IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di  attuazione  della  direttiva  2001/19/CE  e  dal  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di  attuazione  della  direttiva
2005/36/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 13 marzo 2006,  Serie  generale  n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del  citato  decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal  decreto  del
Ministro della salute  28  agosto  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  4  settembre  2014,  Serie
generale n. 205, che stabilisce  che  la  graduatoria  dei  candidati
idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre
il termine massimo di sessanta giorni  dopo  l'inizio  del  corso  di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i posti che  si  siano  resi  vacanti  per  cancellazione,  rinuncia,
decadenza o altri motivi e stabilisce,  altresi',  che  i  giorni  di
corso persi devono essere recuperati e regolarmente  retribuiti,  nel
rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi; 
  Considerato che, per esigenze di  funzionalita'  dei  corsi  e  per
garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per
cancellazione, rinuncia,  decadenza  o  altri  motivi  da  parte  dei
corsisti, come rappresentato  anche  dalle  regioni,  si  ravvisa  la
necessita', limitatamente al corso di cui al triennio  2020/2023,  di
ampliare di ulteriori novanta giorni il termine  di  sessanta  giorni
gia' previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro
della salute  7  marzo  2006,  e  successive  modificazioni,  per  lo
scorrimento della graduatoria  degli  idonei  al  corso  di  medicina
generale; 
  Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze  di
funzionalita' con quelle del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui  al  triennio
2020/2023, stabilire il termine dello scorrimento  della  graduatoria
degli  idonei  al  corso  di   medicina   generale   in   complessivi
centocinquanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2020/2023, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata
da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il
termine massimo di centocinquanta giorni dalla  data  di  inizio  del
relativo corso di formazione, per assegnare, secondo  l'ordine  della
graduatoria  stessa,  i  posti  che  si  siano   resi   vacanti   per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. 
  2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e  regolarmente
retribuiti, nel  rispetto  del  limite  minimo  di  4.800  ore  e  di
trentasei mesi. 
  Il presente decreto sara' registrato dagli organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2691