IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE; Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»; Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, puo' con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attivita' di revisione disciplinate dal citato art. 80 «...ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione...»; Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali e' stato ampliato l'ambito di operativita' del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP); Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operativita' delle disposizioni di cui al citato comma 8, nonche' il comma 6 del medesimo art. 1 che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto, altresi', l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione al catasto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacita' finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle societa' consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante: «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «L'organismo di supervisione coincide con le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale: «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresi', al comma 3, che: «L'autorita' competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante: «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4; Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il comma 1 dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto in data 17 aprile 2019 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il quale stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici; Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli standard qualitativi della revisione ministeriale disponendo, altresi', che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacita' e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore; Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici gia' autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere; Considerato che le attrezzature e le strumentazioni di cui si avvalgono le imprese e i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sono descritte nell'appendice X al citato regolamento di esecuzione del codice della strada; Valutata, pertanto, la necessita' di procedere all'aggiornamento della suddetta appendice, in conseguenza del recepimento delle modifiche apportate all'art. 80, comma 8, del codice della strada; Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilita', derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017; Ritenuto, quindi, necessario procedere all'attuazione dell'art. 80, commi 1, 8 e 9, del codice della strada mediante l'adozione di un unico decreto finalizzato, per esigenze di economicita' e semplificazione del procedimento amministrativo, anche alla disciplina della composizione delle commissioni di esame oltre che dei requisiti e delle modalita' di nomina dei relativi componenti, ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «autorita' competente»: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Dipartimento per la mobilita' sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito DGMOT; b) «autorizzazione»: il titolo giuridico di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, avente durata quinquennale, in forza del quale gli operatori privati autorizzati esercitano le operazioni di revisione dei veicoli di cui al presente decreto; c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139; d) «controllo tecnico»: l'ispezione, a norma di legge, finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche, e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie; e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un operatore autorizzato qualificato come centro di controllo, contenente i risultati del controllo tecnico; f) «DVR»: documento di valutazione del rischio, disciplinato dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare il controllo tecnico sui veicoli, nell'ambito dei centri di controllo pubblici e privati; h) «operatore autorizzato» o «operatore»: l'operatore economico privato incaricato, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada, e degli articoli da 239 a 241 del regolamento di esecuzione del medesimo codice, delle attivita' di revisione ai sensi del presente decreto, mediante autorizzazione avente durata quinquennale rilasciata dalla competente provincia, appartenente alle seguenti categorie di imprese: 1) imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; 2) imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; 3) consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, e societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del medesimo codice, anche in forma di societa' cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; i) «organismo di supervisione»: le Direzioni generali territoriali, quali articolazioni periferiche della DGMOT; l) «registro unico degli ispettori di revisione»: l'elenco informatico degli ispettori, istituito presso l'autorita' competente con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020; m) «rimorchio»: ogni veicolo non semovente su ruote, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; n) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore, e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore; o) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio; p) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h; q) «veicoli pesanti»: i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), cosi' come individuati dall'art. 80, comma 8, del codice della strada.