coerenti  con  le  linee
generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»; 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto   il   documento   relativo   all'approccio    europeo    per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
Ministri  europei  dell'istruzione  superiore  alla   Conferenza   di
Yerevan, maggio 2015; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(A.N.V.U.R.); 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  Universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo  alle
linee  generali  d'indirizzo  della  programmazione  triennale  delle
Universita' 2016-2018; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre  2016,  n.  987,  con  il
quale  sono  stati  definiti  gli  indicatori  per   l'accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in  coerenza
con il decreto ministeriale n. 635/2016; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n.  585,  relativo  al
costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla
base di quanto previsto nel decreto ministeriale n. 987/2016; 
  Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali  sono
state ridefinite, ai sensi  del  predetto  decreto  n.  270/2004,  le
classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; 
  Tenuto conto dei limiti alle spese di personale  e  alle  spese  di
indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  439  del   5   giugno   2013,
«Accreditamento  iniziale  e  periodico  delle  scuole  superiori   a
ordinamento speciale»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6,  relativo  alla
«Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e
dei corsi di studio e  valutazione  periodica»,  come  integrato  dal
decreto ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale  prevede
che: «All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo
il comma 2 e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Con  regolamento  da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  sentiti  l'A.N.V.U.R.,  la  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane e il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
definite le modalita'  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in  coerenza  con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di  valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non  oltre  la
data del 15 aprile  precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  presente
comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, relativo alla
definizione  delle   nuove   classi   di   laurea   ad   orientamento
professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il  territorio
(LP-01),  professioni  tecniche  agrarie,  alimentari   e   forestali
(LP-02),  professioni  tecniche   industriali   e   dell'informazione
(LP-03); 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 133, in  materia  di
flessibilita' nella determinazione dei percorsi formativi; 
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo  alle
linee  generali  d'indirizzo  della  programmazione  2021-2023  e  in
particolare: 
    l'art. 2, comma 2, il quale prevede che  «con  apposito  decreto,
tenuto conto dei pareri espressi dalla  CRUI  e  dall'A.N.V.U.R.,  si
provvede alla conferma per il  triennio  2021-2023  del  modello  del
costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n.  585),
previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera  a),  del
decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017,
degli standard di docenza previsti per l'accreditamento,  da  attuare
con il provvedimento di cui all'art. 8,  comma  2,  lettera  a),  del
presente decreto»; 
    l'art. 5, comma 2, il quale prevede che gli indicatori e i target
scelti  dagli  Atenei  nell'ambito   della   propria   programmazione
strategica «sono altresi'  considerati  ai  fini  dell'accreditamento
periodico della sede secondo  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto»; 
    l'art. 8, comma 2, lettera a, il quale prevede che «con  apposito
decreto, su proposta  dell'A.N.V.U.R.,  sono  definiti,  a  decorrere
dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalita'  e  gli  indicatori  per
l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto  delle  linee  di
indirizzo riportate nell'allegato  4  e  degli  indicatori  riportati
nell'allegato 2 del presente decreto di sedi e corsi di studio presso
le Universita', in sostituzione del decreto  ministeriale  7  gennaio
2019 (prot. n. 6), e successive modificazioni»; 
    l'allegato 4, punto  A,  il  quale  prevede,  in  relazione  alle
modalita' di erogazione dei corsi di studio, che, con il  decreto  di
cui all'art. 8, comma 2, sono  individuate,  sentito  il  C.U.N.,  le
classi «che prevedono, per il perseguimento  di  specifici  obiettivi
formativi,  particolari  attivita'  pratiche  e  di   tirocinio,   la
frequenza di laboratori ad alta specializzazione  e  disciplinate  da
disposizioni di legge o dell'Unione europea», le quali possono essere
istituite esclusivamente secondo con modalita' convenzionale o mista; 
    l'allegato 4 ultimo capoverso, il quale prevede che «Tenuto conto
degli standard  e  linee  guida  europei  per  l'assicurazione  della
qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG),  degli
esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto
