IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica),
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)» e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA IP n. 268/2018 del 28 marzo  2018,  recante
classificazione           del            medicinale            «Evra»
(etinilestradiolo/norelgestromina),    approvato    con     procedura
centralizzata, pubblicata, per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  90  del  18  aprile
2018, con la quale la societa' Mediwin Limited e'  stata  autorizzata
all'importazione parallela del medicinale e  con  cui  lo  stesso  e'
stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art.  12,  comma  5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modificazioni ed integrazioni (MC1/2017/735 - EU/1/02/223/001); 
  Vista la  determina  AIFA  IP  n.  488/2021  del  28  maggio  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte
seconda - n. 83 del 15 luglio 2021, che  autorizza  la  modifica  del
nome,  della  ragione  sociale  e  dell'indirizzo  del  titolare  del
medicinale di  importazione  «Evra»,  con  A.I.C.  n.  045753011,  da
Mediwin Limited, Littlehampton, BN17  7PA,  Regno  Unito  a  Difarmed
Sociedad Limitada - Sant Josep,  116  Nave  2  08980  Sant  Feliu  de
Llobregat, Barcellona; 
  Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2021, con la quale
la   societa'   Difarmed   Sociedad   Limitada    ha    chiesto    la
riclassificazione  ai  fini  della  rimborsabilita'  della   suddetta
specialita'  medicinale  «Evra»   (etinilestradiolo/norelgestromina),
relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 045753011; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
dell'AIFA espresso nella sua seduta del 7-10 settembre 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale   EVRA   (etinilestradiolo/norelgestromina),   nella
confezione sotto indicata, e' classificato come segue: 
    confezione:  «6,0  mg/cerotto  norelgestromina  600   mcg/cerotto
etinilestradiolo» 3 cerotti trasdermici in bustina uso trasdermico  -
A.I.C. n. 045753011/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C.