Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di
conversione 9 novembre 2021, n.156, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Art. 1
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli
e di specifiche categorie di utenti
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la
tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le
finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo
Stato»;
0b) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: «debole» e'
sostituita dalla seguente: «vulnerabile» e le parole: «disabili in
carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con
disabilita'»; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole: «debole» e «deboli» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili»;
0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con particolare riguardo a quelle che
attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza
e la cultura (UNESCO)»;
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente
o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e
orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma
2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite
di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle
ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore
stabilite;»;
a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
«b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa
indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la
sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli
articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza
rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di
pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia nonche' di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto puo'
essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi
merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei
unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della
stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi e purche' almeno un carico delle cose indicate richieda
l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non
puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli
isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli
isolati a quattro o piu' assi, a 72 tonnellate se si tratta di
complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di
complessi di veicoli a sei o piu' assi. I richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile»;
a-ter) all'articolo 15:
1) al comma 3, le parole: «, h) ed i)» sono sotituite dalle
seguenti: «e h)»;
2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 108 ad euro 433» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 216 ad euro 866»;
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 52 ad euro 204»;
a-quater) all'articolo 23:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di
pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o
stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle
liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo
religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con
riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle
abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari
opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in
caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente
revocata»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al
centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui
manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad
altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il
nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del
verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per
lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si
applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4»;
3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 4-bis e 7-bis» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di violazione del
comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu'
gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del
mezzo pubblicitario»;
a-quinquies) all'articolo 25:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «le strutture che realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'» sono
inserite le seguenti: «, ai fini della loro realizzazione e
manutenzione anche straordinaria,»;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter
in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade
interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a
disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalita' e gli
oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture»;
a-sexies) all'articolo 40, comma 11, le parole: «che hanno iniziato
l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono
ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento»;
a-septies) all'articolo 50, comma 2, le parole: «3 m» sono
sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;
a-octies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, o avente potenza non superiore a 4.000
watt, se ad alimentazione elettrica»;
a-novies) all'articolo 60:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli
autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i motoveicoli,
gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e
collezionistico»;
2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli
d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle
seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Motoveicoli,
ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse
storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;
b) all'articolo 61:
1) al comma 2, le parole «16,50 m» sono sostituite dalle
seguenti: «18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei
rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto
intermodale strada-rotaia e strada-mare e»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli
autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido
di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su
itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi la
massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;
b-ter) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma
1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei centri abitati
che fuori dai centri abitati»;
c) all'articolo 80, comma 8, dopo le parole «temperatura
controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi
rimorchi e semirimorchi»;
c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in
conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa»;
c-ter) all'articolo 86:
1) al comma 1, dopo la parola: «autovetture» sono inserite le
seguenti: «, motocicli e velocipedi»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizio di piazza con
autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi»;
c-quater) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I motoveicoli impegnati in competizioni
motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada
possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in
luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita
da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di
immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo,
cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a
quelle della targa che sostituisce ed e' collocato in modo da
garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per
le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della
targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare
licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso
indicato nel regolamento della manifestazione stessa»;
c-quinquies) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono
sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche
necessita' funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il
limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla
circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano
le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;
c-sexies) all'articolo 110:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine
agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e
2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non
superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma
2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6
t, a nome di colui che si dichiara proprietario»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati,
di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche
all'acquisto di macchine agricole, e' consentita l'immatricolazione
ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di
imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi
del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui
risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa
individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le
funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del
veicolo»;
d) all'articolo 116, comma 9, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente
abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche' l'attestazione di
avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo
soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini
del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di
tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di
categoria B1, nonche' l'attestazione di avere frequentato con
profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso
un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della
salute sono stabilite le modalita' con cui anche gli istituti
dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione delle
nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono
conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al
secondo e al terzo periodo»;
d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni,
munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da
almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore»;
