IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014, Serie generale n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresi', che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi; Considerato che, per esigenze di funzionalita' dei corsi e per garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dalle regioni, si ravvisa la necessita', limitatamente al corso di cui al triennio 2020/2023, di ampliare di ulteriori novanta giorni il termine di sessanta giorni gia' previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale; Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalita' con quelle del corretto svolgimento delle attivita' didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2020/2023, stabilire il termine dello scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centocinquanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione; Decreta: Art. 1 1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2020/2023, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centocinquanta giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. 2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi. Il presente decreto sara' registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2691