Estratto determina AAM/A.I.C. n. 176 dell'11 novembre 2021 
 
    Procedura europea n. PT/H/2482/001-002/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  EBYNDO,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C: Italfarmaco S.p.a., con sede legale  e  domicilio
fiscale in Milano (MI), viale Fulvio Testi, 330, cap. 20126, Italia. 
    Confezioni: 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599018 (in base  10)  1H9NKB  (in  base
32); 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 16  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599020 (in base  10)  1H9NKD  (in  base
32); 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599032 (in base  10)  1H9NKS  (in  base
32); 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599044 (in base  10)  1H9NL4  (in  base
32); 
    «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con  film»  40  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599057 (in base 10) 1H9NLK (in base 32) 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599069 (in base  10)  1H9NLX  (in  base
32); 
      «75 mg/650 mg compresse rivestite con  film»  20  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599071 (in base  10)  1H9NLZ  (in  base
32); 
      «75 mg/650 mg compresse rivestite con  film»  30  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599083 (in base  10)  1H9NMC  (in  base
32); 
      «75 mg/650 mg compresse rivestite con  film»  50  compresse  in
blister pvc-al - A.I.C. n. 049599095 (in base  10)  1H9NMR  (in  base
32); 
      «75 mg/650 mg compresse rivestite con  film»  60  compresse  in
blister PVC-AL - A.I.C. n. 049599107 (in base  10)  1H9NN3  (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film 
    Validita' prodotto: 
      «Ebyndo» 37.5 mg/325 mg compresse rivestite con film:  sessanta
mesi; 
      «Ebyndo» 75 mg/650 mg compresse rivestite con film: quarantotto
mesi. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
    Principio attivo: una compressa rivestita con  film  di  «Ebyndo»
contiene: 
      principio attivo: 
        37,5 mg di tramadolo cloridrato e 325 mg di paracetamolo; 
        75 mg di tramadolo cloridrato e 650 mg di paracetamolo. 
    Eccipienti: 
      Cellulosa polverizzata, 
      Amido di mais pregelatinizzato, 
      Sodio amido glicolato (Tipo A), 
      Amido di mais, 
      Magnesio stearato, 
      Ipromellosa (2910), 
      Titanio diossido, 
      Talco, 
      Trietilcitrato 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Laboratorios Medicamantos S.A. Medinsa 
      Calle la Solana, 26 Torrejon de Ardoz, Madrid 28850, Spagna 
      Aristo Pharma GmbH 
      Wallenroder Strabe 8-10, Berlin 13435, Germania 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Ebyndo» compresse  rivestite  con  film  e'  indicato  per  il
trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo. 
    L'uso di «Ebyndo» deve essere limitato a quei pazienti nei  quali
per il trattamento del dolore  da  moderato  a  severo  e'  richiesta
l'associazione di tramadolo e paracetamolo  (vedere  anche  paragrafo
5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto). 
      «Ebyndo» e' indicato per adulti e adolescenti di eta' superiore
a dodici anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNR  -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.