d-ter) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per
una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu' di
due volte»;
d-quater) all'articolo 122:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le
patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei
quali non puo' prendere posto, a fianco del conducente, altra persona
in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma
2»;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI»;
d-quinquies) all'articolo 126-bis, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tramite il portale
dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento per la
mobilita' sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili»;
d-sexies) all'articolo 138, dopo il comma 11 e' aggiunto il
seguente:
«11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale,
alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del
Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini
istituzionali e servizi di pubblica utilita', possono essere dotati
di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima
superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i
limiti di cui agli articoli 61 e 62»;
d-septies) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «Ciascun ente locale pubblica la relazione
di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet
istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero
dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero
dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni
pervenute ai sensi del primo periodo» e, al secondo periodo, le
parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al primo periodo»;
d-octies) all'articolo 147:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 puo'
essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento
e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle
caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere
installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue
spese»;
e) all'articolo 158:
01) al comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita dalle seguenti:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli
elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non
effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di
ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7,
a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257»;
1) al comma 2:
1.1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli
adibiti al trasporto scolastico;»;
1.2. dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)
negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne
in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro
328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad
euro 660 per i restanti veicoli.»;
3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
e-bis) all'articolo 171, comma 2, secondo periodo, la parola:
«minore» e' soppressa e dopo la parola: «risponde» e' inserita la
seguente: «anche»;
e-ter) all'articolo 173, comma 2, dopo le parole: «apparecchi
radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer
portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino
anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;
e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
«a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a
150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza
inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico»;
e-quinquies) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi e' consentito
altresi' ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di
emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi
urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono definite le
tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative
caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di
istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi»;
e-sexies) all'articolo 180, comma 8, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'invito a presentarsi per esibire i documenti di
cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e
la validita' della documentazione richiesta possano essere accertate
tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti
da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di
polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali
banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al
momento della contestazione»;
f) all'articolo 188:
01) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita', titolari
del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del
regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta
o parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati»;
1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;
2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;
g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in
stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio
delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di
eta' non superiore a due anni gli enti proprietari della strada
possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di tali soggetti
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in
stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore
a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con
le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal
regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso improprio
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 87 a euro 344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui
al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.»;
g-bis) all'articolo 191, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o
si trovano nelle loro immediate prossimita'. I conducenti che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova
un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando
gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate
prossimita', quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo
per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4»;
g-ter) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole:
«risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle
seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde
solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con
l'intestatario del contrassegno di identificazione;»;
g-quater) all'articolo 203:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con
ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via
telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le
modalita' previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata
con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o trasmesso
per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
g-quinquies) all'articolo 213:
1) al comma 3, terzo periodo, la parola: «trasmissione» e'
sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le parole: «del
provvedimento» sono aggiunte le seguenti «adottato dal prefetto»;
2) al comma 5:
2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; la medesima comunicazione reca altresi' l'avviso che, se l'avente
diritto non assumera' la custodia del veicolo nei successivi cinque
giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia,
il veicolo sara' alienato anche ai soli fini della sua rottamazione»;
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di
veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i
quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il
proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione,
unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la
custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha
eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresi' a dare comunicazione del deposito del veicolo
presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto
l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficolta'
oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo
risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo
214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito
del veicolo nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto
l'accertamento della violazione»;
3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» e' sostituita
dalla seguente: «alienato»;
4) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il sequestro del
veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti
uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di cui al comma
10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo
organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione
dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA»;
g-sexies) all'articolo 214, comma 5, secondo periodo, la parola:
«sequestro» e' sostituita dalle seguenti: «fermo amministrativo»;
g-septies) all'articolo 215-bis:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, in cui, per ciascun
veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico» sono
soppresse;
2) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di
cui al» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle
disposizioni del»;
3) alla rubrica, la parola: «rimossi,» e' soppressa;
g-octies) alla tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis:
1) al capoverso «Art. 158», alla voce «Comma 2», le parole:
«lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e
h)» ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) -
4»;
2) il capoverso «Art. 188» e' sostituito dal seguente: «Art. 188 -
Comma 4 - 6 - Comma 5 - 3».
1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti
convenzionali previsti dall'articolo 25, commi 1-quater e
1-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato, in relazione agli attraversamenti tra le
strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione
inferiore ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle strutture delle
opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti
titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del
medesimo articolo 25.
