IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni   del   predetto decreto   ministeriale 7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 22  novembre  1995  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  28  dicembre
1995 con il quale e' stata  riconosciuta  la  indicazione  geografica
tipica dei vini «Irpinia» ed approvato il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29  settembre
2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Irpinia» ed approvato il relativo  disciplinare
di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  -  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Irpinia»; 
  Visto il decreto ministeriale  7 marzo 2014, pubblicato sul  citato
sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia  con
sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad  ottenere
la modifica del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Irpinia» nel rispetto  della  procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale  preliminare  prevista  dal  citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,  7,  e  10,  relativa  alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di  modifica  aggiornata  del  disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»; 
    la proposta di modifica del disciplinare in  questione  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  222
del 16 settembre 2021, al  fine  di  dar  modo  agli  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata
data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art.  10  del  reg.  UE  n.  34/2019,
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  della  produzione  della  DOP  dei  vini
«Irpinia» ed il relativo documento unico consolidato  con  le  stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in  questione
nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente  campagna
vendemmiale n. 2021/2022 e per  le  giacenze  di  prodotti  derivanti
dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai  requisiti
stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Irpinia»,
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da  ultimo  aggiornato  con  il decreto  ministeriale 7  marzo   2014
richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di  cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 222 del 16 settembre 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Irpinia»,
consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati A e B del presente decreto.