Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in
questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche'
del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244
del 25 settembre 1968 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Etna» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20
dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare
della DOP dei vini «Etna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Sicilia, su istanza del consorzio di tutela dei vini Etna DOC
con sede in Castiglione di Sicilia (CT), e successive integrazioni,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Etna» nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;
e' stato acquisito il parere favorevole del comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;
Considerato, altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e
come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre
2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al
documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione
del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione,
preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della
modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo
di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di
presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Etna».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della predetta proposta.