IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione  della
direttiva 2009/40/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/47/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su  strada
dei veicoli  commerciali  circolanti  nell'Unione  e  che  abroga  la
direttiva 2000/30/CE; 
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.   1265,   recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante:  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:  «Disposizioni  in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma  1,  lettera
nn), il quale dispone che siano  mantenute  in  capo  allo  Stato  le
funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui  veicoli  a
motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi
della lettera d) del comma 3  dell'art.  105,  del  presente  decreto
legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli  in  circolazione
per trasporti nazionali e internazionali, anche  con  riferimento  ai
veicoli adibiti al trasporto di merci  pericolose  e  deperibili;  al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105,  comma  3,
lettera d),  il  quale  prevede  che  siano  invece  attribuite  alle
province «le funzioni relative al  rilascio  di  autorizzazione  alle
imprese di autoriparazione per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada»  e,  in
particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  la
definizione  dei  criteri,  dei   tempi   e   delle   modalita'   per
l'effettuazione della revisione generale o parziale  delle  categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al  fine  di  accertare
che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione
e di silenziosita' e che i veicoli stessi  non  producano  emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti»; 
  Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1,
comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal  1°
gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1,  lettera  c),
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi  del  quale  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  in
presenza di contingenti situazioni operative degli uffici  competenti
del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  e  tenuto   conto
dell'esigenza di rispettare  i  termini  previsti  per  le  revisioni
periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, puo'  con  proprio
decreto, per singole province, affidare in  concessione  quinquennale
le attivita' di revisione disciplinate  dal  citato  art.  80  «...ad
imprese di autoriparazione che  svolgono  la  propria  attivita'  nel
campo  della  meccanica  e  motoristica,  carrozzeria,  elettrauto  e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita'  di
commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere  strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione...»; 
  Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale  prevede  che  «Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce  con  proprio
decreto le modalita'  tecniche  e  amministrative  per  le  revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 25  luglio  2018,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  21  settembre  2018,  n.  108,  recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; 
  Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili l'attuazione  delle  modifiche  apportate
dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali e'  stato
ampliato l'ambito di operativita' del comma 8 del citato art.  80  ai
veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  se
destinati al trasporto di merci non pericolose o  non  deperibili  in
regime di temperatura controllata (ATP); 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al
fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito  di
operativita' delle disposizioni di cui al citato comma 8, nonche'  il
comma 6  del  medesimo  art.  1  che  ha  modificato  l'art.  92  del
decreto-legge  del  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente  alla
istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e  alla
partecipazione  agli  esami  per  l'iscrizione  e  aggiornamento  nel
registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono  in
capo al Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
la competenza ad  adottare  decreti  in  materia  di  caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi; 
  Visto, altresi', l'art. 229 del suddetto codice  della  strada,  il
quale delega i Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo  le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie  concernenti  le
materie disciplinate dal nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»,  di  seguito  «regolamento  di  esecuzione  del
codice della strada», e, in particolare, l'art.  237,  comma  2,  che
prevede   che:   «...le   prescrizioni   tecniche    relative    alle
caratteristiche funzionali e ai dispositivi  di  equipaggiamento,  di
cui  alla  appendice  VIII,  sono  sostituite  dalle   corrispondenti
indicate nelle norme di recepimento delle direttive  comunitarie»,  e
l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei  trasporti  e
della navigazione - Direzione generale della  M.C.T.C.  aggiorna  con
propri provvedimenti la normativa di cui  al  presente  articolo,  in
relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed  alle
strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425, recante: «Regolamento recante  disciplina  dei  procedimenti  di
autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di  iscrizione
al catasto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante: «Regolamento recante semplificazione  della  disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione  degli  incendi,  a  norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante:  «Regolamento  recante  codice  di  comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  6
aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento  recante  norme  sulla
capacita' finanziaria delle  imprese  di  autoriparazione,  dei  loro
consorzi e delle societa' consortili anche in forma di  cooperativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  112
del 16 maggio 1995; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  139  del  18
giugno 2003, recante:  «Individuazione  dei  soggetti  legittimati  a
sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici
delle operazioni di revisione periodica  dei  veicoli  a  motore,  ai
sensi dell'art. 240,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n.  139,
con il quale e' stata recepita la predetta direttiva  2014/45/UE,  in
aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80; 
  Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera  q),  del  citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214  del
2017, il quale stabilisce che: «L'organismo di supervisione  coincide
con le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale», l'art. 5 che disciplina la data  e  la  frequenza  dei
controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14,  comma  2,  in  forza  del
quale: «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti  previsti
al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti
stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresi',  al
comma  3,  che:  «L'autorita'  competente  stabilisce  le   procedure
pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d),
del punto 3 dell'allegato V»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017,  che  ha  recepito  la
direttiva 2014/47/UE; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
11 dicembre 2019, recante: «Modifica del decreto 19  maggio  2017,  e
istituzione  del  registro  unico  degli  ispettori  di   revisione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4; 
  Visto  l'«Accordo  Stato-regioni-enti  locali,  recante   modalita'
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma  3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»,  sottoscritto  il  14
febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto
delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti  enti
territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il comma 1 dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto in  data  17
aprile 2019 ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, relativo ai criteri di  formazione  dell'ispettore  dei
servizi di  controllo  privati  autorizzati  all'effettuazione  delle
revisione dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,  il  quale
stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del
30 aprile 2003, opera per effetto  della  deroga  prevista  dall'art.