dal decreto legislativo 27  gennaio  2012,  n.  19,  degli  indirizzi
contenuti nel presente decreto e di quanto definito  con  il  decreto
ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, sono riviste, in  previsione
del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022,  le
procedure  di  verifica  esterna  al  fine  di  proporre  un  modello
semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste
di accreditamento»; 
  Considerato che per i corsi di studio delle professioni  sanitarie,
nella perdurante situazione di emergenza  sanitaria,  e  per  quelli,
attualmente in fase di primo avvio, ad orientamento professionale  di
cui al decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020, e'  necessario
assicurare lo sviluppo  e  la  flessibilita'  di  tali  percorsi  che
possono prevedere l'apporto anche maggioritario  di  apposite  figure
specialistiche esterne ai ruoli universitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4  agosto  2021,  con  il
quale e' stato confermato il modello del costo standard definito  con
il decreto ministeriale n. 585/2018, fatta eccezione per i  corsi  di
studio relativi alle professioni sanitarie ed i corsi  di  studio  ad
orientamento professionale; 
  Tenuto   conto   dei   criteri   e   degli   indicatori    proposti
dall'A.N.V.U.R.  ai  sensi  dell'art.  6,  comma   1,   del   decreto
legislativo n. 19/2012 con delibera n. 166 del 29 luglio 2021; 
  Ritenuto di recepire la proposta  dell'A.N.V.U.R.  con  riferimento
agli standard di docenza previsti per l'accreditamento  iniziale  nei
limiti dei parametri stabiliti col decreto ministeriale n. 987/2016; 
  Ritenuto  che,  al  fine  di  tenere  conto   dell'utilizzo   delle
competenze  esterne   al   sistema   universitario,   sia   opportuno
considerare tra i docenti di riferimento anche una quota di docenti a
contratto, fermo restando, per le Universita'  statali,  che  occorre
assicurare la coerenza tra gli standard di docenza di cui al presente
decreto con gli indici di costo utilizzati  per  la  definizione  del
modello del costo standard di cui al citato decreto  ministeriale  n.
1015/2021  ai  fini  dell'assegnazione  del  fondo  di  finanziamento
ordinario, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  12,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
  Ritenuto  di  individuare  con  successivo  decreto  le   possibili
modalita' di erogazione dei corsi  di  studio  per  ciascuna  classe,
secondo  le  tipologie   riportate   nell'allegato   4   al   decreto
ministeriale n. 289/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai  fini
dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico  delle
sedi e dei corsi di studio  universitari,  nonche'  alla  valutazione
periodica delle Universita', con riferimento alle Universita' statali
e non statali legalmente riconosciute, ivi  comprese  le  Universita'
telematiche. 
  2. Definizioni: 
    a.  Accreditamento  iniziale:  si  intende  l'autorizzazione   ad
istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari,  a  seguito
della   verifica   del   possesso   dei   requisiti   didattici,   di
qualificazione   dei   docenti   e   della   ricerca,    strutturali,
organizzativi e di sostenibilita' economico-finanziaria di  cui  agli
allegati A, B e D. 
    b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con  cadenza
almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale  per  i  corsi  di
studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera  a),  del
possesso di ulteriori requisiti  di  qualita',  di  efficienza  e  di
efficacia delle attivita' svolte  in  relazione  agli  indicatori  di
assicurazione della qualita' (AQ) di cui agli allegati C ed E. 
    c. Valutazione periodica:  si  intende  la  valutazione  volta  a
misurare, anche ai fini di cui  alla  lettera  b),  l'efficienza,  la
sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'  e  i  risultati
conseguiti dalle singole  universita'  nell'ambito  della  didattica,
della ricerca in coerenza con gli  standard  e  le  linee  guida  per
l'assicurazione della qualita' nello spazio  europeo  dell'istruzione
superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi  della  programmazione
triennale  del  Ministero,  sulla  base  degli  indicatori   di   cui
all'allegato E. 
    d. Sede: si intende l'insieme delle  strutture  didattiche  o  di
ricerca dell'Universita'  collocate  nel  medesimo  comune.  La  sede
decentrata e' quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono
collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui  e'  situata
la sede legale dell'Universita'. 
    e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea,  i  corsi  di
laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 
  3. La concessione, il diniego ovvero la revoca  dell'accreditamento
iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del
Ministro   su   conforme   parere   dell'A.N.V.U.R.,   fatti   salvi,
limitatamente ai corsi di studio,  i  casi  di  decadenza  automatica
indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo  e'  tenuto  alla
soppressione del corso senza la necessita' di  formale  provvedimento
ministeriale; in caso contrario  i  titoli  di  studio  eventualmente
rilasciati sono privi di valore legale.