Estratto determina AAM/A.I.C. n. 177 dell'11 novembre 2021 
 
    Procedura europea n. PT/H/2436/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
ETOPOSIDE HIKMA, nella forma e confezioni alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C: Hikma Farmacêutica (Portugal)  S.A.,  con  sede
legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mo', 8 A-B, Fervença,
2705-906 Terrugem SNT, Portogallo. 
    Confezioni: 
      «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 048368017 (in base 10) 1G42DK  (in  base
32); 
      «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048368029 (in base 10) 1G42DX (in  base
32); 
      «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 048368031 (in base 10) 1G42DZ (in  base
32); 
      «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 048368043 (in base 10) 1G42FC (in  base
32); 
      «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 048368056 (in base 10) 1G42FS (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto: 
      flaconcino non aperto: due anni; 
      dopo la diluizione: 
        la stabilita' chimica e fisica della soluzione in uso diluita
a una concentrazione di 0,2 mg/ml e' stata dimostrata in iniezione di
cloruro di sodio (0,9% p/v) e in iniezione di glucosio (5% p/v)  fino
a 24 ore a temperatura ambiente; 
        la stabilita' chimica e fisica della soluzione in uso diluita
a una concentrazione di 0,4 mg/ml e' stata dimostrata in iniezione di
cloruro di sodio (0,9% p/v) e in iniezione di glucosio (5% p/v)  fino
a dodici ore a temperatura ambiente. 
    Da un punto di vista  microbiologico,  il  prodotto  deve  essere
utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente,  i
tempi di conservazione in uso e le  condizioni  prima  dell'uso  sono
responsabilita'  dell'utilizzatore   e   non   devono   superare   le
ventiquattro ore per la concentrazione di 0,2 mg/ml e le  dodici  ore
per la concentrazione di 0,4 mg/ml. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore ai 25°C; 
      non refrigerare o congelare; 
      conservare  il  flaconcino  nella  confezione   originale   per
proteggere dalla luce; 
      per le condizioni di  conservazione  della  soluzione  dopo  la
diluizione,  vedere   il   paragrafo   6.3.   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml contiene 20 mg di etoposide: 
          ciascun flaconcino con 5 ml contiene 100 mg di etoposide; 
          ciascun flaconcino con 10 ml contiene 200 mg di etoposide; 
          ciascun flaconcino con 20 ml contiene 400 mg di etoposide; 
          ciascun flaconcino con 25 ml contiene 500 mg di etoposide; 
          ciascun flaconcino con 50 ml contiene 1000 mg di etoposide. 
      eccipienti: 
        acido citrico, anidro; 
        alcol benzilico; 
        polisorbato 80; 
        glicole polietilenico; 
        etanolo 96%. 
    Produttore  responsabile  del  rilascio  dei  lotti:   Thymoorgan
Pharmazie GmbH - Schiffgraben 23, D-38690 Goslar, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      cancro  del  testicolo:  «Etoposide  Hikma»  e'   indicato   in
combinazione  con  altri  agenti  chemioterapici  approvati  per   il
trattamento di prima linea del cancro  del  testicolo  refrattario  o
ricorrente negli adulti; 
      carcinoma polmonare a piccole  cellule:  «Etoposide  Hikma»  e'
indicato in combinazione con altri  agenti  chemioterapici  approvati
per il trattamento del carcinoma polmonare a  piccole  cellule  negli
adulti; 
      linfoma  di  Hodgkin:  «Etoposide   Hikma»   e'   indicato   in
combinazione  con  altri  agenti  chemioterapici  approvati  per   il
trattamento del linfoma di Hodgkin nei pazienti adulti e pediatrici; 
      linfoma  non  Hodgkin:  «Etoposide  Hikma»   e'   indicato   in
combinazione  con  altri  agenti  chemioterapici  approvati  per   il
trattamento del linfoma non Hodgkin nei pazienti adulti e pediatrici; 
      leucemia mieloide  acuta:  «Etoposide  Hikma»  e'  indicato  in
combinazione  con  altri  agenti  chemioterapici  approvati  per   il
trattamento della leucemia  mieloide  acuta  nei  pazienti  adulti  e
pediatrici; 
      neoplasia  gestazionale  trofoblastica:  «Etoposide  Hikma»  e'
indicato per la terapia di prima e di seconda linea  in  combinazione
con altri agenti chemioterapici approvati per  il  trattamento  della
neoplasia gestazionale trofoblastica ad alto rischio negli adulti; 
      cancro dell'ovaio: 
        «Etoposide Hikma»  e'  indicato  in  combinazione  con  altri
agenti  chemioterapici  approvati  per  il  trattamento  del   cancro
dell'ovaio non epiteliale negli adulti; 
        «Etoposide Hikma» e' indicato per il trattamento  del  cancro
dell'ovaio epiteliale refrattario/resistente al platino negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata casse C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  Medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  -  PSUR:  al
momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
la  presentazione  dei  rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla
sicurezza non  e'  richiesta  per  questo  medicinale.  Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.