13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni  operative  per  decreto
ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei
loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il  quale  sono
state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici; 
  Considerato che la direttiva  2014/45/UE  prevede  un  innalzamento
degli standard qualitativi della revisione  ministeriale  disponendo,
altresi', che il personale  che  effettua  i  controlli  possieda  un
livello elevato di capacita' e competenze, equiparando la figura  del
responsabile tecnico con quella dell'ispettore; 
  Considerato  che,  con  il  citato  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  n.  211  del  2018,  i  responsabili
tecnici gia' autorizzati o abilitati alla data  del  20  maggio  2018
continuano ad operare  come  previsto  dall'art.  13,  comma  2,  del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017, rinviando ad un successivo provvedimento  del  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  la  definizione  dei
requisiti minimi che i medesimi devono possedere; 
  Considerato che le attrezzature  e  le  strumentazioni  di  cui  si
avvalgono le imprese e i consorzi di cui all'art. 80,  comma  8,  del
codice  della  strada  sono  descritte  nell'appendice  X  al  citato
regolamento di esecuzione del codice della strada; 
  Valutata, pertanto, la necessita'  di  procedere  all'aggiornamento
della  suddetta  appendice,  in  conseguenza  del  recepimento  delle
modifiche apportate all'art. 80, comma 8, del codice della strada; 
  Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilita', derivanti
da fattori di disequilibrio determinati dal volume  delle  operazioni
da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i  competenti
uffici periferici della Direzione generale per  la  motorizzazione  e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di  trasporti  e
navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio
di revisione al fine di rispettare i termini di cui  all'art.  5  del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017; 
  Ritenuto, quindi, necessario procedere all'attuazione dell'art. 80,
commi 1, 8 e 9, del codice della strada  mediante  l'adozione  di  un
unico  decreto  finalizzato,   per   esigenze   di   economicita'   e
semplificazione   del   procedimento   amministrativo,   anche   alla
disciplina della composizione delle commissioni di  esame  oltre  che
dei requisiti e delle modalita' di nomina dei relativi componenti, ai
fini degli esami di abilitazione degli  ispettori  che  svolgono  gli
accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «autorita' competente»: il Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'   sostenibili,   Dipartimento   per   la   mobilita'
sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i  servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di
seguito DGMOT; 
    b) «autorizzazione»: il titolo  giuridico  di  cui  all'art.  80,
comma 8, del codice della  strada,  avente  durata  quinquennale,  in
forza del quale  gli  operatori  privati  autorizzati  esercitano  le
operazioni di revisione dei veicoli di cui al presente decreto; 
    c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera p), del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  19  maggio  2017,  n.  214,  pubblicato  nel   Supplemento
ordinario della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  17
giugno 2017, n. 139; 
    d)  «controllo  tecnico»:  l'ispezione,   a   norma   di   legge,
finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere  utilizzato  in
condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche, e sia  conforme  alle
caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie; 
    e) «certificato di revisione»: il verbale  di  controllo  tecnico
rilasciato da un operatore autorizzato  qualificato  come  centro  di
controllo, contenente i risultati del controllo tecnico; 
    f) «DVR»: documento  di  valutazione  del  rischio,  disciplinato
dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    g) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad  effettuare
il controllo tecnico sui veicoli, nell'ambito dei centri di controllo
pubblici e privati; 
    h) «operatore autorizzato» o «operatore»:  l'operatore  economico
privato incaricato, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice  della
strada, e degli articoli da 239 a 241 del regolamento  di  esecuzione
del medesimo codice,  delle  attivita'  di  revisione  ai  sensi  del
presente decreto, mediante autorizzazione avente durata  quinquennale
rilasciata dalla competente  provincia,  appartenente  alle  seguenti
categorie di imprese: 
      1) imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita'
nel campo della meccanica e motoristica,  carrozzeria,  elettrauto  e
gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti  attivita'
di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122; 
      2) imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di  commercio
di  veicoli,  esercitino  altresi',  con  carattere   strumentale   o
accessorio, l'attivita' di  autoriparazione,  iscritte  nel  registro
delle imprese  ed  esercenti  attivita'  di  autoriparazione  di  cui
all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; 
      3) consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice  civile,  e
societa' consortili di cui all'art.  2615-ter  del  medesimo  codice,
anche in forma di societa' cooperative, appositamente costituite  tra
le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attivita'
di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122; 
    i)   «organismo   di   supervisione»:   le   Direzioni   generali
territoriali, quali articolazioni periferiche della DGMOT; 
    l)  «registro  unico  degli  ispettori  di  revisione»:  l'elenco
informatico degli ispettori, istituito presso l'autorita'  competente
con  le  modalita'  previste   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 11  dicembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  22  del  28  gennaio
2020; 
    m) «rimorchio»: ogni veicolo non semovente su ruote, progettato e
fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; 
    n)  «semirimorchio»:  ogni  rimorchio   progettato   per   essere
agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte  di  esso  poggi
sul veicolo a motore, e che una parte importante della sua massa e la
massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore; 
    o) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione  di  quelli  su
rotaia o il suo rimorchio; 
    p) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente,  azionato
da un motore con una velocita' massima di  progetto  superiore  a  25
km/h; 
    q) «veicoli pesanti»: i veicoli  a  motore,  e  loro  rimorchi  e
semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in
regime di  temperatura  controllata  (ATP),  cosi'  come  individuati
dall'art. 80, comma 8, del codice della strada.