Estratto determina AAM/A.I.C. n. 175 dell'11 novembre 2021 
 
    Procedura europea n. SI/H/0219/001/DC. 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  DUOCLIN,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: DIFA Cooper S.p.a., con sede legale  e  domicilio
fiscale in Caronno Pertusella, Varese  (VA),  via  Milano,  160,  cap
21042, Italia. 
    Confezioni: 
      «10 mg/g + 50 mg/g gel» 1 tubo in  al  da  25  g  -  A.I.C.  n.
049143011 (in base 10) 1GVR73 (in base 32); 
      «10 mg/g + 50 mg/g gel» 1 tubo in  al  da  30  g  -  A.I.C.  n.
049143023 (in base 10) 1GVR7H (in base 32); 
      «10 mg/g + 50 mg/g gel» 1 tubo in  al  da  50  g  -  A.I.C.  n.
049143035 (in base 10) 1GVR7V (in base 32); 
      «10 mg/g + 50 mg/g gel» 1 tubo in  al  da  60  g  -  A.I.C.  n.
049143047 (in base 10) 1GVR87 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Gel. 
    Validita' prodotto: ventiquattro mesi. 
    Periodo di validita' dopo la prima apertura: due mesi. 
    Condizioni  particolari  per  la  conservazione:  conservare   in
frigorifero (2°C - 8°C) 
    Condizioni  di  conservazione  dopo  la   prima   apertura:   non
conservare a temperatura superiore ai 25 ºC. 
    Composizione: 1 g di gel contiene: 
      principio attivo: 
        10 mg di clindamicina come clindamicina fosfato; 
        50 mg di benzoil  perossido  anidro  come  benzoil  perossido
idrato. 
    Eccipienti: 
      Carbomer 980; 
      Dimeticone; 
      Lauril sulfosuccinato disodico; 
      Edetato disodico; 
      Glicerolo (E 422); 
      Polossamero (Polossamero 182); 
      Silice colloidale idrata; 
      Sodio idrossido 2N; 
      Acqua depurata. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Jadran - Galenski laboratorij d.d. 
      Svilno 20, 51000 Rijeka, Croazia. 
    Indicazioni  terapeutiche:   «Duoclin»   e'   indicato   per   il
trattamento  topico  dell'acne  vulgaris   da   lieve   a   moderata,
specialmente in presenza di lesioni  infiammatorie,  negli  adulti  e
negli adolescenti di eta' pari  o  superiore  a dodici  anni  (vedere
paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del  prodotto
(RCP)). 
    Occorre prendere  in  considerazione  le  linee  guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.