1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal
comma 1, lettera f), numero 01), del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell'eventualita' in cui
dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per
il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli
enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il
parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di
compensare le predette minori entrate.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero
delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite dalle seguenti:
«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di
eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuita' della
sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle
aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;
b) al comma 820, le parole «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le disabilita'».
2-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai
sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine
agricole la cui data di costruzione e' precedente di almeno quaranta
anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in
questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno
tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5
e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto
disposto dal presente comma.
3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli
non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97
del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi
previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai
fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo
l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare
dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di responsabilita' civile verso
terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova,
anche se munito della carta o del certificato di circolazione,
risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore
dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di
autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni
titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero di
addetti.
4-bis. Al fine di semplificare le attivita' degli uffici della
motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' autorizzato a modificare l'allegato A del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021,
inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova ai
sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti
i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.
5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «per mezzo dei
veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di cose e
di passeggeri»;
b) all'articolo 22:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione
iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante
l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato
"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 3-bis, le parole «formazione periodica di» sono
sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia
ai sensi dell'articolo 21 da» e le parole «dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilita'
sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;
3) al comma 6:
3.1. all'alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono
soppresse;
3.2. (soppresso)
4) al comma 7, alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono
soppresse.
5-bis. Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al
trentacinquesimo anno d'eta' e ai soggetti che percepiscono il
reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi
titolo e comunque denominati, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso
delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della
patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli
destinati all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo
pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento
dell'importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo
di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere
stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o
dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualita'
di conducente con un operatore economico del settore
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di
almeno sei mesi. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
modalita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono indicati i termini e le modalita' di presentazione delle domande
per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis, nonche'
le modalita' di erogazione dello stesso.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1,
lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sugli autocarri e' possibile la presenza a
bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al trasporto delle
cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei
titoli professionali previsti per l'esercizio della professione, per
un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.
5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale,
di seguito denominati "servizi di linea": i servizi di trasporto di
persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta
indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti
che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la
cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno
due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la
possibilita' per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno
della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio e'
iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e
oggetto di contratto di servizio, la possibilita' di servire
relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonche' i
servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931,
n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le
predette caratteristiche»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti:
«rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del
servizio di linea proposto e»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di
fermata del servizio di linea proposto»;
2.2) la lettera m) e' abrogata;
3) al comma 3, le parole: «, g) e m)» sono sostituite dalle
seguenti: «e g)»;
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo
oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica
gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato
in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La documentazione, redatta
nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale
risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro
secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a bordo del
veicolo».
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies, lettera a), si
applicano a decorrere dal 31 marzo 2022.
5-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, provvede a
modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il
procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla
riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:
«4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e
le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies.
Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei
componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,
n. 56.
4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al
comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento
dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2020, nonche' quelle per il funzionamento delle
commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai
componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di
cui al comma 4-novies sono determinati secondo le modalita' previste
dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e
13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
destinate al finanziamento delle spese di funzionamento delle
commissioni esaminatrici di cui al comma 4-novies e delle indennita'
da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni.
4-undecies. Per l'anno 2021, al fine di consentire l'avvio delle
attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-octies e'
autorizzata la spesa di euro 200.000, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo finanzia
altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti
in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana, comprese
l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale a 30
km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di
cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285».
6-ter. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente
impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate,
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu'
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono
sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone fisicamente
impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate, ovvero persone
con invalidita' o affette da malattie che necessitano di cure
continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti
agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero
di persone di eta' pari o superiore a sessantacinque anni»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni
possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilita',
anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1.
4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro assegnate, i
comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per cento delle
medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per
promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo».
6-quater. Al fine di sostenere le attivita' di trasformazione
digitale dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese
dagli uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche'
di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al
trattamento dei dati, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un
apposito fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquies. All'articolo 22, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il secondo periodo e'
soppresso.
6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture
di tipo stradale, autostradale e ferroviario devono essere previste
infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in
sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui e' maggiore la loro
presenza nel territorio.
6-septies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano alle
infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario la cui
attivita' di progettazione e' avviata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai gestori
e finalizzate ad assicurare modalita' standardizzate ai fini della
progettazione di cui al comma 6-sexies.
6-novies. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 6-sexies,
6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
comma 3-bis e' abrogato.