IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della
direttiva 2009/40/CE;
Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada
dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la
direttiva 2000/30/CE;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante: «Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero
dei trasporti»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera
nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le
funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a
motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi
della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto
legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione
per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3,
lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle
province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle
imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in
particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la
definizione dei criteri, dei tempi e delle modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare
che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione
e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti»;
Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1,
comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in
presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e tenuto conto
dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, puo' con proprio
decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale
le attivita' di revisione disciplinate dal citato art. 80 «...ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel
campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di
commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione...»;
Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate
dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali e' stato
ampliato l'ambito di operativita' del comma 8 del citato art. 80 ai
veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se
destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP);
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al
fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di
operativita' delle disposizioni di cui al citato comma 8, nonche' il
comma 6 del medesimo art. 1 che ha modificato l'art. 92 del
decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla
istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla
partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel
registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in
capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto, altresi', l'art. 229 del suddetto codice della strada, il
quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dal nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del
codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che
prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di
cui alla appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti
indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e
l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con
propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in
relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle
strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425, recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione
al catasto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, recante: «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla
capacita' finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro
consorzi e delle societa' consortili anche in forma di cooperativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112
del 16 maggio 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18
giugno 2003, recante: «Individuazione dei soggetti legittimati a
sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici
delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai
sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139,
con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in
aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017, il quale stabilisce che: «L'organismo di supervisione coincide
con le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei
controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del
quale: «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti
al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti
stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresi', al
comma 3, che: «L'autorita' competente stabilisce le procedure
pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d),
del punto 3 dell'allegato V»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la
direttiva 2014/47/UE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
11 dicembre 2019, recante: «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e
istituzione del registro unico degli ispettori di revisione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4;
Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita'
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14
febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto
delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti
territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il comma 1 dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto in data 17
aprile 2019 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei
servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il quale
stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art.
13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto
ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei
loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono
state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;
Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento
degli standard qualitativi della revisione ministeriale disponendo,
altresi', che il personale che effettua i controlli possieda un
livello elevato di capacita' e competenze, equiparando la figura del
responsabile tecnico con quella dell'ispettore;
Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili
tecnici gia' autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018
continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei
requisiti minimi che i medesimi devono possedere;
Considerato che le attrezzature e le strumentazioni di cui si
avvalgono le imprese e i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del
codice della strada sono descritte nell'appendice X al citato
regolamento di esecuzione del codice della strada;
Valutata, pertanto, la necessita' di procedere all'aggiornamento
della suddetta appendice, in conseguenza del recepimento delle
modifiche apportate all'art. 80, comma 8, del codice della strada;
Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilita', derivanti
da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni
da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti
uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio
di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all'attuazione dell'art. 80,
commi 1, 8 e 9, del codice della strada mediante l'adozione di un
unico decreto finalizzato, per esigenze di economicita' e
semplificazione del procedimento amministrativo, anche alla
disciplina della composizione delle commissioni di esame oltre che
dei requisiti e delle modalita' di nomina dei relativi componenti, ai
fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli
accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorita' competente»: il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, Dipartimento per la mobilita'
sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di
seguito DGMOT;
b) «autorizzazione»: il titolo giuridico di cui all'art. 80,
comma 8, del codice della strada, avente durata quinquennale, in
forza del quale gli operatori privati autorizzati esercitano le
operazioni di revisione dei veicoli di cui al presente decreto;
c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1,
lettera p), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17
giugno 2017, n. 139;
d) «controllo tecnico»: l'ispezione, a norma di legge,
finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in
condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche, e sia conforme alle
caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;
e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico
rilasciato da un operatore autorizzato qualificato come centro di
controllo, contenente i risultati del controllo tecnico;
f) «DVR»: documento di valutazione del rischio, disciplinato
dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare
il controllo tecnico sui veicoli, nell'ambito dei centri di controllo
pubblici e privati;
h) «operatore autorizzato» o «operatore»: l'operatore economico
privato incaricato, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della
strada, e degli articoli da 239 a 241 del regolamento di esecuzione
del medesimo codice, delle attivita' di revisione ai sensi del
presente decreto, mediante autorizzazione avente durata quinquennale
rilasciata dalla competente provincia, appartenente alle seguenti
categorie di imprese:
1) imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita'
nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attivita'
di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122;
2) imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione, iscritte nel registro
delle imprese ed esercenti attivita' di autoriparazione di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
3) consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, e
societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del medesimo codice,
anche in forma di societa' cooperative, appositamente costituite tra
le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attivita'
di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122;
i) «organismo di supervisione»: le Direzioni generali
territoriali, quali articolazioni periferiche della DGMOT;
l) «registro unico degli ispettori di revisione»: l'elenco
informatico degli ispettori, istituito presso l'autorita' competente
con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio
2020;
m) «rimorchio»: ogni veicolo non semovente su ruote, progettato e
fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
n) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere
agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi
sul veicolo a motore, e che una parte importante della sua massa e la
massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore;
o) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su
rotaia o il suo rimorchio;
p) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato
da un motore con una velocita' massima di progetto superiore a 25
km/h;
q) «veicoli pesanti»: i veicoli a motore, e loro rimorchi e
semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP), cosi' come individuati
dall'art. 80, comma 8, del codice della strada.